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Sentenza — n. 25000/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court annells execution order due to unconstitutional partial abolition of 'living honestly' crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25000/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the GIP's execution order which had refused to partially revoke a sentence regarding the crime of 'living honestly'. The defendant argued the lower court erred by ignoring a Constitutional Court ruling declaring the specific conduct unconstitutional. Consequently, the court ordered a new examination of the case applying the new legal standard.

Regesto Legislator

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Art. 673 cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.; Corte Cost. n. 25/2019: When a statute criminalizing specific conduct is partially abolished by Constitutional Court ruling, the execution judge must annul prior orders refusing revocation and proceed with a new judgment applying the abolished norm's unconstitutionality.

Parole chiave

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partial abolition of crime execution of sentence unconstitutional conduct living honestly crime omission of pronouncement new trial order Constitutional Court ruling revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 673 cod. proc. pen.
Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta ex art. 673 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Giuseppe Rocco CASSANO di revoca parziale della sentenza di applicazione della pena ex art.
Art. 444 cod. proc. pen.
avanzata nell'interesse di Giuseppe Rocco CASSANO di revoca parziale della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod.
Art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
pronunciata dal medesimo ufficio in data 30 ottobre 2014, irrevocabile in data 6 luglio 2015, con riguardo alla condotta di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» di cui all'art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Corte Costituzionale n. 25 del 2019
495/2019 I.E.) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 2019, riunita a quella presentata in data 6 aprile 2018 (n.
art. 673 cod. proc. pen
Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta ex art. 673 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
avanzata nell'interesse di Giuseppe Rocco CASSANO di revoca parziale della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 25 del 2019
495/2019 I.E.) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 2019, riunita a quella presentata in data 6 aprile 2018 (n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASSANO GIUSEPPE ROCCO nato a BITONTO il 17/12/1978 avverso l'ordinanza del 18/11/2021 del GIP del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; lette le conclusioni del PG Sabrina PASSAFIUME che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore avv. Alfonso Amorese che insiste nel ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta ex art. 673 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Giuseppe Rocco CASSANO di revoca parziale della sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata dal medesimo ufficio in data 30 ottobre 2014, irrevocabile in data 6 luglio 2015, con riguardo alla condotta di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» di cui all'art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Ricorre Giuseppe Rocco CASSANO, a mezzo del difensore avv. Alfonso Amorese, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata la quale, omettendo di pronunciarsi sulla istanza di aboliti° criminis presentata in data 27 novembre 2019 (n. 495/2019 I.E.) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 2019, riunita a quella presentata in data 6 aprile 2018 (n. 72/2018 LE.), errava comunque in diritto nella parte in cui, essendo stata denunciata la parziale abrogazione - per illegittimità costituzionale - della norma incriminatrice, non revocava la condanna per la condotta di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» di cui all'art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2.1. La difesa ha depositato una memoria con la quale insiste nei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In disparte la palese omissione di pronuncia in cui è incorso il giudice dell'esecuzione — che ha del tutto omesso di esaminare l'istanza presentata in data 27 novembre 2019, pur dopo averla riunita a quella presentata in data 6 aprile 2018 —, il provvedimento impugnato, pronunciato in data 18 novembre 2021, ha errato nel non prendere atto della intervenuta abolitio criminis della condotta di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» di cui all'art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 2019.

Con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell'inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"». 2.1.

Il provvedimento va, dunque, annullato con rinvio per nuovo esame al giudice dell'esecuzione il quale, nella ampia discrezionalità delle proprie determinazioni di merito sulla determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente alla parziale abolitio criminis, procederà a nuovo giudizio, facendo applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 2019 sulla condotta di «vivere onestamente» e «rispettare le leggi» di cui all'art. 75, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Bari