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Sentenza — n. 26832/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26832/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26832/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Brescia, ratificando il provvedimento di sospensione cautelativa adottato ex art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) dal Magistrato di sorveglianza di Brescia in data 30 agosto 2021, ha revocato gli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. applicati a Massimo BEGNOZZI e dichiarato inammissibile ogni ulteriore istanza di misura alternativa (affidamento al servizio sociale; semilibertà; detenzione domiciliare). 1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato, a causa dell'accertata evasione, gli arresti domiciliari esecutivi che erano stati riapplicati a seguito della sospensione dell'esecuzione, disposta dal Tribunale di sorveglianza a causa del ricorso per cassazione, della propria precedente ordinanza in data 3 novembre 2020 che aveva rigettato le istanze di misure alternative richieste da BEGNOZZI. A seguito della decisione di rigetto del ricorso (Sez. 1, n. 25201 del 16/04/2021), il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile ogni ulteriore istanza.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26832/2022 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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domicilio all'estero sfratto permesso di dimora scaduto espulsione di familiari allontanamento in diritto degli stranieri soggiorno illegale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEGNOZZI MASSIMO nato a BRESCIA il 02/11/1971 avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Mariaemanuela GUERRA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Brescia, ratificando il provvedimento di sospensione cautelativa adottato ex art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) dal Magistrato di sorveglianza di Brescia in data 30 agosto 2021, ha revocato gli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. applicati a Massimo BEGNOZZI e dichiarato inammissibile ogni ulteriore istanza di misura alternativa (affidamento al servizio sociale; semilibertà; detenzione domiciliare). 1.1. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato, a causa dell'accertata evasione, gli arresti domiciliari esecutivi che erano stati riapplicati a seguito della sospensione dell'esecuzione, disposta dal Tribunale di sorveglianza a causa del ricorso per cassazione, della propria precedente ordinanza in data 3 novembre 2020 che aveva rigettato le istanze di misure alternative richieste da BEGNOZZI. A seguito della decisione di rigetto del ricorso (Sez. 1, n. 25201 del 16/04/2021), il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile ogni ulteriore istanza.

2. Ricorre Massimo BEGNOZZI, a mezzo del difensore avv. Fausto Cadeo, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio di motivazione in relazione, rispettivamente, alla omessa valutazione dell'ammissibilità dell'istanza di misure alternative e alla revoca degli arresti domiciliari esecutivi.

3. Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso. 3.1. I motivi, che risultano alquanto confusi, non si confrontano con la puntuale motivazione del provvedimento impugnato. Il provvedimento di revoca degli arresti domiciliari emesso dal Tribunale di sorveglianza illustra che BEGNOZZI è stato sorpreso al di fuori del proprio domicilio in violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari, dimostrando l'incapacità di rispettare anche le limitazioni connesse alla più restrittiva delle misure alternative, così confermando il giudizio negativo in merito all'accesso ad altre più ampie misure alternative, già motivatamente espresso con l'ordinanza del 3 novembre 2020, confermata in sede di legittimità. 3.2.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.