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Sentenza — n. 26014/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26014/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26014/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTIERO AGOSTINO nato a GRICIGNANO DI AVERSA il 18/01/1969 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del PG Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, e respinto quella di differimento della pena per ragioni di salute, presentata dal condannato Agostino Autiero.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 26014/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La custodia cautelare sofferta per 2 anni, 7 mesi e 14 giorni tra il 5 marzo 2003 ed il 19 ottobre 2005, ed attribuita nel provvedimento impugnato alla condanna n. 3 del certificato penale, non può proprio essere imputata, come vorrebbe il ricorrente, ad uno dei due titoli per reati ostativi, in quanto gli stessi sono stati commessi dopo tale periodo in carcere, e, come osserva il Procuratore generale, l'imputarla a tali condanne comporterebbe la violazione della regola dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui lo sconnputo del presofferto cautelare può riguardare soltanto la custodia cautelare subita dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da espiare.

Parole chiave

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commisurazione della pena formazione della pena complessiva individualizzazione della commisurazione penale riesame dell'entità pena sanzione sostitutiva sentenza penale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTIERO AGOSTINO nato a GRICIGNANO DI AVERSA il 18/01/1969 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del PG Lidia Giorgio, che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, e respinto quella di differimento della pena per ragioni di salute, presentata dal condannato Agostino Autiero.

2. Il condannato, per il tramite del difensore, propone ricorso contro la sola parte della ordinanza relativa alla dichiarazione di inammissibilità della istanza di affidamento in prova, e deduce con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., che il Tribunale avrebbe calcolato in modo non corretto la parte di pena espiata da imputare a reati ostativi, in quanto non è dato al tribunale di poter indicare nella unicità del cumulo a quale specifica pena attribuire i periodi di detenzione presofferti, in quanto la pena espianda è unica; seguendo questo percorso logico, il tribunale avrebbe dovuto rilevare che le pene per i reati ostativi erano già estinte e residuavano solo quelle per reati non ostativi.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Lidia Giorgio, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Sono in esecuzione quattro pronunce di condanna: sentenza Tribunale di S. Maria Capua Vetere 14 marzo 2000 a 1 anno e 4 mesi di reclusione per reato non ostativo (n. 2 del certificato penale); sentenza Corte d'appello Napoli 8 aprile 2005 a 3 anni di reclusione per reato non ostativo (n. 3 del certificato penale); sentenza Corte d'appello Napoli 1° dicembre 2015 a 10 anni di reclusione per reato ostativo (n. 4 del certificato penale); sentenza Corte d'appello Napoli 13 febbraio 2018 a 2 anni e 6 mesi di reclusione per reato ostativo (n. 6 del certificato penale).

La custodia cautelare sofferta per 2 anni, 7 mesi e 14 giorni tra il 5 marzo 2003 ed il 19 ottobre 2005, ed attribuita nel provvedimento impugnato alla condanna n. 3 del certificato penale, non può proprio essere imputata, come vorrebbe il ricorrente, ad uno dei due titoli per reati ostativi, in quanto gli stessi sono stati commessi dopo tale periodo in carcere, e, come osserva il Procuratore generale, l'imputarla a tali condanne comporterebbe la violazione della regola dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui lo sconnputo del presofferto cautelare può riguardare soltanto la custodia cautelare subita dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da espiare.

Non è vero, pertanto, come si sostiene in ricorso, che il tribunale di sorveglianza abbia scelto a quale condanna imputare il periodo di presofferto, in quanto non si è trattato di una scelta, ma di un vincolo imposto da una previsione legale. Una volta che si esclude la possibilità di imputare ad una delle due condanne per reati ostativi il presofferto del periodo 2003-2005, si deve necessariamente concludere, come ha fatto l'ordinanza impugnata, che i reati ostativi siano ancora in esecuzione, posto che la espiazione degli stessi è iniziata soltanto il 28 maggio 2012. (R 2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci