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Sentenza — n. 25784/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25784/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25784/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con decreto in data 7 giugno 2021 il Presidente della Corte di appello di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta presentata da Reinoso Josè Antonio Gutierrez, ed avente ad oggetto l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge n. 241/2006, sulla pena inflitta per reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, commesso dal 2006 all'aprile 2007. L'istanza, relativa ai reati commessi nell'anno 2006, era stata già proposta ed esaminata dal giudice dell'esecuzione che, con ordinanza in data 22 aprile 2016, aveva applicato l'indulto nella misura di mesi due sulla pena inflitta per altro reato, e quindi aveva respinto la istanza, ora reiterata.

Regesto Legislator

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art. 74 d.P.R. n. 309/1990, art. 666 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25784/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Reinoso Josè Antonio Gutierrez ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. L'unico motivo denuncia violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la nuova istanza non era mera reiterazione di precedente, in quanto veniva prospettata la necessità di una rivalutazione del tempus commissi delicti del reato associativo, in specie con riguardo all'inizio della consumazione del reato associativo.

Parole chiave

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reato continuato ritardo ingiustificato dell'azione penale guida recidiva in stato di ebbrezza proroga della carcerazione preventiva reiterazione di reati penali reato istantaneo

Disposizioni normative citate

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art. 74 d.P.R. n. 309/1990
241/2006, sulla pena inflitta per reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, commesso dal 2006 all'aprile 2007.
art. 666 cod. proc. pen
Il ricorso denuncia la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUTIERREZ REYNOSO JOSE ANTONIO nato il 23/01/1968 avverso l'ordinanza del 05/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 7 giugno 2021 il Presidente della Corte di appello di Perugia, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta presentata da Reinoso Josè Antonio Gutierrez, ed avente ad oggetto l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge n. 241/2006, sulla pena inflitta per reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, commesso dal 2006 all'aprile 2007. L'istanza, relativa ai reati commessi nell'anno 2006, era stata già proposta ed esaminata dal giudice dell'esecuzione che, con ordinanza in data 22 aprile 2016, aveva applicato l'indulto nella misura di mesi due sulla pena inflitta per altro reato, e quindi aveva respinto la istanza, ora reiterata.

2. Il difensore di Reinoso Josè Antonio Gutierrez ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento del decreto impugnato. L'unico motivo denuncia violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la nuova istanza non era mera reiterazione di precedente, in quanto veniva prospettata la necessità di una rivalutazione del tempus commissi delicti del reato associativo, in specie con riguardo all'inizio della consumazione del reato associativo.

3. Il Procuratore gener a chiesto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è generico e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. Il provvedimento impugnato ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, reiterativa di altra già respinta. Il ricorso denuncia la violazione dell'art. 666 cod. proc. pen. in quanto la nuova istanza aveva il medesimo oggetto della precedente, ma era fondata su diverse ragioni in quanto sosteneva un diverso accertamento della data di consumazione del reato associativo. Il motivo è generico. E' consolidato l'orientamento secondo il quale il ccsì detto giudicato esecutivo preclude la riproposizione della medesima istanza fondata sulle medesime ragioni già prospettate e valutate dalla prec:edente decisione, irrevocabile, del giudice dell'esecuzione, ma non anche la proposizione di nuova istanza che abbia il medesimo oggetto, ma sia fondata su ragioni, di fatto o di diritto, non valutate in occasione dell'esame della precedente istanza (Sez.

U, Sentenza n. 18288 del 21/01/2010, Beschi, Rv. 246651). In sede di impugnazione di decreto di inammissiDilità, fondato sul carattere reiterativo dell'istanza proposta al giudice dell'esecuzione, è onere della parte ricorrente, che denunci la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in ragione della "novità" dell'istanza proposta rispetto alla precedente già valutata, allegare al ricorso le due istanze e il precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione così da consentire al giudice di legittimità di valutare il denunciato travisamento del contenuto dell'istanza e del precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione.

Il ricorrente, invece, si è limitato a produrre la sentenza di cognizione, così sollecitando il collegio ad una diretta valutazione del merito della questione relativa all'accertamento della data di consumazione del reato associativo. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am