Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 26833/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26833/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26833/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con il provvedimento impugnato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile de plano l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) avanzata nell'interesse di BENTAHAR MOHAMED AMINE poiché la porzione di pena per il reato ostativo di rapina aggravata a norma dell'art. 628, terzo comma, cod. pen. era ancora in esecuzione al momento della domanda.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

articolo 416- bis cod. pen; Sentenza — n. 26833/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1. La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda d'asilo di rom revoca del permesso di dimora revoca del sequestro inviolabilità del domicilio capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
articolo 416- bis cod. pen
Andrea Castiglione, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato poiché il ricorrente non risulta essere mai stato condannato per una rapina aggravata commessa da una persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416- bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BENTAHAR MOHAMED AMINE nato in LIBIA il 26/03/1985 avverso il decreto del 23/09/2020 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Vincenzo SENATORE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore; /7

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile de plano l'istanza di detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) avanzata nell'interesse di BENTAHAR MOHAMED AMINE poiché la porzione di pena per il reato ostativo di rapina aggravata a norma dell'art. 628, terzo comma, cod. pen. era ancora in esecuzione al momento della domanda.

2. Ricorre BENTAHAR MOHAMED AMINE, a mezzo del difensore avv. Andrea Castiglione, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato poiché il ricorrente non risulta essere mai stato condannato per una rapina aggravata commessa da una persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416- bis cod. pen. 2.1. Con memoria depositata in data 16 febbraio 2022 il difensore comunicava la rinuncia al ricorso per essere venuto meno l'interesse.

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1. La costante giurisprudenza di legittimità ha osservato che la nozione d'interesse a impugnare, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata secondo una prospettiva utilitaristica, correlata alla finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e a quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativa (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693), oltre a doversi configurare il requisito dell'interesse in maniera immediata, concreta e attuale e sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione (Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). Si è presa in specifica e concorrente considerazione la categoria della «carenza d'interesse sopraggiunta», individuandosi il suo fondamento giustificativo nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse alla impugnazione, la cui attualità sia venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U. Marinaj, citata). 3.2. Nel caso che occupa deve ritenersi venuto meno l'interesse da parte del ricorrente all'annullamento dell'ordinanza. L'esame del ricorso nel merito appare precluso dal rilievo preliminare e assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione che determina la inammissibilità della stessa, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Emerge che, dopo la presentazione del ricorso, il Tribunale di sorveglianza ha concesso la misura richiesta, come risulta anche dalla posizione giuridica. 3.3.

Non si deve condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non essendovi soccombenza neppure virtuale (cfr. tra le altre, Sez. 6, n. 44805 del 05/11/2003, Scarpelli, Rv. 227168; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza