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Sentenza — n. 26808/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court rejects request for extensive effect of acquittal due to personal nature of procedural violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 26808/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed Stefano Gentile's appeal against the Brescia Court of Appeal's refusal to extend the effects of a co-defendant's acquittal. Gentile argued that the invalidity of wiretaps established in a separate trial regarding peculation should automatically apply to his aggravated fraud charge under Article 587, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure. The Court rejected this, holding that the procedural violation relied upon was personal to the co-defendant because the wiretaps were deemed inadmissible due to a lack of relevant probative connection between the distinct crimes, thereby preventing the automatic extension of the acquittal.

Regesto Legislator

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Art. 587, comma 2, cod. proc. pen.; The automatic extension of a procedural violation finding to a non-impugned co-defendant is not applicable when the violation is personal to the impugned defendant, as determined by the specific nature of the crime and the lack of probative connection.

Parole chiave

Generato dall'IA
automatic extension of acquittal procedural violation personal nature wiretaps inadmissibility probative connection between crimes Code of Criminal Procedure Art. 587 altri reati indagine su reati finanziari perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
Quanto ai motivi di ricorso per cassazione la Corte d'appello aveva erroneamente concentrato la sua valutazione sull'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., mentre la richiesta si fondava sull'art.
Art. 587, comma 2, cod. proc. pen.
pen., mentre la richiesta si fondava sull'art. 587, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 270, cod. proc. pen.
L'aver ritenuto inutilizzabili le intercettazioni per violazione di una disposizione processuale come l'art. 270 cod.
art. 587 cod. proc. pen
La Corte d'appello di Genova ha respinto la richiesta di Stefano Gentile, volta ad ottenere l'estensione, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.
art. 270 cod. proc. pen
L'aver ritenuto inutilizzabili le intercettazioni per violazione di una disposizione processuale come l'art. 270 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite, n. 1228/2018
Sezioni Unite, n. 30347/2007 (Aguneche)
Sezioni Unite, n. 12 dicembre 2019
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENTILE STEFANO nato a CASSINO il 29/04/1972 avverso l'ordinanza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Tomaso Epidendio, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Genova ha respinto la richiesta di Stefano Gentile, volta ad ottenere l'estensione, ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. degli effetti della sentenza nr. 694/2000, che aveva assolto il coimputato Cavallo dal reato ascritto al capo 72. Si trattava di un'ipotesi di peculato, per la quale era stata dichiarata la prescrizione da altra sezione della Corte d'appello (1228/2018). Segnatamente Gentile era stato condannato dal Tribunale di Bergamo il 31 gennaio 2017 per il reato di truffa aggravata, per aver nella qualità di maresciallo dei carabinieri, mediante false attestazioni, eseguite dal comandante Cavallo, documentato l'espletamento di attività mai eseguite o realizzate solo parzialmente.

Cavallo era stato condannato anche per l'ipotesi di peculato essendosi appropriato della somma di 4.500 euro e di un "tom tom"sottratto a Sorci Stefano, con falsità nelle attestazioni degli atti destinati a provare la verità. Dopo aver tratto in arresto Sorci, per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzate allo spaccio, i militari sottoponevano a sequestro la somma di 1500 euro, a fronte della maggior somma di 6000 euro di cui Sorci stesso era in possesso e si impossessavano della differenza del denaro rinvenuto, nel corso dell'operazione di polizia giudiziaria, per euro 4500, oltre che dell'anzidetto "tom tom", trovato nella disponibilità dell'arrestato.

Gentile proponeva appello avverso la sentenza di primo grado deducendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nei confronti di Donghi Gilberto rinviato a giudizio per il delitto di cui all'art. 326, comma 1, cod. pen., titolo che non ne prevedeva l'esecuzione. Il 26 aprile 2018 (sentenza n. 1228/2018) la Corte d'appello di Brescia dichiarava il non doversi procedere a carico di Gentile per prescrizione e non ritenendo esistente un quadro d'innocenza non addiveniva alla sua assoluzione nel merito. La decisione diveniva irrevocabile. Cavallo, al contrario, proponeva ricorso per cassazione censurando la violazione degli artt. 270 e 271 cod. proc. pen. e l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento.

La questione era rimessa alle Sezioni unite e la Suprema Corte con sentenza 12 dicembre 2019, annullava la decisione con rinvio, per nuovo giudizio sul delitto di peculato. Era esclusa, all'esito una forma di connessione probatoria e si riteneva trattarsi di un mero collegamento probatorio, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni e assoluzione di Cavallo dal reato ascritto.Gentile, dunque, auspicando l'applicazione del principio anzidetto anche per la sua posizione chiedeva che in luogo della pronuncia di prescrizione, per i reati a lui ascritti venisse emessa sentenza di assoluzione nel merito.

La Corte d'appello, adita quale giudice dell'esecuzione, escludeva che potesse trovare applicazione l'art. 587 comma I. cod. proc. pen. che ha effetto per coloro che sono imputati del medesimo reato (in caso in cui l'uno sia impugnante e l'altro non risulti tale). Nella specie era stata dichiarata l'inutilizzabilità delle intercettazioni relativamente al capo 72, per il quale Cavallo aveva impugnato, e non per gli altri reati. L'assoluzione era avvenuta per il solo capo 72, relativamente al delitto di peculato e non per gli altri reati per i quali anche Cavallo era stato destinatario della dichiarazione di prescrizione.

In realtà l'ipotesi del peculato (capo 59) era stata ascritta al solo Cavallo, mentre quella della truffa (capo 72) era stata ascritta a entrambi con la conseguenza che l'effetto estensivo non trovava applicazione, trattandosi di reati diversi e non dello stesso fatto.

2. Ricorre per cassazione Stefano Gentile, con il ministero del difensore di fiducia, e lamenta quanto segue. Dopo un'articolata esposizione dell'intero iter processuale osserva che sussistono i presupposti per impugnare in esecuzione l'ordinanza di specie, non essendo stato citato Gentile per la partecipazione al merito del giudizio di appello. Quanto ai motivi di ricorso per cassazione la Corte d'appello aveva erroneamente concentrato la sua valutazione sull'art. 587, comma 1, cod. proc. pen., mentre la richiesta si fondava sull'art. 587, comma 2, cod. proc. pen.

Nel caso in cui si tratti di riunione di procedimenti per reati diversi sussistono le condizioni per l'applicazione della regola dell'effetto estensivo se l'impugnazione riguarda violazioni della legge processuale e non si riferisce a motivi esclusivamente personali. L'aver ritenuto inutilizzabili le intercettazioni per violazione di una disposizione processuale come l'art. 270 cod. proc. pen. era questione che si estendeva anche alla ricostruzione del reato di cui al capo 59 e alla necessità di fare applicazione della disposizione anzidetta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'istanza si fonda sulla applicazione dell'effetto estensivo relativamente ai principi enunciati dalle Sezioni Unite Cavallo, decisione che ha determinato l'annullamento per il reato di peculato di cui al capo 72 e che, nella prospettazione della difesa, si dovrebbe estendere a favore di Gentile, per il reato di truffa aggravata, ascritta al capo 59 e che ha determinato una declaratoria di prescrizione nei confronti di quest'ultimo. Deve osservarsi che l'art. 587 cod. proc. pen. non costituisce lo strumento per riaprire il procedimento, affinché sia effettuata una nuova valutazione su una prospettata violazione di legge processuale nei confronti del coimputato non impugnante, alla luce di una sentenza emessa nei confronti dell'impugnante.

Esso rappresenta, piuttosto, un mezzo straordinario per far valere l'automatismo estensivo che un concreto accertamento di un fatto processuale ritenuto in violazione della legge per un imputato abbia anche per quello non impugnante. L'automatismo estensivo non può riconoscersi in considerazione della violazione processuale in questione che implica come l'inutilizzabilità, per i principi di cui alla sentenza Cavallo, si verifica in mancanza di un rapporto di connessione rilevante tra i reati, rispetto a quello per il quale era stata disposta l'autorizzazione alle intercettazioni.

Ciò implica una rivalutazione sul punto e non la mera estensione dell'accertamento della violazione processuale contenuta nella sentenza anzidetta, relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni, per il reato di cui al capo 72, ritenuto dalle Sezioni Unite non connesso. L'evidenza con il caso deciso da S.U. nr. 30347 del 2007, Aguneche è chiara. L'oggettiva inutilizzabilità delle intercettazioni non dipendeva dal singolo reato di cui l'imputato doveva rispondere e il motivo poteva ritenersi non personale. Differentemente nella specifica vicenda la peculiarità che deriva dalla decisione Cavallo induce a ritenere che rilevi il singolo reato contestato ai diversi imputati per stabilire l'utilizzabilità delle intercettazioni.

Da ciò, dovendosi ritenere per le ragioni indicate il motivo personale e non operante il disposto dell'art. 587, comma 2, cod. proc. pen. la dedotta violazione di legge, lamentata con il ricorso non si può ritenere fondata. Ciò posto segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa