Cassation annuls appeal sentence regarding mafia continuity mitigation due to insufficient proof of a unified criminal program.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate court's sentence regarding the application of the mafia continuity mitigation clause, while rejecting the rest of the appeal. The appellant argued that his multiple murders should be treated as a single criminal program under the continuity rule, but the prosecution contended that the evidence lacked the necessary premeditation and unitary intent required by law. The court ruled that merely linking crimes to a mafia organization is insufficient; the prosecution must demonstrate a specific, unified criminal plan encompassing all acts to legally apply the mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.; Art. 81, comma 2, cod. pen.: The continuity mitigation clause requires proof of a unified criminal program with premeditated intent, not merely a connection to a mafia organization or similar conduct patterns.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:
1) Mantella Andrea, nato a Vibo Valentia il 03/12/1972; Avverso la sentenza emessa il 17/09/2020 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Assunta Cocomello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, limitatamente al trattamento sanzionatorio; il rigetto, nel resto, del ricorso; Sentite, nell'interesse dell'imputato, le conclusioni dell'avvocato Manfredo Fiormonti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; RILEVATO IN FATTO 1.
Con sentenza emessa il 02/04/2019 la Corte di assise di Catanzaro giudicava Andrea Mantella colpevole dei reati ascrittigli ai capi A ed E (artt. 110, 575, 577, comma primo, n. 3, cod. pen., 7 decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), che si ritenevano unificati dal vincolo della continuazione, per i quali, riconosciuta l'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche, l'imputato veniva condannato alla pena di dodici anni di reclusione.
2. Con sentenza emessa il 17/09/2020 la Corte di assise di appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'atto di impugnazione proposto da Andrea Mantella, riconosciuta la riduzione di pena per il rito abbreviato invocata dall'appellante, rideterminava il trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato in otto anni di reclusione.
3. Da entrambe le sentenze di merito, che divergevano nei termini sanzionatori che si sono richiamati, emergeva che l'imputato Andrea Mantella, agendo in concorso con altri soggetti, nei cui confronti si procedeva in separata sede processuale, aveva cagionato la morte di Raffaele Cracolici e Domenico Di Leo, che venivano assassinati all'esito di due agguati accuratamente predisposti, nel contesto 'ndranghetistico della cosca Bonavota, attiva nell'area vibonese di Sant'Onofrio e Stefanaconi, nella quale, all'epoca dei fatti, il ricorrente gravitava.
Più precisamente, l'omicidio di Raffaele Cracolici, detto "Lele Palermo", veniva eseguito da Andrea Mantella a Pizzo il 04/05/2004, in concorso con Domenico Bonavota, Pasquale Bonavota, Francesco Salvatore Fortuna, Francesco Scrugli, Onofrio Barbieri, Francesco Michienzi e Vincenzo Fruci; mentre, l'omicidio di Domenico Di Leo, detto "Micu 'u catalanu", veniva eseguito dal ricorrente a Sant'Onofrio, nella notte tra I'll luglio e il 12 luglio 2004, in concorso con Domenico Bonavota, Pasquale Bonavota, Nicola Bonavota e Onofrio Barbieri. Nella prima fase delle indagini preliminari, non si riusciva a individuare gli autori dei due agguati mortali oggetto di vaglio giurisdizionale, essendosi limitate le attività investigative coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, territorialmente competente, a individuare le sole modalità con cui i due omicidi venivano eseguiti dai sicari.
Queste attività d'indagine, tuttavia, non consentivano l'individuazione degli autori degli omicidi di Raffaele Cracolici e di Domenico Di Leo, con la conseguenza che gli originari procedimenti penali venivano archiviati senza che gli esecutori dei due attentati mortali fossero stati individuati. Successivamente, le indagini venivano riaperte grazie agli elementi probatori acquisiti in altri ambiti processuali e, soprattutto, le dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, tra le quali quelle di Andrea Mantella, che si rivelavano decisive per la ricostruzione degli accadimenti criminosi oggetto di vaglio giurisdizionale.
La decisività delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaborante Andrea Mantella conseguiva al fatto che il propalante, a distanza di alcuni anni dall'esecuzione dei due omicidi di cui si controverte, si apriva alla collaborazione con la giustizia, confessando di avere ucciso Raffaele Cracolici e Domenico Di Leo e chiamando in correità i complici, con cui aveva pianificato gli agguati mortali nel corso di alcune riunioni, che si svolgevano alla presenza dei vertici della cosca Bonavota. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi Andrea Mantella veniva condannato alle pene di cui in premessa.
4. Avverso questa sentenza Andrea Mantella, a mezzo dell'avvocato Mandredo Fiormonti, proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. comma terzo, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano il riconoscimento dell'attenuante speciale in questione, a fronte della decisività del contributo processuale fornito da Andrea Mantella all'accertamento dei fatti di reato, nella sua massima estensione edittale, che si imponeva anche alla luce della concessione delle circostanze attenuanti generiche che venivano applicate dalla Corte di assise di appello di Catanzaro per l'importanza dell'apporto dichiarativo del ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 81, comma secondo, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere unificati dal vincolo della continuazione i due episodi delittuosi confessati da Andrea Mantella, che dovevano ritenersi espressione di un'incontroversa preordinazione criminosa, collegata alla riconducibilità dei due omicidi alla cosca Bonavota, attiva nell'area vibonese di Sant'Onofrio e Stefanaconi, nel cui contesto 'ndranghetistico maturavano gli attentati in esame.
Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Andrea Mantella è fondato, limitatamente al trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento della circostanza a effetto speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. L'atto di impugnazione oggetto di vaglio giurisdizionale, nel resto, deve essere rigettato.
2. Deve ritenersi, innanzitutto, fondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto deHe ragioni che non consentivano il riconoscimento dell'attenuante speciale in questione, a fronte della decisività del contributo processuale fornito da Andrea Mantella all'accertamento dei fatti di reato, nella sua massima estensione edittale, che si imponeva anche alla luce della concessione delle circostanze attenuanti generiche che venivano applicate dalla Corte di assise di appello di Catanzaro per l'importanza dell'apporto dichiarativo del ricorrente.
Si deduceva, al contempo, che il percorso motivazionale seguito dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, per escludere l'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. nella massima estensione editale, appariva espresso in termini assertivi e svincolati dalle emergenze probatorie, risolvendosi nel richiamo a formule astratte e prive di un effettivo collegamento con l'importanza del contributo dichiarativo fornito da Andrea Mantella per l'individuazione degli autori degli omicidi di Raffaele Cracolici e Domenico Di Leo, che maturavano nel contesto 'ndranghetistico della cosca Bonavota, attiva nell'area vibonese di Sant'Onbfrio e Stefanaconi, nella quale, all'epoca dei fatti, il ricorrente gravitava.
Osserva, in proposito, il Collegio che la circostanza attenuante a effetto speciale,prevista dall'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., non è collegata al semplice contributo dichiarativo, con la conseguenza che la sua applicazione non è consentita laddove le propalazioni intervengono in un quadro probatorio consolidato alla luce di altre fonti di prova, atteso che, in questo caso, viene meno il requisito della decisività delle accuse, che costituisce il presupposto per il riconoscimento dell'attenuazione circostanziale. Il riconoscimento dell'attenuazione circostanziale prevista dall'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., dunque, presuppone, oltre che la dissociazione dal sodalizio criminoso da cui il propalante proviene, una condotta attiva intesa a evitare che l'attività delittuosa riconducibile alla sfera di operatività della stessa consorteria venga portata a conseguenze ulteriori, che deve comportare un concreto e significativo apporto alle indagini, determinante per la ricostruzione dei fatti e l'arresto dei correi.
Ne consegue che l'attenuante a effetto speciale in discorso trova la sua ragione giustificativa nella volontà del legislatore italiano di assicurare un premio particolarmente significativo per la dissociazione collaborativa dei soggetti che appartengono a sodalizi mafiosi, laddove sia riscontrata la decisività del loro apporto dichiarativo (Sez. 5, n. 33373 del 25/06/2008, Russo, Rv. 240994-01; Sez. 1, n. 9276 del 13/12/2006, dep. 2007, Cirillo, Rv. 236230-01; Sez. 2, n. 26891 del 22/03/2004, Mazzagatti, Rv. 229809-01). Deve, al contempo, evidenziarsi che gli elementi valutativi posti a fondamento dell'attenuante a effetto speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., laddove riconosciuta dal giudice di merito, devono essere sottoposti a un giudizio autonomo rispetto a quello riguardante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tanto è vero che l'attenuante in questione non è soggetta al giudizio di bilanciamento circostanziale.
Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto giurisprudenziale, secondo cui: «L'attenuante ad effetto speciale della cosiddetta "dissociazione attuosa", prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), non è soggetta al giudizio di bilanciamento tra circostanze» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929-01).
Occorre, pertanto, ribadire che non è consentito utilizzare gli elementi posti a fondamento del riconoscimento delle attenuanti generiche per giustificare la concessione dell'attenuante della dissociazione attuosa, perché una tale soluzione applicativa condurrebbe a un'inammissibile valorizzazione dei medesimi elementi, effettuata in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «Gli elementi posti a fondamento della concessione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (cosiddetta attenuante della "dissociazione attuosa"), non possono essere utilizzati una seconda volta per giustificare anche il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche» (Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 34574 del 13/07/2010, Russo, Rv. 248176-01;
Sez. 1, n. 48646 del 19/06/2015, Marti, Rv. 265851-01). 2.1. Tanto premesso, deve rilevarsi che dei principi che si sono richiamati nel paragrafo precedente, la Corte di assise di appello di Catanzaro non faceva buon governo, non comprendendosi per quali ragioni il comportamento di collaborazione processuale di Andrea Mantella, pur essendo decisivo per la riapertura delle indagini e la ricostruzione degli omicidi di Raffaele Cracolici e Domenico Di Leo, come riconosciuto nella stessa sentenza impugnata, non consentiva il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, in un'estensione edittale più ampia, non essendo sufficienti, in tal senso, i generici riferimenti all'elevato disvalore dei fatti di reato in contestazione, che sono connaturati al contesto 'ndranghestistico nel quale maturavano i due attentati mortali, dai quali il ricorrente si dissociava, collaborando con la giustizia.
Privi di pertinenza, invero, appaiono i richiami alle modalità particolarmente allarmanti dei due attentati mortali, messe in atto dall'imputato e dai complici con fredda determinazione, che, a ben vedere, costituiscono l'espressione del contesto ambientale nel quale maturava la decisione di uccidere Raffaele Cracolici e Domenico Di Leo, nel più ampio contesto delle dinamiche della cosca Bonavota nella quale, prima di aprirsi alla collaborazione con la giustizia, gravitava il ricorrente. Ne consegue che, tenuto conto dell'ambiente 'ndranghetistico nel quale maturava l'organizzazione dei due attentati e dell'elevato disvalore dei fatti delittuosi contestati a Mantella, nella sentenza impugnata non veniva compiuta una valutazione dosimetrica rispettosa dei parametri previsti dall'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., nel considerare la quale non si può non ribadire che - in linea con quanto correttamente dedotto dalla difesa del ricorrente - il trattamento sanzionatorio non appare conforme, proprio alla luce delle considerazioni espresse nella stessa sentenza impugnata.
Non può, in proposito, non ribadirsi che, dopo il primo, improficuo, segmento investigativo, le indagini preliminari venivano riaperte grazie a nuovi elementi probatori acquisiti e, soprattutto, alle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, tra le quali quelle di Andrea Mantella, che si rivelavano decisive per la ricostruzione di entrambi gli accadimenti criminosi oggetto di vaglio. La decisività delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaborante Andrea Mantella, del resto, conseguiva al fatto che il propalante, a distanza di alcuni anni dall'esecuzione dei due omicidi di cui si controverte, si apriva alla collaborazione con la giustizia, confessando di avere ucciso Raffaele Cracolici e Domenico Di Leo e chiamando in correità i complici, con cui aveva pianificato gli agguati mortali nel corso di alcune riunioni, che si svolgevano alla presenza dei vertici della cosca Bonavota.
Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, evidenziare che, secondo quando costantemente affermato da questa Corte, in tema di collaborazione con la giustizia, il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. presuppone la dissociazione e l'elevata utilità del contributo dichiarativo prestato dal propalante, che non può che essere correlata alla qualità degli elementi probatori forniti e dalla spontaneità da parte del collaborante della revisione critica del suo operato; elementi, questi, certamente riscontrabili con riferimento alla posizione collaborativa di Andrea Mantella, oltre che riconosciuti dalla stessa Corte di assise di appello di Catanzaro, che concedeva all'imputato sia l'attenuante a effetto speciale controversa sia le attenuanti generiche.
A conferma di quanto si sta affermando non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «La circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge 12 luglio 1991, n. 203 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato, ovvero alle motivazioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione» (Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021, Auriemma, Rv. 281287-01; si vedano, in senso sostanzialmente, conforme Sez. 1, n. 31413 del 19/06/2015, Ponticelli, Rv. 264756-01;
Sez. 2, n. 24148 del 05/05/2015, D'Andrea, Rv. 264529-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «La circostanza attenuante speciale per la dissociazione di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione» (Sez. 6, n. 10740 del 16/12/2010, Casano, dep. 2011, Rv. 249373-01).2.2.
Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Deve ritenersi infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 81 cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere unificati dal vincolo della continuazione i due episodi delittuosi confessati da Andrea Mantella, che dovevano ritenersi espressione di un'incontroversa preordinazione criminosa, collegata all'appartenenza del ricorrente nella cosca Bonavota, nel cui contesto 'ndranghetistico maturavano la decisione di uccidere l'individuazione degli autori degli omicidi di Raffaele Cracolici e Domenico Di Leo.
Secondo la difesa del ricorrente, la Corte di assise di appello di Catanzaro, nell'escludere il vincolo della continuazione tra gli omicidi di Raffaele Cracolici e Domenico Di Leo, non aveva tenuto conto del fatto che entrambi gli attentati mortali non solo erano connotati da un'incontroversa contiguità temporale, essendo stati eseguiti tra il maggio e il luglio del 2004, ma maturavano in un contesto 'ndranghetistico omogeneo, rappresentato dalla sfera di operatività della cosca Bonavota, che era storicamente attiva nelle aree vibonesi di Sant'Onofrio e Stefanaconi.
Osserva, in proposito, il Collegio che la sentenza impugnata valutava correttamente le condotte illecite presupposte, escludendo che i due episodi omicidiari, benché connotati da apparenti profili di omogeneità consortile, si connotassero per l'unitarietà del programma criminoso sottostante, che, com'è noto, non deve essere confuso, sic et simpliciter, con l'adesione a una determinata consorteria, resa evidente, nel caso di specie, dalle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si concretizzavano i comportamenti illeciti di Andrea Mantella.
Si consideri che gli omicidi di Raffaele Cracolici e Domenico Di Leo, per i quali la difesa del ricorrente invocava l'applicazione del vincolo della continuazione, non risultavano tra loro omogenei sul piano esecutivo e non erano riconducibili, neppure astrattamente, a una preordinazione criminosa, tenuto conto dell'eterogeneità delle condotte illecite presupposte, commesse in circostanze di tempo, di luogo e di persona differenti, sostanzialmente differenti, rispetto alle quali priva di rilievo decisivo deve ritenersi la circostanza che Andrea Mantella gravitava nella cosca Bonavota.
Deve, al contempo, evidenziarsi che identificare l'unicità del disegno criminoso con la sola propensione del condannato ad agire nell'interesse del sodalizio nel quale gravitava, rappresentato in questo caso alla consorteria vibonese in esame, porterebbe a ricondurre irragionevolmente tutte le condotte illecite del ricorrente alla sfera di operatività dello stesso sodalizio, senza il compimento di alcuna verifica sulla genesi dei comportamenti considerati. Si trascurerebbe, in questo modo, che il riconoscimento del vincolo della continuazione postula che le violazioni dedotte costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di reati - monosoggettivi, plurisoggettivi e associativi -, che devono essere concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413-01;
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950-01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098-01). Occorre, pertanto, ribadire che la verifica della preordinazione criminosa di una pluralità di reati, ancorché collegati all'operatività di una determinata consorteria, non può essere compiuta dall'autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che, anche in questo caso, i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596-01;
Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156-01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833-01). Senza considerare che, nel caso in cui l'applicazione del vincolo della continuazione venga invocato in sede esecutiva con riferimento a una pluralità di reati collegati alla sfera di operatività di un'associazione per delinquere di stampo mafioso, analogamente a quanto prospettato nell'interesse di Andrea Mantella, occorre tenere ulteriormente conto del fatto che non è sufficiente «il riferimento alla tipologia del reato ed all'omogeneità delle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, al fine di accertare l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovvero ad una medesima organizzazione» (Sez. 6, n. 51906 del 15/09/2017, Carpentieri, Rv. 271569-01).
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., con il conseguente rinvio ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. Nel resto, la sentenza impugnata nell'interesse di Andrea Mantella deve essere rigettata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al t