Italian court dismisses appeal against expulsion order non-compliance conviction citing sufficient documentary evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Osagie Matthew S.F.D. against a Rome Peace Judge's conviction for failing to comply with an expulsion order. The appellant argued the lower court's reasoning was generic and failed to address potential justifications for non-compliance, while the prosecution requested annulment with remittal. The court held that the concise reference to specific documentary evidence acquired with party consent constituted adequate motivation, rendering the appeal's abstract criticism of the lack of explicit justification unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 5 ter d.lgs. 286/1998; When a judgment references specific documentary evidence acquired with party consent to establish facts, such reference constitutes sufficient motivation and precludes cassation for lack of reasoning regarding the absence of a justified reason for non-compliance.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OSAGIE MATTHEW S.F.D. nato il 06/08/1978 avverso la sentenza del 19/11/2021 del GIUDICE DI PACE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Roma dichiarava Osagie Matthew colpevole del delitto di cui all'art. 14, commi 5 bis e 5 ter, d.lgs. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di euro 12.000 di multa. Osagie non aveva ottemperato all'ordine di allontanarsi dal territorio dello Stato impartito dal Questore di Frosinone il 12/9/2020.
2. Ricorre per cassazione il difensore di Matthew Osagie, deducendo violazione dell'art. 14, comma 5 terid.lgs. 286 del 1998 e vizio di motivazione. La motivazione della sentenza era apparente, atteso che il Giudice faceva generico riferimento alla dimostrazione della violazione fornita dalle risultanze documentali senza spiegare lì affermazione. Inoltre, il Giudice avrebbe dovuto tenere conto di alcuni elementi che dimostravano la sussistenza di un giustificato motivo per l'inottemperanza, a nulla rilevando che l'imputato non avesse fornito elementi a sua discolpa. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
3. Il Sostituto Procuratore generale Assunta Cocomello, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. La concisa motivazione della sentenza denunciata con il ricorso fa seguito all'elencazione della documentazione acquisita con il consenso delle parti effettuata dal Giudice nella parte iniziale del procedimento: "Decreto del Prefetto, Ordine del Questore, notifiche dei provvedimenti, verbale di elezione di domicilio, precedenti dattiloscopici dell'imputato" e, immediatamente dopo, "annotazione di servizio redatta dai testi indicati dal P.M.". Ecco che il riferimento alle "risultanze documentali" perde la caratteristica di motivazione astratta in quanto richiama documenti acquisiti al fascicolo per il dibattimento, visionati dalle parti e dal Giudice e valutati: documenti che seguono l'iter amministrativo che aveva portato all'espulsione dell'imputato, forniscono certezza che l'imputato avesse conoscenza del provvedimento emesso nei suoi confronti e dimostrano la presenza di Osagie a Roma il 17/12/2020, dove era stato identificato dai testimoni che il P.M. avrebbe voluto sentire e che avevano redatto l'annotazione di servizio, acquisita con il consenso delle parti.
Il ricorso è, invece, generico ed astratto nel censurare la mancanza di una motivazione esplicita sull'inesistenza di un giustificato motivo per l'inottemperanza all'ordine di allontanamento. Il ricorso sottolinea elementi non dimostrati (la precedente carcerazione del condannato) e altri decisamente discutibili e, comunque, anch'essi privi di qualsiasi dimostrazione (l'imputato sarebbe stato costretto a commettere reati per sopravvivere per la mancanza di mezzi di sostentamento), per concludere avanzando un dubbio privo di reale consistenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5 maggio 2022 Il Consiglie