Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25794/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for criminal sentence continuation due to lack of unified criminal design.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25794/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply the rule of continued offense. The defendant argued that two robbery convictions should be treated as a single criminal design due to their identical nature, despite being committed two years apart. The court rejected this, ruling that mere similarity in crime type and temporal proximity are insufficient without proof of a unified criminal plan, noting the distinct methods and accomplices in each case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.; Art. 81, comma 2, cod. pen.: The burden of proving a unified criminal design lies with the convict; mere identity of crime titles or chronological proximity is insufficient to establish continuity absent evidence of a single criminal project.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal sentence continuation unified criminal design procedural inadmissibility robbery in conspiracy burden of proof on convict criminalità persistente crimine organizzato criminalità grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell'esecuzione è l'art. 671, comma 1, primo periodo, cod.
Art. 81, comma 2, cod. pen.
671, comma 1, definisce "disciplina del reato continuato" si rinvengono nell'art. 81, comma 2, cod. pen., che la ammette per "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge".

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Gargiulo
All'esito della ricognizione di questi criteri indicatori si riconosce la continuazione se si perviene alla conclusione che "al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali" (sempre Sez. U, Gargiulo, cit.).
Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALTABIANO NUNZIO nato a CATANIA il 29/05/1969 avverso l'ordinanza del 15/10/2021 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO; lette le conclusioni del PG, dr. Pasquale Finniani, che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2021 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di Nunzio Caltabiano di applicazione della disciplina della continuazione tra le sentenze di condanna emesse nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Catania il 5 maggio 2017 (per un reato di rapina in concorso commesso il 23 marzo 2016) e dalla Corte di appello di Catania il 19 maggio 2020 (per un reato di rapina in concorso commesso il 9 giugno 2014).

In particolare, nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che i reati oggetto delle sentenze in questione erano stati commessi a distanza di quasi due anni l'uno dall'altro, e che per il contesto di criminalità organizzata in cui si inseriscono erano indice non di programmazione unitaria ma di pieno inserimento del reo nel tessuto della microcriminalità operante nel territorio.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della continuazione, che, a giudizio del ricorrente, non sarebbe preclusa dalla distanza temporale tra i fatti oggetto dell'istanza, che sarebbe di soli pochi mesi, e sarebbe anzi confermata dalla identità di tipologia dei due reati commessi.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Pasquale Fimiani, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. La norma di cui è stata chiesta applicazione al giudice dell'esecuzione è l'art. 671, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., che dispone c:he "nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione".

I presupposti sostanziali per l'applicazione di ciò che l'art. 671, comma 1, definisce "disciplina del reato continuato" si rinvengono nell'art. 81, comma 2, cod. pen., che la ammette per "chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge". La norma non detta una definizione di "medesimo disegno criminoso", e, per riempire di contenuto la previsione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che alla individuazione del "medesimo disegno criminoso" si debba arrivare attraverso criteri indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). All'esito della ricognizione di questi criteri indicatori si riconosce la continuazione se si perviene alla conclusione che "al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali" (sempre Sez. U, Gargiulo, cit.). L'onere di allegazione dell'esistenza del "medesimo disegno criminoso", in conformità alle regole generali, grava su chi la afferma, e quindi, in definitiva, sull'imputato, se questi, come nel caso in esame, è l'istante che ha chiesto l'applicazione della continuazione nell'incidente di esecuzione (cfr.

Sez. 1, Sentenza n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico: Rv. 267580: in tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla c:ontiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti).

Nel caso in esame, il ricorrente ricava la prova dell'unicità del disegno criminoso dalla circostanza che i reati per cui è chiesta l'applicazione della continuazione sono della stessa tipologia, trattandosi in entrambi i casi di rapina in concorso. In realtà, però, la mera identità del titolo di reato non è sufficiente per consentire di riconoscere l'unicità del disegno criminoso. La ordinanza impugnata ha considerato, infatti, due rapine molto diverse per tipologia (evidenziando che nel primo caso gli autori del reato hanno intercettato un mezzo su cui erano trasportati valori, e, per ottenere il profitto della rapina, hanno sequestrato i due autisti per alcune ore; nel secondo caso gli autori del reato hanno puntato armi contro una persona fisica che, mentre camminava sulla pubblica via, aveva indosso dei beni che erano l'obiettivo della rapina).

E' stato, altresì, rimarcato che si tratta, inoltre, di rapine commesse a distanza temporale di due anni l'una dall'altra (9 giugno 2014 e 23 marzo 2016), ed anche i correi con cui il ricorrente le ha commesse sono diversi (nessun altro dei correi ha partecipato ad entrambe le rapine). Tali elementi sono stati apprezzati come incompatibili con la sussistenza del "medesimo disegno criminoso" di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., e che non può essere ricavato dalla mera identità del titolo di reato, che è soltanto uno dei diversi criteri indicatori.

Nel caso in esame, pertanto, come correttamente rilevato dal giudice dell'esecuzione nella ordinanza, gli elementi di giudizio a disposizione depongono nel senso della esistenza non di un disegno criminoso unico, ma soltanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (cfr. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Ne consegue che il ricorso è inammissibile.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f