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Sentenza — n. 25185/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal order denying continued punishment for specific crimes due to pardon extinction error.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25185/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the appeal order regarding the denial of continued punishment for two specific crimes while rejecting other grievances. The applicant argued that the lower court failed to verify the continuity of crimes where the penalty was extinguished by pardon, citing a lack of criminal design. The court held that the declaration of penalty extinction via pardon does not exempt the execution judge from considering continuity requests and ruled that the other grievances were based on irrelevant temporal assessments of the criminal organization's goals.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The declaration of penalty extinction following a pardon does not exempt the execution judge from ruling on requests for the application of the continued offense discipline regarding other sentences.

Parole chiave

Generato dall'IA
continued offense criminal design pardon extinction mafia association penalty execution reiterazione di reati penali reato continuato abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
La Corte di appello di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 671 cod.
art. 671 cod. proc. pen
La Corte di appello di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 33843 del 29/04/2019
Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017
Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013
Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep.
Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011
259481; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCOLLO GIUSEPPE nato a CATANIA il 14/07/1974 avverso l'ordinanza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO BINENTI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione in relazione alla sentenza della Corte di appello di Catania del 23/11/1999 e alle decisioni per cui è intervenuta l'applicazione dell'indulto,

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta avanzata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di Giuseppe Scollo, tendente ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione alle pene irrogategli per reati giudicati con dodici sentenze irrevocabili specificatamente indicate nell'istanza proposta dal condannato.

2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione Giuseppe Scollo, tramite il difensore, lamentando vizi della motivazione in forza dei seguenti rilievi: - il medesimo disegno criminoso è stato escluso, con riguardo al reato di tentato furto giudicato con sentenza del 23 novembre 1999 e quello di associazione mafiosa giudicato con sentenza del 26 aprile 2005, senza considerare le motivazioni di tale ultima sentenza che davano conto della considerazione della precedente commissione di reati contro il patrimonio; - si è omesso di compiere ogni verifica in ordine ai reati giudicati con sentenza del Tribunale di Pavia irrevocabile il 1 marzo 2004 e con sentenza della Corte di appello di Catania irrevocabile il 22 luglio 2005, sulla base di erronee considerazioni legate all'estinzione della pena in quanto dichiarata condonata; - non si sono così considerati gli indicatori della continuazione sussistenti anche in tal caso relativamente alla partecipazione all'associazione di tipo mafioso; - la stessa mancanza si è verificata con riferimento alla motivazione adottata per escludere la continuazione in relazione al reato, consistente nella violazione della misura di prevenzione, giudicato con la sentenza in data 18 settembre 2018; - quanto ai reati di cui agli artt. 494, 477 e 482 cod. pen. giudicati con sentenze del Tribunale di Monza, irrevocabili il 24 novembre 2015 e il 7 giugno 2016, il diniego della continuazione ha omesso di tenere conto della normale prevedibilità anche delle condotte di cui tratti all'atto della commissione dei reati di omicidio e tentato omicidio per i quali era stata emessa un'ordinanza cautelare; - l'esclusione della continuazione fra tali ultimi reati e quello associativo ha mancato di considerare il contesto criminale associativo di riferimento al momento in cui Scollo entrava a far parte del sodalizio mafioso che comportava la programmazione degli omicidi per mantenere il predominio mafioso territoriale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alle censure riguardanti il diniego della continuazione avente ad oggetto i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Pavia irrevocabile il 1 marzo 2004 e con sentenza della Corte di appello di Catania irrevocabile il 22 luglio 2005; mentre per il resto le doglianze vanno disattese 2. Le ragioni della decisione del rigetto quanto ai reati di cui a dette sentenze contrastano con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dichiarazione di estinzione della pena a seguito dell'indulto non esime il giudice dell'esecuzione dal provvedere in ordine all'istanza di applicazione per tale pena della disciplina del reato continuato in relazione a quella inflitta per altre sentenze (fra le altre Sez. 1, n. 33843 del 29/04/2019, Di Francia, Rv. 276497).

3. Con riguardo alle altre doglianze, va rilevato che esse ruotano in buona parte intorno a considerazioni ancorate alla condanna per il reato associativo, citando elementi emersi in ordine alla commissione di tale reato per apprezzare indicatori che dovrebbero far rilevare il medesimo disegno criminoso, sulla base della riconducibilità dei fatti separatamente giudicati al programma associativo mafioso, a prescindere dal periodo della contestazione in relazione al quale in sede di cognizione è intervenuta la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen..

Ma in tal modo, gli assunti difensivi, oltre a introdurre rivalutazioni su fatti che sono estranei ai perimetri temporali della condanna, ignorano il principio giurisprudenziale, recepito nel provvedimento, secondo cui la continuazione fra il reato di associazione mafiosa e quelli fine può essere riconosciuta solo quando questi ultimi siano stati già programmati pur nelle linee essenziali fin dall'inizio della partecipazione al sodalizio criminale, non essendo sufficiente al riguardo il comune accertamento delle finalità dell'agevolazione di tale sodalizio (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, deo. 2018, Rv. 271984;

Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259481; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Rv. 249930). Per il resto i rilievi espongono semplicemente altri apprezzamenti per negare le ragionevoli conclusioni di merito sulla natura contingente e occasionale delle deliberazioni dei reati via via specificatamente presi in considerazioni, evocando ancora una volta impropriamente i fini associativi. Al riguardo, si citano fra l'altro contrapposizioni violente con altri clan operanti nel territorio. Ma ciò in sé non può rappresentare la deliberazione del ricorrente, al momento dell'ingresso nel sodalizio (ossia almeno nell'anno 1999), degli altri reati indicati come fine, fra cui quelli di omicidio o tentato omicidio che risultano commessi solo nell'anno 2007.

4. Alla stregua di quanto sopra, l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente al diniego della continuazione laddove avente ad oggetto i reati giudicati con sentenza del Tribunale di Pavia irrevocabile il 1 marzo 2004 e con sentenza della Corte di appello di Catania irrevocabile il 22 luglio 2005, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Catania in diversa composizione (Corte cost. n. n. 183 del 2013). Nel resto il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata in relazione al diniego della continuazione limitatamente alla sentenza del Tribunale di Pavia irrevocabile il 1 marzo 2004 e alla sentenza della Corte di appello di Catania irrevocabile il 22 luglio 2005, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Ca