Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 27897/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27897/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27897/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del Giudice di pace del Tribunale di Pescara, emessa il 5 novembre 2020, Ahmed Maad è stato condannato per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico immigrazione), per essersi trattenuto illegalmente, senza giustificato motivo, sul territorio nazionale dopo aver ricevuto due ordini di allontanamento del Questore.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 27897/2022 — snpen · Corte di Cassazione: b) cod. proc. pen. l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 14, comma 5- quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), perché il giudice non avrebbe considerato l'esimente del giustificato motivo costituita dalla condizione di assoluta impossidenza dello straniero. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
allontanamento malgrado rischio di persecuzione pena pecuniaria sospesa inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan saccheggio differimento dell'esecuzione della pena capacità di subire la carcerazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAAD AHMED nato il 24/02/1986 avverso la sentenza del 05/11/2020 del GIUDICE DI PACE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del Giudice di pace del Tribunale di Pescara, emessa il 5 novembre 2020, Ahmed Maad è stato condannato per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico immigrazione), per essersi trattenuto illegalmente, senza giustificato motivo, sul territorio nazionale dopo aver ricevuto due ordini di allontanamento del Questore.

2. Avverso detto provvedimento l'imputato ricorre, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento, ponendo a base dell'impugnazione due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 14, comma 5- quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), perché il giudice non avrebbe considerato l'esimente del giustificato motivo costituita dalla condizione di assoluta impossidenza dello straniero. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, poiché la condotta sarebbe stata connotata da occasionalità, esiguità del pericolo e del grado della colpa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I motivi sono inammissibili per genericità. 4.1. Il primo motivo risulta essere generico e non supportato da alcuna allegazione, né sullo stato d'impossidenza, né sulla presenza di ulteriori situazioni ostative. Va, infatti, considerato che la fattispecie dell'art. 14, comma 5-quater, T.U. imm., postula in capo allo straniero il requisito della possibilità di agire, come risulta dalla formula dell'insussistenza di un giustificato motivo per l'inottemperanza dell'ordine di allontanamento dello straniero dal territorio italiano. Ne consegue che il riferimento all'assenza di un giustificato motivo contribuisce a delineare la tipicità del reato contestato, quale elemento costitutivo della fattispecie.

Deve, inoltre, rilevarsi che il carattere flessibile della clausola prevista dall'art. 14, comma 5-quater, T.U. imm., si giustifica con l'impossibilità di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a giustificare l'inosservanza del precetto e - come stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 18 dicembre 2003, n. 5 - rispetta il principio di tassatività e determinatezza, escludendo la rilevanza penale delle ipotesi in cui l'ordine appaia inesigibile. Occorre, pertanto, avere riguardo a situazioni ostative di particolare rilevanza, che devono emergere nel caso concreto, incidendo sulla stessa possibilità, soggettiva e oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola estremamente difficoltosa.

La sussistenza dell'invocato giustificato motivo è genericamente dedotta, senza allegazione alcuna, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola t ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216 - 01 e Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, P.G. in proc. Abdelkassenn, Rv. 268212 - 01). 4.2. Sul secondo motivo, relativo alla violazione di legge per la mancata applicazione della causa di esclusione della procedibilità di cui all'art. 34, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, va rilevato che il provvedimento impugnato l'ha esplicitamente esclusa motivando adeguatamente sulla condizione di recidivo, anche specifico, dell'imputato qui ricorrente da cui deriva la correttezza della decisione non sindacabile in sede di legittimità rispetto alla prospettata particolare tenuità dell'offesa.

5. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 marzo 2022 Il Consigl