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Sentenza — n. 26809/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26809/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26809/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 14/10/2019 il Tribunale di Catania revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con la sentenza del 23/11/2017, in relazione alla pena inflitta a Zammataro Carmela di mesi cinque di arresto. Ricorre per cassazione Zammataro Carmela con il ministero del difensore di fiducia e deduce che: - il 14 dicembre 2019 era stato notificato ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto di sospensione; - era stata revocata la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell'opera abusiva; ciò, nonostante ella fosse residente a Nicolosi alla via Monpeluso 52 e la citazione per l'incidente di esecuzione era stata effettuata all'indirizzo anzidetto n. 542 ove Zammataro non abitava e non aveva dichiarato o eletto domicilio. Vi era, pertanto, nullità per omessa citazione dell'imputata.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 26809/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Zammataro Carmela con il ministero del difensore di fiducia e deduce che: - il 14 dicembre 2019 era stato notificato ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto di sospensione; - era stata revocata la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell'opera abusiva; ciò, nonostante ella fosse residente a Nicolosi alla via Monpeluso 52 e la citazione per l'incidente di esecuzione era stata effettuata all'indirizzo anzidetto n. 542 ove Zammataro non abitava e non aveva dichiarato o eletto domicilio. Vi era, pertanto, nullità per omessa citazione dell'imputata.

Parole chiave

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vizio di procedura omissione di soccorso abbandono del procedimento per infrazione stradale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento sanatoria del vizio procedurale indigenza processuale non provata
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZAMMATARO CARMELA nato a VIAGRANDE il 06/12/1934 avverso l'ordinanza del 14/10/2019 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/sentite le conclusioni del PG ,,, Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica, presso questa Corte di cassazione, G. Leo, che ha chiesto annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 14/10/2019 il Tribunale di Catania revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso con la sentenza del 23/11/2017, in relazione alla pena inflitta a Zammataro Carmela di mesi cinque di arresto.

2. Ricorre per cassazione Zammataro Carmela con il ministero del difensore di fiducia e deduce che: - il 14 dicembre 2019 era stato notificato ordine di esecuzione per la carcerazione e contestuale decreto di sospensione; - era stata revocata la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell'opera abusiva; ciò, nonostante ella fosse residente a Nicolosi alla via Monpeluso 52 e la citazione per l'incidente di esecuzione era stata effettuata all'indirizzo anzidetto n. 542 ove Zammataro non abitava e non aveva dichiarato o eletto domicilio. Vi era, pertanto, nullità per omessa citazione dell'imputata.

3. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio. La notificazione per la fissazione dell'incidente di esecuzione avente ad oggetto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena è stata erroneamente eseguita. Carmela Zammataro è residente a Nicolosi via Menpeluso 52 e non 542, luogo quest'ultimo ove l'anzidetta ricorrente non ha mai eletto domicilio o è stata residente. Da quanto premesso deriva che l'omessa citazione della parte per l'incidente di esecuzione ha determinato una nullità assoluta per la lesione del contraddittorio camerale.

Nel procedimento di esecuzione l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza. (Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020 Cc. (dep. 08/01/2021), Luigi D'Alfonso, Rv. 280189; Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, Hoxha, Rv. 265235). Tale nullità inficia perciò il provvedimento impugnato, che deve essere annullato con rinvio perché nel nuovo procedimento camerale sia correttamente integrato il contraddittorio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata emessa il 14 ottobre 2019 dal Tribunale di Catania con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania in funzione di Giudice dell'esecuzione. Si comunichi al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Così deciso in Roma il