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Sentenza — n. 26817/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26817/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26817/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è infondato. Ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 - dep. 06/02/2017, Patacchiola, Rv. 269195).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 26817/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è infondato. Ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 - dep. 06/02/2017, Patacchiola, Rv. 269195).

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti riabilitazione assistenza riabilitativa riduzione della pena prescrizione della pena precedenti penali rilevanti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEGNA NICOLA nato a SIDERNO il 03/08/1971 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lettef.sete le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. Felicetta Marinelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Genova ha rigettato la domanda di concessione, presentata da Nicola Megna, di un permesso premio per coltivare i propri affetti familiari in Genova. Invero, con il provvedimento di cui in ultimo, il Magistrato di sorveglianza di Genova rilevava la totale assenza di revisione critica rispetto alle condotte delittuose di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e armi del 2017, di cui alla condanna in espiazione, e al lontano fine pena, e la sussistenza di una notevole pericolosità sociale di Megna.

Il Tribunale di sorveglianza, sulla scia del primo Giudice, dopo avere premesso che Megna è in espiazione di una pena cumulata per dette condotte pari ad undici anni e otto mesi di reclusione, ritiene che, a fronte di una pregressa storia di vita contraddistinta da scelte antisociali in materia di droga e armi, attestata dai reati commessi e da una nota informativa della Questura di Genova, il periodo di adesione ad un percorso rieducativo con positivo espletamento di attività lavorativa intramuraria non consente di formulare, allo stato, una prognosi positiva in relazione alla gestione del beneficio richiesto, che, invece, richiede un ulteriore periodo di osservazione della personalità di Megna volta a verificare la reale adesione al percorso trattamentale e la concreta presa di distanza dalle pregresse scelte di vita e dalle frequentazioni di soggetti legati alla criminalità organizzata.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Salvatore Megna, lamentando violazione dell'art. 30-ter della legge n. 354 del 1975 e vizio di motivazione circa la valutazione del comportamento del detenuto in riferimento al diniego del richiesto permesso premio. Si duole che il Tribunale di sorveglianza reputi insufficiente il periodo di quattro anni di favorevole osservazione penitenziaria a fronte delle pregresse azioni criminose, pur riconoscendo la positiva partecipazione al percorso rieducativo, di cui dà atto anche il Magistrato di sorveglianza, in uno con lo svolgimento positivo di attività lavorativa intramuraria e della regolare condotta penitenziaria con fruizione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata. E che trascuri la sussistenza di validi riferimenti esterni familiari e l'assenza di procedimenti penali pendenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato. Ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 - dep. 06/02/2017, Patacchiola, Rv. 269195).

Nel caso di specie il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Genova nei termini riportati in punto di fatto è immune da profili di illogicità, indicando le ragioni per cui allo stato non sussistono ancora i presupposti di cui all'art. 30-ter ord. pen., previa evidenziazione della gravità dei reati di cui alla condanna in espiazione, senza dubbio recenti (appena del 2017), e comunque della vita pregressa del condannato, nonché dell'insufficienza, ai fini della verifica di un'effettiva presa di distanza dalle scelte antisociali connotanti la stessa, del periodo di osservazione della personalità di Megna e del suo percorso rieducativo con positivo espletamento di attività lavorativa intramuraria.

A fronte di tali argomentazioni non solo non manifestamente illogiche, ma scevre da vizi giuridici, anzi conformi al dato normativo e alla sua interpretazione giurisprudenziale, il ricorso, che si limita ad insistere sulla sussistenza dei presupposti del beneficio penitenziario, manifesta la sua infondatezza.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di Megna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così dec