Sentenza — n. 26822/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 10 settembre 2021, depositata il 13 settembre 2021, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il provvedimento con il quale la stessa Corte, in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di estinzione di pena in esecuzione (e conseguente liberazione del condannato) formulata nell'interesse di Pietro Caiazza, rilevando che avverso l'ordinanza impugnata andava proposto appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 666 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26822/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'opposizione ritualmente proposta (entro il suddetto termine) dal difensore di Caiazza avverso il rigetto della richiesta di declaratoria di estinzione della pena deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. d), cod. proc. pen., e gli atti vanno trasmessi alla medesima Corte di appello per il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza in data 30 agosto 2021.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAIAZZA PIETRO nato a ARZANO il 30/12/1961 avverso l'ordinanza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/sentite le conclusioni del PG d7( .R Letta la requisitoria del dott. Perla Lori, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la qualificazione del ricorso in opposizione con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 10 settembre 2021, depositata il 13 settembre 2021, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il provvedimento con il quale la stessa Corte, in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta di estinzione di pena in esecuzione (e conseguente liberazione del condannato) formulata nell'interesse di Pietro Caiazza, rilevando che avverso l'ordinanza impugnata andava proposto appello.
2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione Pietro Caiazza, tramite il proprio difensore, lamentando violazione di legge e in particolare rilevando l'erroneità della declaratoria di inammissibilità della proposta opposizione. Osserva la difesa che la liberazione invocata sarebbe stata mera conseguenza di un'estinzione di pena richiesta in sede esecutiva e che, pertanto, appare eccentrico il provvedimento della Corte di appello facente leva sulla necessità della proposizione di un appello cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato. In base al disposto dell'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione della pena, quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, e vi procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ossia senza formalità con ordinanza opponibile entro quindici giorni davanti allo stesso giudice. Va, inoltre, precisato che anche avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione erroneamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché de plano ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è esperibile l'opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito (ex plurimis Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, Banca Nuova S.p.A., Rv. 245130).
2. Ne consegue che l'ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'opposizione ritualmente proposta (entro il suddetto termine) dal difensore di Caiazza avverso il rigetto della richiesta di declaratoria di estinzione della pena deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, lett. d), cod. proc. pen., e gli atti vanno trasmessi alla medesima Corte di appello per il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza in data 30 agosto 2021.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza in data 10.09.2021 della Corte d'appello di Napoli e dispone trasmettersi gli atti alla medesima Corte d'appello per il giudizio di opposizione ex artt. 676 e 667, comma 4 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza del 30.08.2021. Così deciso in Rom