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Sentenza — n. 26826/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26826/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26826/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice di pace di Massa - investito della richiesta di archiviazione del procedimento instaurato a carico di Safin Abdelhakim, in ordine al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TU. imm.) - ordinava la restituzione degli atti al Pubblico ministero, disponendo l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 14, comma 5-bis (rectius 5-ter), stesso T.U.

Regesto Legislator

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art. 335 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26826/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, costituisce effettivamente atto abnorme, ricorribile per cassazione ai fini della sua rimozione, il provvedimento del giudice investito della richiesta di archiviazione che, non accogliendo la richiesta stessa, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. (o, nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 17, comma, d.lgs. n. 274 del 2000), che il Pubblico ministero formuli l'imputazione per una condotta di reato diversa da quella oggetto della richiesta (Sez.

Parole chiave

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misura di allontanamento nel diritto degli stranieri allontanamento sospensione dell'ordine espulsione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan revoca dell'asilo decreto di rinvio a giudizio

Disposizioni normative citate

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art. 335 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa in procedimento riguardante Safin Abdelhakim, nato in Marocco il 18/03/1991 avverso l'ordinanza del 06/07/2021 del Giudice di pace di Massa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto rinviarsi la decisione e, in subordine, rigettarsi il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice di pace di Massa - investito della richiesta di archiviazione del procedimento instaurato a carico di Safin Abdelhakim, in ordine al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TU. imm.) - ordinava la restituzione degli atti al Pubblico ministero, disponendo l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 14, comma 5-bis (rectius 5-ter), stesso T.U.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, denunciando l'abnormità del provvedimento adottato, di cui chiede l'annullamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, costituisce effettivamente atto abnorme, ricorribile per cassazione ai fini della sua rimozione, il provvedimento del giudice investito della richiesta di archiviazione che, non accogliendo la richiesta stessa, ordini, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. (o, nel procedimento dinanzi al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 17, comma, d.lgs. n. 274 del 2000), che il Pubblico ministero formuli l'imputazione per una condotta di reato diversa da quella oggetto della richiesta (Sez.

U, n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581-01; Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786-01). L'imputazione coatta obbliga il Pubblico ministero a contestare il fatto diverso sulla base delle indagini già espletate ad altro titolo, precludendogli la possibilità di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini ulteriori - che l'organo della pubblica accusa ritenga di espletare, a seguito della dovuta iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., sull'ipotesi di reato alternativa rilevata dal giudice - e così indebitamente comprimendo l'autonomia ordinamentale dell'organo stesso.

Tali conclusioni - valide, come in premessa, anche nel procedimento che si svolga dinanzi al Giudice di pace (tra le molte, Sez. 5, n. 48122 del 26/09/2017, Rossi) - sono state recentemente riaffermate da Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807-01, in vista della cui pubblicazione il Procuratore generale requirente aveva invocato, in via principale, il rinvio della presente decisione. Sez. U, n. 10728 del 2022, cit., hanno ribadito che dall'ordine di imputazione coatta deve tenersi distinto l'ordine di iscrizione nel predetto registro delle notizie di reato; quest'ultimo può essere legalmente impartito, in quanto esso è da ritenersi ricompreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini, e quindi un'attività che una tale iscrizione necessariamente presuppone.

2. L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in applicazione dei principi suesposti. Gli atti debbono essere trasmessi al Giudice di pace di Massa per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Massa per l