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Sentenza — n. 26003/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 26003/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 26003/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Vincenzo Palazzo ricorre avverso l'ordinanza del 26 maggio 2021 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: al reato aggravato di omicidio ai sensi degli artt. 575 cod. pen., e 7 di. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commesso il 6 novembre 2008 giudicato dalla Corte di assise di appello di Napoli con sentenza del 24 aprile 2012, definitiva il 24 ottobre 2012;

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, artt. 575 cod. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 26003/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che l'affiliazione all'associazione sub 2 era avvenuta prima del 2009 e non successivamente, come erroneamente affermato nel provvedimento impugnato. Dalla lettura delle sentenze di condanna, infatti, si evinceva che Palazzo fosse inserito nel contesto associativo quando venne realizzato l'omicidio, posto che tale evento si era verificato al fine di estromettere i componenti della famiglia Mazzarella dalla gestione delle attività criminali della zona.

Parole chiave

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assassinio qualificato reato continuato crimine organizzato tentato omicidio aggravato omicidio passionale appartenenza a una banda

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
artt. 575 cod. pen
al reato aggravato di omicidio ai sensi degli artt. 575 cod. pen., e 7 di.
art. 81 cod. pen
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 81 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PALAZZO VINCENZO nato a NAPOLI il 27/12/1964 avverso l'ordinanza del 26/05/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/gtrrt.i.t.e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Stefano Tocci, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Vincenzo Palazzo ricorre avverso l'ordinanza del 26 maggio 2021 del G.i.p. del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:

1) al reato aggravato di omicidio ai sensi degli artt. 575 cod. pen., e 7 di. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), commesso il 6 novembre 2008 giudicato dalla Corte di assise di appello di Napoli con sentenza del 24 aprile 2012, definitiva il 24 ottobre 2012;

2) al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso ai sensi degli artt.416 bis cod. pen., commesso da aprile 2009 con condotta perdurante, giudicato dalla Corte di appello di Napoli con sentenza del 20 dicembre 2018, definitiva il 14 settembre 2020. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che, dalla lettura delle sentenze di condanna, si evinceva che il reato di omicidio, commesso il 6 novembre 2008, era precedente all'affiliazione di Palazzo all'associazione sub 2, ed era stato realizzato in forza di circostanze del tutto estemporanee.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 81 cod. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che l'affiliazione all'associazione sub 2 era avvenuta prima del 2009 e non successivamente, come erroneamente affermato nel provvedimento impugnato. Dalla lettura delle sentenze di condanna, infatti, si evinceva che Palazzo fosse inserito nel contesto associativo quando venne realizzato l'omicidio, posto che tale evento si era verificato al fine di estromettere i componenti della famiglia Mazzarella dalla gestione delle attività criminali della zona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. Con una motivazione ineccepibile, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che dalla lettura delle sentenze di merito si evinceva che il delitto omicidiario, alla luce degli atti processuali e non solo del capo di imputazione, era stato consumato in epoca precedente all'inserimento del condannato nel sodalizio mafioso e, in ogni caso, era maturato in modo del tutto estemporaneo. La vittima, infatti, all'epoca dei fatti, capo zona dell'associazione per delinquere di tipo mafioso riferibile alla famiglia Mazzarella, era stato assassinato in quanto, a sua volta, aveva dato incarico di uccidere lo stesso Palazzo, il quale, venuto a conoscenza di tale circostanza, aveva anticipato le azioni delinquenziali del primo.

Secondo il G.i.p., pertanto, non vi era la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo e nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato, nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). Per quanto riguarda, infine, la puntualizzazione temporale del momento in cui il condannato era entrato nel sodalizio criminoso, si evidenzia che la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in sede esecutiva, non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato, anche quando il tempus commissi delicti non sia precisamente indicato nell'imputazione (Sez. 1, n. 25219 del 20/05/2021, Piacenti, Rv. 281443). 2.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell