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Sentenza — n. 25011/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to loss of interest after sentence completion and release from prison.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25011/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant had already completed his sentence and was released on February 25, 2022. The applicant argued that the lower court erred by ignoring his post-release conduct and progress, but the procedural interest to challenge the final execution of the penalty had vanished. Consequently, the court ruled that the appeal lacked standing, though no costs were imposed due to the late loss of interest.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal for cassation becomes inadmissible if the legal interest to decide it ceases to exist after the filing, precluding any condemnation for costs or fines.

Parole chiave

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loss of interest cassation appeal sentence completion procedural standing penal execution inadmissibility release from prison proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale
non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv.
Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta
206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv.
Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino
208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv.
Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, De Mitri
226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, De Mitri, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUCA) AUREL nato il 18/08/1990 avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI, che chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da Aurei LUCA] avverso il provvedimento del 14 gennaio 2021, con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa sede aveva respinto la sua istanza volta ad ottenere l'esecuzione della pena a domicilio ai sensi della I. n. 199/2010 e del dl. n. 137/2020 e successive modifiche. A ragione della decisione, il Collegio valorizzava le numerose pendenze a carico del condannato, nonché la pessima condotta dal medesimo tenuta nel periodo di libertà e l'assenza di un'attività lavorativa.

2. I-la proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge 26 novembre 2010, n. 199 e del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. In particolare, si censura l'irragionevolezza della motivazione laddove il Tribunale di sorveglianza avrebbe erroneamente respinto il reclamo considerando il solo comportamento del LUCA] precedente all'ingresso in carcere, senza valutarne i progressi e la regolare condotta intramuraria.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Risulta, infatti, dalla posizione giuridica estratta dal Sistema informatico Penitenziario, che il LUCA] ha terminato di espiare la pena in corso di esecuzione il 25 febbraio 2022, giorno in cui è stata eseguita la sua scarcerazione.

5. La sopravvenuta inammissibilità non comporta, tuttavia, provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2022 Il Consigliere este