Italian Court annuls execution order allowing revocation of suspended sentence when a legal bar was unknown to the first judge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the execution order issued by the Cagliari Tribunal, which had refused the Prosecutor's request to revoke a conditional sentence. The defendant had received a third suspended sentence despite a prior legal bar known to the appellate court but unknown to the first-instance judge. The court held that the appellate court's failure to address the revocation issue did not create a binding judgment preventing the execution judge from acting.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, comma terzo, cod. pen.; Art. 674 cod. proc. pen.: The execution judge may revoke a conditionally suspended sentence granted in ignorance of a legal bar when the appellate court did not address the revocation issue, as its silence does not constitute a binding judgment.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARInel procedimento a carico di: LUSSU FRANCESCO nato a CAGLIARI il 09/07/1974 avverso l'ordinanza del 20/09/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Pietro Molino che ha chiesto _ l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata in data 20 settembre 2021 il Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale concessa a Francesco Lussu con la sentenza pronunciata in data 28 ottobre 2020 dalla Corte di appello di Cagliari. L'ordinanza ha osservato che nel giudizio di cognizione al giudice di appello erano stati noti i dati ostativi all'applicazione del beneficio.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., in quanto la causa ostativa alla concessione del beneficio non era nota al giudice di primo grado che l'aveva applicato e al secondo giudice - cui era noto che l'imputato avesse già beneficiato due volte della sospensione condizionale della pena - non era stato devoluto il punto né era stata formulata richiesta di revoca.
3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. I difensori di Francesco Lussu hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, perciò, pronunciato annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. Si deve precisare che, dai dati, afferenti alle condanne riportate da Francesco Lussu, risulta che Lussu, dopo aver riportato due‘condanne per delitto a pena sospesa, ha riportato altra condanna, ancora a pena detentiva sospesa, pronunciata in primo grado dopo il passaggio in giudicato delle condanne a pena sospesa. Peraltro, il giudice dell'esecuzione ha accertato che al giudice di primo grado non era nota la causa ostativa all'applicazione del beneficio, circostanza, invece nota al giudice di appello che aveva acquisito un certificato penale aggiornato nel quale erano indicate entrambe le precedenti condanne a pena sospesa.Viene posta la questione relativa alla revocabilità nella fase esecutiva della sospensione condizionale illegittimamente applicata, per la terza volta, nel caso in cui la causa ostativa al beneficio, ignota al giudice di primo grado, fosse stata, invece, nota al giudice di appello.
Il primo giudice ha ritenuto che sul punto relativo alla mancata revoca da parte del giudice di appello si fosse formato il giudicato per omessa impugnazione da parte del pubblico ministero, con conseguente preclusione alla revoca da parte del giudice dell'esecuzione. Il pubblico ministero ricorrente ha ritenuto che sull'omessa revoca da parte del giudice di appello, cui il punto non era stato devoluto dalla parte appellante né era stato sollecitato con specifica richiesta nel corso del giudizio, non si fosse formato giudicato preclusivo del potere di revoca da parte del giudice dell'esecuzione.
Con riguardo ai poteri del giudice dell'esecuzione nel caso di sospensione condizionale della pena illegittimamente concessa dal giudice della cognizione, la giurisprudenza ha precisato che "Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio" (Sez.
U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381). L'ordinanza impugnata ha dato atto di aver verificato che la Corte di appello di Cagliari aveva acquisito un certificato del casellario giudiziale nel quale era annotato il precedente ostativo. L'art. 674 cod. proc. pen., che attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di "revoca della sospensione condizionale della pena ...qualora non sia disposta con la sentenza di condanna per altro reato", riguarda i casi di revoca di diritto, ai sensi dell'art. 168, comma primo, cod. pen., della sospensione condizionale della pena, con esclusione quindi del caso di revoca facoltativa, di cui all'art. 168, comma secondo, cod. pen., riservato al giudice della cognizione, e il caso di beneficio illegittimamente concesso, previsto dagli artt. 168, comma terzo, cod. pen.
Nel presente procedimento viene in rilievo il potere del giudice di appello nel caso di beneficio concesso dal giudice di primo grado nell'ignoranza della causa ostativa. Sul punto, si è rilevato che il principio del divieto di reformatio in pejus - di cui è espressione la norma di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui preclude al giudice di appello, adito solo con impugnazione dell'imputato, di "revocare benefici", impedisce al giudice di appello di disporre, d'ufficio, la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena disposta dal primo giudice, ma non anche la revoca obbligatoria, sia essa a norma del comma primo come del comma terzo dell'art. 168 cod. pen.
In tali casi, infatti, si tratta di un provvedimento dovuto, che dichiara quanto previsto dalla legge, e che dunque può essere pronunciato dal giudice della cognizione e, in mancanza, deve essere disposto dal giudice dell'esecuzione (Sez. 3,n. 7199 del 23/01/2007, Mango,Rv. 236113;Sez. 1, n. 34237 del 29/05/ 2015, Are, Rv. 264156; Sez. 1, n. 30710 del 10/05/2019, Dinar, Rv. 276408; Sez. 1,n. 30709 del 10/05/2019, Coccia,Rv. 276504;Sez. 1, n. 24103 del 08/04/ 2021, Fosco, Rv. 281432). Dunque, nel caso in cui al giudice di appello non sia posta - né con impugnazione né con richiesta del pubblico ministero - la questione della revoca del beneficio concesso dal Tribunale, né il giudice di appello su di essa si sia pronunciato d'ufficio, su tale questione non si forma giudicato preclusivo del potere di revoca in executivis, espressamente riconosciuto dall'art. 674 cod. proc. pen.
Si deve aggiungere, in relazione al diverso principio affermato in una pronuncia (Sez. 5, n. 23133 del 09/07/2020, Bordonaro, Rv. 279906), che il potere di revoca d'ufficio del giudice di appello è solo facoltativo, e quindi il suo mancato esercizio non costituisce statuizione suscettibile di acquisire forza di giudicato, diversamente dal caso in cui esso sia stato sollecitato, anche solo con richiesta della parte interessata, e diversamente dal caso del giudice di primo grado che aveva, illegittimamente, concesso il beneficio. Solo in tali casi si è in presenza di una statuizione, di contenuto, nel primo caso, negativo e, nel secondo, positivo, suscettibile di divenire giudicato, seppur "debole", nella accezione definita dalla sentenza a Sezioni Unite Longo.
Va quindi ribadito il principio secondo il quale "È legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena, applicata in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado, e rispetto alla quale non sia stato, nemmeno, sollecitato l'intervento revocatorio del giudice di appello". Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari, quale giudice dell'esecuzione, per nuovo giudizio sulla richiesta del pubblico ministero. Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito della decisione, ma è tenuto ad applicare il principio di diritto affermato nella presente decisione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata c