Sentenza — n. 26818/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha concesso, per quanto di interesse in questa sede, a Stella Gentile la misura alternativa della detenzione domiciliare, prescrivendole, tra l'altro, di non avere «contatti, di qualsiasi tipo (anche telefonici, informatici, ecc...), con membri dei movimenti NO TAV e Askatasuna».
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 284 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26818/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENTILE STELLA nato a BRA il 27/01/1981 avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; letteicentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Marco Dall'Olio, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla prescrizione, di cui al concesso regime di detenzione domiciliare, consistente nel divieto di avere qualsiasi forma di contatto, anche telefonico od informatico, con membri dei movimenti NO TAV e Askatasuna.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha concesso, per quanto di interesse in questa sede, a Stella Gentile la misura alternativa della detenzione domiciliare, prescrivendole, tra l'altro, di non avere «contatti, di qualsiasi tipo (anche telefonici, informatici, ecc...), con membri dei movimenti NO TAV e Askatasuna».
2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione Stella Gentile, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 47 -ter ord. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla previsione della prescrizione del divieto di avere contatti con membri dei movimenti NO TAV e Askatasuna. Si duole il difensore che la suddetta prescrizione sia assolutamente indeterminata e generica, riguardando tutti coloro che frequentino a qualsiasi titolo detti movimenti, e manifestamente illogica laddove ravvisa la sussistenza di esigenze preventive in riferimento ad una pluralità indeterminata di soggetti, la maggioranza dei quali non coniuga il proprio coinvolgimento nei suddetti movimenti con la commissione di fatti di rilievo penale, ma abbraccia un'ideologia politica di per sé non illegittima e condivisa da molti.
Lamenta che nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza non enuncia e sviluppa sul piano argomentativo, così come richiesto dal quarto comma dell'art. 47 -ter in virtù del richiamo all'art. 284 cod. proc. pen., le ragioni che fondano la legittimità e la razionalità della sua decisione. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte in cui impone la suddetta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge,. della pena da scontare e l'assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa ( da ultime, vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente Nucera). 1.2.
Nel caso in esame il provvedimento impugnato fa buon governo dei principi di diritto appena esaminati e non incorre in alcun vizio motivazionale nell'imporre la prescrizione in questa sede impugnata. La struttura motivazionale del provvedimento fa leva su due punti fondamentali, nessuno dei quali, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, può dirsi fondato su argomenti apparenti. Il primo riguarda la tipologia e il contesto di commissione dei fatti di cui alla condanna in espiazione (e non solo), evidenziandosi che trattasi di reati di resistenza aggravata, violenza privata aggravata, danneggiamento aggravato e esplosioni pericolose commessi in Chianocco il 27 gennaio 2015 e reati di violenza privata aggravata e interruzione di pubblico servizio commessi in Avigliana il 3 marzo 2012, sempre nell'ambito delle manifestazioni NO TAV poste in essere in Valsusa contro la costruzione della linea ad Alta Velocità Torino-Lione, ai quali si aggiungono altra condanna per deturpamento e imbrattamento del 2009 e la commissione di ulteriori fatti di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e violazione delle leggi in materia di armi, per i quali la Gentile è stata sottoposta a misura cautelare terminata di recente.
Sottolinea, inoltre, l'ordinanza come: - dalla relazione della Questura di Tonino emerga che dalla data di emissione del cumulo in espiazione la Gentile risulta destinataria di ulteriori segnalazioni e condannata per precedenti reati commessi prevalentemente nell'ambito di manifestazioni di protesta dei militanti del centro sociale Askatasuna e del movimento NO TAV, ai quali risulta vicina; - dal comunicato della DIGOS di Torino la condannata risulti avere venti denunce a piede libero per reati analoghi a quelli attualmente in esecuzione, commessi dal novembre 2012 al luglio 2019; - dalla relazione UEPE venga confermato che i fatti in espiazione si collochino in un più arripio contesto di contestazione ideologica, vissuto dalla donna, in uno con le inevitabili conseguenze, con la necessaria consapevolezza; - da una più recente comunicazione della DIGOS del 16 settembre 2020 la Gentile venga indicata come uno dei soggetti identificati nel corso di fatti verificatisi nei pressi del cantiere TAV nei mesi di giugno e luglio relativi ad una mobilitazione organizzata da militanti di Askatasuna e del movimento NO TAV in occasione dell'inizio di lavori di ampliamento del cantiere e, precisamente, come una dei componenti di un presidio fisso, costituito dagli aderenti ad Askatasuna e all'ala più oltranzista del movimento NO TAV, che poneva in essere alcuni gravi episodi di violenza, in particolare il 17 luglio 2020.
Il secondo punto attiene alla non trascurabile pericolosità sociale della condannata evincibile dalla commissione di reati caratterizzati, tutti, dall'uso della violenza nell'ambito delle manifestazioni dell'area vicina ai centri sociali e al movimento NO TAV. Pericolosità assolutamente attuale, essendosi riproposta in occasione dei recenti fatti segnalati dalle forze dell'ordine, a riprova della continuità della messa in atto, da parte della donna, di condotte caratterizzate dalla violazione dei provvedimenti dell'autorità e dalla contrapposizione alle forze dell'ordine con l'uso della violenza.
Pericolosità, che, secondo il Tribunale a quo, fa ritenere sussistente il pericolo concreto che la Gentile non desista da simili condotte in futuro allorquando se ne presenti l'occasione, tale da imporre il rigetto della più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e da giustificare un monitoraggio più stretto sulle condotte della stessa e la prescrizione imposta al regime di detenzione domiciliare di divieto di ogni frequentazione e contatto con soggetti coinvolti nei movimenti Askatasuna e NO TAV. Tale essendo la trama argomentativa, certamente non generica né indeterminata né manifestamente illogica, quanto piuttosto assolutamente logica e consequenziale, risulta la prescrizione imposta di cui si duole la ricorrente, e infondate sono le doglianze difensive.
Se è vero che il movimento NO TAV è un movimento di protesta nel quale si riconoscono gruppi eterogenei di cittadini accomunati dalla critica alla realizzazione di infrastrutture per l'alta velocità e Askatasuna è un Centro sociale torinese aperto alla cittadinanza e frequentato dai più variegati soggetti e, quindi, la partecipazione ad essi non implica la commissione di reati. E' anche vero che nel caso in esame la pericolosità sociale della condannata si è manifestata in occasione delle frequentazioni con appartenenti a dette realtà, per cui escludendo dette frequentazioni e i contatti con tali persone in costanza della misura alternativa alla detenzione carceraria, non si vuole limitare la libertà di pensiero, ma evitare la commissione di reati della stessa specie di quelli perpetrati e quindi salvaguardare dal pericolo di recidiva di cui si è sopra detto.
2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente