Cassation court annuls pre-trial order restoring prison custody due to subsequent less severe bail measure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Genoa trial court's order restoring prison custody for Raffaele Valerio without remittal. Valerio argued the lower court ignored his nine-month crime-free period and spontaneous surrender, while the prosecution requested the order's inadmissibility. The court ruled that because the competent judge had already replaced the bail with a less severe measure, the contested order became ineffective and could not be applied.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: When a subsequent judicial decision replaces a coercive measure with a less severe one, any prior order reinstating a more severe measure becomes ineffective and must be annulled without remittal.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALERIO RAFFAELE nato a LA SPEZIA il 25/06/1978 avverso l'ordinanza del 10/12/2021 del TRIB. LIBERTA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; lette le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. ,
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Genova, provvedendo sull'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale, che aveva sostituito nei confronti di Raffaele Valerio la misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con "braccialetto elettronico", accoglieva l'impugnazione e disponeva il ripristino della misura più grave. Valerio è indagato del delitto di tentato omicidio nei confronti di due Carabinieri, nonché di ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di un fucile Beretta cal. 12 di provenienza furtiva.
Secondo l'imputazione provvisoria, aveva esploso due colpi di fucile contro due Carabinieri in transito poco lontano dalla sua abitazione. Si tratta di pregiudicato per numerosi reati, anche di violenza contro le persone, e il Giudice aveva ritenuto che fosse anche legato alla criminalità organizzata. Una prima richiesta di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, con autorizzazione ad uscire per recarsi al lavoro era stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari che, invece, aveva accolto quella di sostituzione con gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.
Il Tribunale del Riesame censurava il provvedimento impugnato per l'esercizio di una discrezionalità "pura" e per niente motivata da parte del Giudice: pur nella sussistenza di un solido quadro indiziario e dopo avere affermato, solo qualche settimana prima, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto all'intensa esigenza specialpreventiva e la coincidenza dell'abitazione come teatro del delitto commesso, aveva depositato un provvedimento totalmente disallineato rispetto ai precedenti, pur in mancanza di un novum; né poteva ritenersi tale la rinuncia ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per recarsi al lavoro.
Il Tribunale ribadiva che l'abitazione era il luogo dove l'indagato aveva commesso i delitti e che il gesto di sparare contro i Carabinieri, per il quale l'indagato non aveva fornito alcuna spiegazione, era frutto di un impulso che avrebbe potuto ripresentarsi nei confronti del personale della polizia e rispetto al quale il braccialetto elettronico non avrebbe avuto alcuna efficacia deterrente; per di più, l'indagato viveva da solo.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Raffaele Valerio, deducendo vizio della motivazione. Il Tribunale del riesame non aveva tenuto conto che l'ordinanza genetica era stata emessa nove mesi dopo il delitto, periodo durante il quale l'indagato non aveva commesso alcun reato; non aveva, ancora, valutato che Valerio si era presentato spontaneamente ai Carabinieri di Santo Stefano di Magra quando aveva saputo che lo stavano cercando. Il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari si giustificava sulla base di queste circostanze. Il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, nella requisitoria scritta conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Il difensore rende noto che il Tribunale di La Spezia, con ordinanza del 28/2/2022, in accoglimento dell'istanza della difesa dell'imputato e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di dimora nella Provincia di La Spezia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Alla luce del provvedimento adottato al Tribunale di La Spezia, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. A seguito dell'instaurazione della fase dibattimentale, il Tribunale di La Spezia ha provveduto sulla misura cautelare, sostituendo gli arresti domiciliari - la cui applicazione da parte del Giudice per le indagini preliminari era stata appellata dal Pubblico Ministero e aveva dato luogo all'ordinanza in questa sede impugnata - con la misura meno grave dell'obbligo di dimora. Ciò comporta l'inefficacia dell'ordinanza del Tribunale del riesame che, anche se confermata da questa Corte, non potrebbe trovare applicazione, in quanto superata dal provvedimento del Giudice ora competente a provvedere. Si deve aggiungere, per di più, che il Pubblico Ministero, che aveva impugnato l'applicazione degli arresti domiciliari chiedendo il ripristino della custodia in carcere, ha dato parere favorevole alla sostituzione con una misura non custodiale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 4 maggio