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Sentenza — n. 27212/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 27212/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 27212/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza di merito richiamata in epigrafe, emessa dalla Corte di assise di appello di L'Aquila il 17 luglio 2020, il difensore dell'imputato Roberto Mucciante ha proposto ricorso per cassazione. L'imputato ha rinunciato all'impugnazione con successiva dichiarazione, allegata agli atti.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 27212/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione domanda di ricusazione ricorso per cassazione rinuncia al dibattimento orale ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUCCIANTE ROBERTO nato a L'AQUILA il 27/05/1967 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo Il PG chiede l'inammissibilità per rinuncia al ricorso. udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Avverso la sentenza di merito richiamata in epigrafe, emessa dalla Corte di assise di appello di L'Aquila il 17 luglio 2020, il difensore dell'imputato Roberto Mucciante ha proposto ricorso per cassazione.

2. L'imputato ha rinunciato all'impugnazione con successiva dichiarazione, allegata agli atti.

3. Il Collegio osserva che, a seguito della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 12 gennaio 202