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Sentenza — n. 25776/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls prison parole denial due to failure to verify exclusion of organized crime links per Constitutional Court ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25776/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Tribunal of Surveillance's order denying Giuseppe Lucisano a parole permission. Lucisano argued the tribunal failed to apply the Constitutional Court's 2019 ruling requiring specific verification that he lacks current ties to organized crime. The court found the tribunal's reasoning logically incongruent because it assumed Lucisano's resistance to cooperation proved ongoing group activity without sufficient evidence of his personal links.

Regesto Legislator

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Art. 4-bis, comma primo, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.; The supervisory magistrate must verify specific elements excluding current organized crime ties and the danger of their restoration, rather than inferring such ties solely from a detainee's refusal to cooperate.

Parole chiave

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parole permission organized crime ties cooperation with justice Constitutional Court ruling supervisory magistrate duty social danger assessment criminal organization links cooperazione giudiziaria in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 4-bis, comma primo, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.
253 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma primo, I.
Sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCISANO GIUSEPPE nato a LOCRI il 24/01/1983 avverso l'ordinanza del 03/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Felicetta Marinelli, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 3 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava il reclamo proposto da Giuseppe Lucisano - detenuto in espiazione di pene inflitte per i reati di omicidio e di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Ancona il 14 settembre 2020, recante il rigetto di un'istanza tendente ad ottenere un permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen.

2. La difesa di Giuseppe Lucisano ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge ed erroneità della motivazione in riferimento all'accertamento del presupposto dell'attualità della pericolosità sociale. Nel ricorso si deduce, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma primo, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi elencati possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo di un loro ripristino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 253 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma primo, I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi elencati possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo di un loro ripristino. Per effetto della suddetta pronuncia, grava sul Magistrato di sorveglianza l'onere di verificare se sussistano elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di un loro ripristino. 1.2.

Nel caso ora in esame, Il Tribunale di sorveglianza, nel negare la concessione del permesso premio richiesto da Lucisano, ha posto in luce, fra l'altro, che costui non ha mai offerto una collaborazione con la giustizia ed è ritenuto appartenere alla criminalità organizzata come confermato dalla sua assegnazione al circuito «AS3», e che le sue resistenze in ordine a detta collaborazione appaiono indicative della persistente operatività del gruppo criminale di appartenenza che egli preferisce non inimicarsi. La motivazione dell'ordinanza, però, non dimostra che il Tribunale di sorveglianza abbia svolto un effettivo approfondimento dell'indagine, per verificare se sussistano elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di un loro ripristino.

In proposito, l'affermazione dell'ordinanza, secondo la quale le resistenze del Lucisano a collaborare con la giustizia sarebbero indicative della persistente operatività del gruppo criminale di appartenenza, non risultano logicamente congruenti, perché dall'ipotizzata operatività di tale gruppo non si ricava - data la mancanza, nel provvedimento, di una più ampia argomentazione che tenga conto di indicazioni specifiche - l'attualità di collegamenti di Lucisano con detto gruppo o il pericolo del ripristino dei collegamenti stessi.

2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Ancona, che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato, rimanendo comunque libero di stabilire se sussistano le condizioni per la concessione del permesso premio richiesto. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Co