Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 25772/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls a peace court acquittal for threat due to insufficient reasoning on intimidation adequacy.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25772/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica successfully appealed a peace court acquittal, arguing the judge failed to properly assess the intimidating nature of the defendant's words and his possession of a weapon. The court found the lower court's reasoning flawed because it incorrectly required proof that the victim actually felt fear, rather than merely that the threat was potentially capable of affecting their free will. Consequently, the Supreme Court annulled the acquittal and remanded the case for a new trial with the lower judge applying the correct legal standard for the crime of threat.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 612 cod. pen.; The crime of threat is constituted if the agent's conduct is potentially suitable to affect the victim's free will, without requiring proof that the victim actually felt fear or that the threatened harm materialized.

Parole chiave

Generato dall'IA
crime of threat adequacy of intimidation peace court acquittal insufficient reasoning remand for new trial free will capacity prosecutor appeal allegazione motivata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 612 cod. pen.
L'unico motivo di ricorso, laddove denuncia che "tale argomentazione appare priva di pregio e di qualsivoglia fondamento logico-giuridico", si risolve nella denuncia della violazione dell'art. 612 cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 612 cod. pen
L'unico motivo di ricorso, laddove denuncia che "tale argomentazione appare priva di pregio e di qualsivoglia fondamento logico-giuridico", si risolve nella denuncia della violazione dell'art. 612 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, GIULIANO, Rv. 278740
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARAnel procedimento a carico di: D'ARCANGELO SERGIO nato a CITTA' SANT'ANGELO il 08/03/1950 Qt CILLI avverso la sentenza del 11/11/2020 del GIUDICE DI PACE di PESCARAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore L'avv. MELANDRI MATTEO si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21 giugno 2018 la Corte di cassazione, quinta sezione, ha annullato la sentenza in data 20 luglio 2017 del Giudice di pace di Pescara, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Sergio D'Arcangelo in ordine al reato di minaccia, commesso il 13 novembre 2015, perché non punibile ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., trattandosi di esimente non applicabile ai reati di competenza del giudice di pace. Il Giudice di pace di Pescara, quale giudice del rinvio, con sentenza in data 11 novembre 2020 ha assolto Sergio D'arcangelo dal reato ascritto perché il fatto non sussiste, in quanto era stato accertato che la frase minatoria, formulata nell'ambito di una discussione per questioni condominiali, non era idonea a incutere, nella persona offesa /un effettivo timore.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione in quanto il giudizio non aveva tenuto conto dell'inequivoco tenore dell'espressione e della circostanza secondo la quale l'imputato aveva la detenzione di un'arma.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. La sentenza impugnata, accertato il fatto come descritto nell'imputazione ("... dato per certo che vi sia stata discussione trascesa nella contestata minaccia"), ha pronunciato assoluzione perché il fatto non sussiste sul rilievo "... che è rimasto indimostrato che il preteso timore patito dalla P.O. abbia avuto un carattere di apprezzabilità, rilevanza e ragionevolezza, tale da configurare la concreta possibilità che il male minacciato potesse avere un seguito attuativo".

L'unico motivo di ricorso, laddove denuncia che "tale argomentazione appare priva di pregio e di qualsivoglia fondamento logico-giuridico", si risolve nella denuncia della violazione dell'art. 612 cod. pen. per aver il giudice ritenuto che l'espressione utilizzata dall'imputato ("ti sparo"), in un contesto di conflittualità, non avesse valenza intimidatoria. Il motivo è fondato. La giurisprudenza ha chiarito che "Ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima" (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, GIULIANO, Rv. 278740).

Dunque, il dato valorizzato dal giudice - relativo alla probabilità della realizzazione della minaccia e all'effettiva intimidazione subita dalla vittima - non è richiesto dalla norma incriminatrice, che richiede unicamente la verifica dell'idoneità dell'espressione utilizzata a incidere sulla capacità del soggetto di auto determinarsi liberamente. Va dunque annullata la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Pescara, diversa persona fisica, per nuovo giudizio. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto all'applicazione dell'affermato principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Pescara, in diversa p