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Sentenza — n. 26815/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses request for trial transfer due to lack of impartiality affecting the entire judicial office.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26815/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the request for trial transfer inadmissible, ruling that the alleged lack of impartiality did not affect the entire judicial office. The defendant argued that the prosecutor and judge lacked impartiality due to personal relationships with the victim's family and internal procedural delays. The court rejected these claims, stating that mere knowledge of family ties or complaints about specific measures does not constitute the exceptional circumstances required to transfer a trial.

Regesto Legislator

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Art. 45 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A request for trial transfer requires a situation of legitimate suspicion affecting the entire judicial office, not merely individual magistrates or isolated procedural grievances.

Parole chiave

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trial transfer request lack of impartiality judicial office impartiality prosecutor bias procedural transfer inadmissibility rinvio del dibattimento motivi di cassazione modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

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Art. 45 cod. proc. pen.
38874/2021 R.G., Francesco Mario Dattilo ha chiesto, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., la rimessione ad altra sede del processo pendente presso la Corte di assise di Reggio Calabria, che lo vede imputato del reato di omicidio in danno di Bruno Ielo nel procedimento penale n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il richiedente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
art. 45 cod. proc. pen
38874/2021 R.G., Francesco Mario Dattilo ha chiesto, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., la rimessione ad altra sede del processo pendente presso la Corte di assise di Reggio Calabria, che lo vede imputato del reato di omicidio in danno di Bruno Ielo nel procedimento penale n.
art. 415-bis cod. proc. pen
Ancora, il richiedente deduce la mancata rilevazione della inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e della nullità per mancato deposito di atti di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il richiedente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013
Sez. 1, n. 3670 del 20/09/1994
Corte costituzionale, n. 186 del 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: DATTILO FRANCESCO MARIO nato a REGGIO CALABRIA il 08/09/1974 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE ASSISE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso udito il difensore Lette le requisitorie del Pubblico Ministero, in persona del dott. Pietro Molino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso, nei procedimenti qui iscritti ai n. 38874/2021 e n. 43344/2021, chiedendo la declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto datato 23 ottobre 2021, iscritto al n. 38874/2021 R.G., Francesco Mario Dattilo ha chiesto, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., la rimessione ad altra sede del processo pendente presso la Corte di assise di Reggio Calabria, che lo vede imputato del reato di omicidio in danno di Bruno Ielo nel procedimento penale n. 2743/2017 R.G.N.R. Dattilo deduce l'assenza di imparzialità del Pubblico Ministero Stefano Musolino e dell'organo giudicante, sostenendo che essa emerga da comportamenti e da atti interni al procedimento. In particolare, Dattilo deduce i rapporti di amicizia che legavano la vittima Bruno Ielo al dott.

Musolino; i rapporti di parentela che legavano la vittima Bruno Ielo a Concetta Maria Ielo, persona che lavora o ha lavorato nella cancelleria del dott. Musolino; i comportamenti e i provvedimenti del Pubblico Ministero e dell'organo giudicante, i quali avrebbero impedito a Dattilo di studiare gli atti e di esprimere serenamente le proprie ragioni a difesa, a causa, per un verso, delle interruzioni spesso subite e, per altro verso, del timore che le prove a suo favore fossero cancellate, in quanto erano state escluse dagli atti dell'ordinanza cautelare, in violazione dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen.

Ancora, il richiedente deduce la mancata rilevazione della inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e della nullità per mancato deposito di atti di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. Alla luce di quanto esposto, secondo Dattilo sussisterebbero quei comportamenti sintomatici di mancanza di imparzialità del Pubblico Ministero e dell'organo giudicante, elementi rilevanti ai fini dell'art. 45, cod. proc. pen. per la remissione del processo.

2. Con atto datato 22 novembre 2021, iscritto al n. 43344/2021 R.G., Dattilo ha proposto richiesta di rimessione di contenuto sostanzialmente identico alla precedente del 23 ottobre 2021, afferente al medesimo procedimento n. 2743/2017 R.G.N.R. pendente dinanzi alla Corte di assise di Reggio Calabria.

3. Dattilo ha depositato motivi nuovi, con i quali ha integrato il contenuto degli atti di rimessione.

4. All'odierna udienza i due procedimenti originati dai due atti di rirnessione sono stati riuniti sotto il n. 38874/2021.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La richiesta di rimessione, che può essere considerata unica in ragione della sovrapponibilità dei due atti menzionati, è manifestamente infondata, dunque inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'istituto della rimessione è strumento processuale eccezionale che tutela l'imparzialità e la serenità del giudizio sul piano oggettivo, preservandolo da un rischio concreto, non opinabile ed attuale di inquinamento da fattori esterni all'ufficio giudiziario chiamato a svolgere la sua funzione giurisdizionale (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 2018, Rv. 273115-01).

È stato inoltre stabilito che non ricorrono gli estremi per la rimessione del processo, quando l'istante si limiti a prospettare soltanto il probabile rischio di turbamento della libertà valutativa e decisoria del giudice, fondato su illazioni o sull'adduzione di timori o sospetti non espressi da fatti oggettivi né muniti di intrinseca capacità dimostrativa, ma non sia indicata alcuna situazione locale di una tale gravità e dotata di una oggettiva rilevanza da coinvolgere l'ordine processuale dell'ufficio giudiziario di cui sia espressione il giudice procedente (Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Rv. 255375-01).

È stato precisato che la possibilità che la libera determinazione dei soggetti partecipanti al processo possa essere compromessa è da escludersi - ai fini di un'eventuale rimessione del processo - ove siano esistenti semplicemente delle tensioni createsi tra magistrati e soggetti che in altri processi abbiano preso parte in veste di denuncianti o imputati (Sez. 1, n. 3670 del 20/09/1994, Rv. 199360-01; fattispecie relativa a una molteplicità di denunzie e querele presentate da cittadini, che avevano dato luogo ad astensioni di magistrati, ad archiviazione e a conseguenti azioni penali per calunnie nei confronti dei denuncianti, a prosieguo, tuttavia, delle indagini ad opera della Procura Generale). 1.2.

Nel caso ora in esame, la richiesta di rimessione è stata presentata in mancanza di una situazione riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 45 cod. proc. pen. Infatti, la mera conoscenza, da parte del Pubblico Ministero, della famiglia della persona offesa o della medesima persona offesa del procedimento oggetto della richiesta non integra una situazione di abnormità ed eccezionalità tale da giustificare lo spostamento del processo presso altra sede, secondo la disciplina dell'istituto. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la normativa in tema di rimessione richiede che la situazione di legittimo sospetto investa l'intero ufficio giudiziario, e non singoli magistrati.

Nel caso in esame, il ricorrente deduce una situazione di eventuale mancanza di imparzialità del Dott. Musolino e del Presidente del collegio giudicante, non invece dell'intero ufficio giudiziario. Né tantomeno può integrare legittimo sospetto di assenza di imparzialità il fatto che un parente della persona offesa svolga o abbia svolto mansioni all'interno della segreteria del Pubblico Ministero titolare del procedimento a carico dell'odierno richiedente. Infatti, tale deduzione non è sufficiente ad integrare una grave situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo.

Anche i provvedimenti indicati dal richiedente non sono idonei a manifestare la denunciata situazione di concreto pericolo per la libera determinazione delle persone che partecipano al processo, poiché consistono sostanzialmente in doglianze relative alla legittimità di provvedimenti, eventualmente censurabili con gli ordinari mezzi di impugnazione, ma non incidenti, nemmeno potenzialmente, sul sereno svolgimento del giudizio.

2. In conclusione, la richiesta di rimessione deve essere dichiarata inammissibile, per le ragioni sopra esposte. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il richiedente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione della richiesta. P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione e condanna il richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec