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Sentenza — n. 25783/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 25783/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 25783/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza depositata in data 26 marzo 2021 il Tribunale di Brescia ha respinto la richiesta di Banca del Territorio Lombardo di dichiarazione di inefficacia del sequestro preventivo, e conseguente cancellazione della trascrizione, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 15 giugno 2013 su beni immobili - siti in Orzinuovi - di proprietà di Immobiliare Cavour s.r.l. - dichiarata fallita con sentenza in data 20 aprile 2017 -, e sottoposti a confisca con sentenza 14 maggio 2015 del Tribunale di Brescia, pronunciata nei confronti di Massimiliano Amico per reati tributari.

Regesto Legislator

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art. 321 cod. proc. pen, art. 100 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 25783/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Innanzitutto, si deve rilevare che i difensori della parte ricorrente non risultano legittimati alla proposizione dell'atto di impugnazione, in assenza di procura speciale. La giurisprudenza ha precisato che anche nel procedimento di esecuzione e nelle impugnazioni il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati o a proporre ricorso per cassazione solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (Sez.

Parole chiave

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sequestro di beni immobili concessione del sequestro esecuzione del pignoramento documenti sequestrati azione di rivendicazione nel pignoramento iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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art. 321 cod. proc. pen
Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen.
art. 100 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BTL BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO avverso l'ordinanza del 25/03/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Alessandro Cimmino che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 26 marzo 2021 il Tribunale di Brescia ha respinto la richiesta di Banca del Territorio Lombardo di dichiarazione di inefficacia del sequestro preventivo, e conseguente cancellazione della trascrizione, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 15 giugno 2013 su beni immobili - siti in Orzinuovi - di proprietà di Immobiliare Cavour s.r.l. - dichiarata fallita con sentenza in data 20 aprile 2017 -, e sottoposti a confisca con sentenza 14 maggio 2015 del Tribunale di Brescia, pronunciata nei confronti di Massimiliano Amico per reati tributari.

Il giudice dell'esecuzione - rilevato che con precedente ordinanza in data 23 ottobre 2020 era stata dichiarata la non opponibilità della confisca a Banca del Territorio Lombardo, creditore garantito da ipoteca sui beni confiscati, ipoteca accesa anteriormente alla trascrizione del sequestro preventivo - ha osservato che da tale non opponibilità, fondata sulla anteriorità della ipoteca in favore di creditore in buona fede, non consegue l'inefficacia del sequestro, e la cancellazione della trascrizione, efficace nei confronti dei terzi aventi titolo successivo alla trascrizione del sequestro preventivo.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Banca del Territorio Lombardo, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. e difetto di motivazione della decisione. Nella procedura esecutiva civile Banca del Territorio Lombardo, creditore ipotecario, non aveva avuto soddisfazione del proprio diritto in quanto alla dichiarazione di non opponibilità • della confisca non era stata unita anche dichiarazione di inefficacia del sequestro preventivo, la cui trascrizione determinava pregiudizio alle ragioni del creditore.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Innanzitutto, si deve rilevare che i difensori della parte ricorrente non risultano legittimati alla proposizione dell'atto di impugnazione, in assenza di procura speciale. La giurisprudenza ha precisato che anche nel procedimento di esecuzione e nelle impugnazioni il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati o a proporre ricorso per cassazione solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli,Rv. 260894;Sez. 3, n. 34684 del 14/ 09/2021, GOBBI, Rv. 282086). Si deve aggiungere che la parte ricorrente non è titolare di un giuridico interesse all'impugnazione. Sin dall'istanza originaria, infatti, la parte ha dato atto di aver già ottenuto dichiarazione di non opponibilità nei suoi confronti della confisca e quindi le sue ragioni creditorie, assistite da diritto di garanzia sul bene confiscato, non subiscono pregiudizio dal sequestro preventivo di cui, con l'originaria istanza, aveva chiesto la declaratoria di inefficacia con cancellazione della relativa trascrizione.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle