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Sentenza — n. 25163/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding evidentiary errors and sentencing discretion.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25163/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Fabio Cozzolino inadmissible, rejecting claims regarding evidentiary flaws and sentencing impropriety. The appellant argued that the appellate court failed to investigate vehicle tampering and improperly denied generic mitigating circumstances based solely on his lack of prior convictions. The court ruled that these complaints were generic, lacked specific legal or factual grounds, and improperly challenged the discretionary power of the lower courts in evaluating the severity of the crimes and the appropriateness of the imposed sentence.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be specific and grounded in legal or factual errors; generic complaints regarding sentencing discretion or the absence of specific investigations are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal generic grounds complaint sentencing discretion review evidentiary error claim lack of specific grounds porto abusivo di armi inchiesta per reati di droga fabbricazione di materie esplosive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COZZOLINO FABIO nato a CERCOLA il 19/10/1977 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GAETANO DI GIURO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore /1.1: \. GIOVANNI DI LEO ae detZed £&- CleCea•Tti4 ctj iTheini.434e4AR

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza in data 3/04/2020 del Tribunale di Napoli in composizione monocratica, che dichiarava Fabio Cozzolino colpevole dei delitti di porto e di detenzione di arma clandestina ex art. 23, commi 3 e 4, I. n. 110 del 1975, nonché di detenzione illecita di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 25.000,00 di multa, la Corte di appello di Napoli ha rideterminato la pena al suddetto inflitta, ritenuto assorbito il delitto di detenzione di arma clandestina in quello di porto della medesima arma, in quella di anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 23.000,00 di multa. 1.1 La Corte territoriale, confrontandosi con i motivi di appello, ha ritenuto comprovata la responsabilità penale in ordine al porto di arma clandestina e alla detenzione illecita di stupefacenti e non accreditabile la versione difensiva alternativa del "complotto" ad opera dell'ex marito della compagna dell'imputato.

Ha, altresì, ritenuto adeguato il trattamento sanzionatorio inflitto a Cozzolino anche con riguardo all'aumento di pena per la detenzione illecita di stupefacenti, congruo in relazione alla quantità e qualità degli stupefacenti in sequestro; e senza dubbio non concedibili, in considerazione della gravità dei reati posti in essere, le circostanze attenuanti generiche, non giustificabili sulla base del solo stato di incensuratezza dell'imputato.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Fabio Cozzolino. 2.1. Col primo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione in ordine agli elementi probatori relativi al rapporto intercorrente tra Cozzolino e l'ex marito della compagna Stefano Pepe, che forniva alla P.g. le indicazioni che avrebbero portato al rinvenimento sul veicolo dell'imputato dell'arma con matricola abrasa e degli stupefacenti. Lamenta la difesa che: - non sono stati compiuti approfondimenti circa eventuali tracce di manomissione sull'autoveicolo, che avrebbero potuto confortare la versione difensiva del complotto ad opera di Pepe; - la sentenza di appello, laddove afferma che non risulta che la fonte informativa avesse riferito anche il luogo esatto ove rinvenire armi, munizioni e droga, risulta in netta contraddizione con quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale e in particolare dall'escussione del teste di P.g.

Giorgio Aprile circa la precisione della denuncia di Pepe anche sul luogo esatto ove detti beni potevano essere rinvenuti; - mancano i presupposti per stabilire che sia stato proprio Cozzolino ad occultare sul proprio veicolo l'arma e gli stupefacenti, non essendo sufficiente la sola proprietà del veicolo. 2.2. Col secondo motivo di ricorso vengono denunciati violazione degli artt. 62 bis, 69 e 133 cod. pen. e vizio/assenza di motivazione in riferimento al motivo di appello relativo alla pena inflitta, al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena anche rispetto all'aumento applicato in sede di continuazione.

Ci si duole che i Giudici di merito non abbiano spiegato con motivazione adeguata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'individuazione di una pena base e di un aumento per la continuazione elevati. Il difensore, alla luce dei suddetti motivi, insiste per l'annullamento della sentenza impugnata con i provvedimenti consequenziali. 3.. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. 28 ottobre 2020, n.137, il Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. Giovanni Di Leo, chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione. Invero, la Corte di appello di Napoli ha ampiamente e logicamente motivato sulla penale responsabilità di Fabio Cozzolino, escludendo l'ipotesi alternativa, prospettata in via difensiva, del "complotto" che sarebbe stato operato da Stefano Pepe, ex marito della compagna dell'imputato. Ha, invero, evidenziato che il teste di P.g. Giorgio Aprile, con riguardo alla notizia di reato ricevuta da Pepe, ne riferiva la precisione nell'indicare le generalità dell'imputato, il modello dell'auto e il luogo ove era nascosta la droga, ma non in relazione all'arma, avendo invero parlato di due pistole di calibro diverso e spiegato che la P.g. le avrebbe potute trovare non già nell'auto, ma a casa dell'imputato, nascoste in un doppio fondo; e che, quindi, l'argomento della precisione sospetta delle indicazioni fornite non risulta dimostrato.

Ha, inoltre, sottolineato come non vi sia alcuna prova che Pepe abbia avuto la possibilità di entrare liberamente nel cortile del condominio ove era posteggiata l'auto di Cozzolino, spostare la telecamera di videosorveglianza e introdursi in detta auto senza evidenti forzature; e come non vi sia alcuna prova che avesse precedentemente minacciato l'imputato o che comunque provasse astio nei suoi confronti, non risultando essere state riscontrate le dichiarazioni di quest'ultimo al riguardo. A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici e pertanto insindacabili in questa sede, il ricorrente aspecificamente insiste sull'assenza di approfondimenti circa una manomissione del veicolo esclusa in sede di indagini, e sulla "sospetta" precisione della fonte informativa, sollecitando altresì una rivalutazione fattuale non consentita alla luce della trama argomentativa evidenziata.

Il motivo di ricorso, quindi, oltre ad essere reiterativo, aspecifico e non consentito, è manifestamente infondato in quanto lamenta un travisamento probatorio inesistente. 1.2. Inammissibili sono, altresì, le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso. La Corte di appello di Napoli, passando alla valutazione del trattamento sanzionatorio, rileva che la pena «appare equa tenuto conto delle circostanze del fatto e in particolare della quantità e qualità degli stupefacenti in sequestro (di diverse tipologie, di notevole quantità e già confezionati) e di converso della intrinseca gravità del delitto di porto di un'arma con matricola abrasa e del relativo munizionamento, condotta che appare di notevolissima pericolosità sociale e lascia immaginare collegamenti con contesti delinquenziali tali da consentire all'imputato di procurarsi un'arma di tal genere»; e che «analoghe motivazioni convincono dell'impossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche, in pratica agganciate unicamente allo stato di incensuratezza, di per sé - com'è noto - non bastevole».

Nella sentenza di primo grado risulta, con riguardo a quest'ultimo profilo, valorizzato anche il negativo comportamento processuale. E' evidente che le censure sull'inadeguatezza della motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'individuazione di una pena base e di un aumento per la continuazione elevati sono manifestamente infondate, aspecifiche, generiche e non consentite. Invero, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di Cozzolino al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del