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Sentenza — n. 24988/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court affirms military jurisdiction over military fraud charges despite parallel ordinary court proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24988/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a jurisdictional conflict by affirming the competence of the military judge in Verona over specific charges. Defense lawyers argued for ordinary court jurisdiction based on the gravity of the fraud, while the military prosecutor insisted on military court authority. The court ruled that since no heavier ordinary crime existed and the facts were uniformly described, the military judge retained jurisdiction to prevent procedural waste.

Regesto Legislator

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Art. 28 c.p.p.; Art. 12 c.p.p.: When ordinary and special judges concurrently investigate the same facts, the special judge retains jurisdiction unless a heavier ordinary crime is proven or an ordinary dismissal occurs, ensuring judicial unity.

Parole chiave

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conflict of jurisdiction military fraud charges parallel proceedings judicial unity principle military court competence ordinary court connection procedural economy procedura penale militare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 28 c.p.p.
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto un giudice ordinario e un giudice speciale quale quello militare, hanno contemporaneamente preso cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod.
Art. 12 c.p.p.
Inoltre, in relazione ai fatti contestati ai capi 41 e 42 del decreto di giudizio immediato del 20 ottobre 2020, non emergono ipotesi di connessione ex art. 12 cod.
Art. 103, comma 3 Cost.
e con l'art. 103, comma 3, Cost.
Art. 13, comma 2 c.p.p.
Tuttavia, tale principio generale va coordinato con la disposizione di cui all'art. 13, comma 2, cod.
Art. 25 Cost.
art. 234 cod. pen
Nel procedimento dinanzi al Tribunale di Piacenza, con il decreto di giudizio immediato del 20 ottobre 2020, sono contestati a Esposito (in concorso con Montella, Falanga e Cappellano), tra gli altri, i capi 41 e 42 relativi alla fattispecie criminosa di cui all'art. 234 cod. pen.
art. 12 c.p
Inoltre, in relazione ai fatti contestati ai capi 41 e 42 del decreto di giudizio immediato del 20 ottobre 2020, non emergono ipotesi di connessione ex art. 12 cod.
art. 28 cod. proc. pen
Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto un giudice ordinario e un giudice speciale quale quello militare, hanno contemporaneamente preso cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod.
art. 103 Cost
e con l'art. 103, comma 3, Cost.
art. 25 Cost

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1399 del 15/12/1999
Sez. 5, n. 736 del 12/02/1999
215228; Sez. 5, n. 736 del 12/02/1999, Rubino ed altri, Rv.
Sez. 1, n. 6442 del 17/11/1997
212879; Sez. 1, n. 6442 del 17/11/1997, confl.comp.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: GUP TRIBUNALE MILITARE DI VERONA nei confronti di: TRIBUNALE DI TRIBUNALE DI PIACENZAcon l'ordinanza del 12/10/2021 del GUP TRIBUNALE MILITARE VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI; lette le conclusioni del PG PIETRO GAETA che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona, limitatamente ai capi 41e 42 del decreto di giudizio immediato in data 20 ottobre 2020;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanze rispettivamente in data 12 ottobre 2021 e 28 ottobre 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale militare di Verona e il Tribunale di Piacenza, hanno trasmesso la denuncia di conflitto positivo di giurisdizione proposta, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, cod. proc. pen, dai difensori di Angelo Esposito, nel procedimento n. 252/2020 R.g.n.r. in relazione al procedimento n. 3213/2020 R.g.n.r., pendente a suo carico dinanzi al Tribunale di Piacenza. Nel procedimento dinanzi al Tribunale di Piacenza, con il decreto di giudizio immediato del 20 ottobre 2020, sono contestati a Esposito (in concorso con Montella, Falanga e Cappellano), tra gli altri, i capi 41 e 42 relativi alla fattispecie criminosa di cui all'art. 234 cod. pen. mil . di pace.

In tale sede i difensori avevano originariamente eccepito, all'udienza del 22 aprile 2021, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, poiché il reato di truffa militare contestato ai capi 41 e 42 rientrava nella r giurisdizione militare e non vi era alcuna ipotesi di connessione ex art. 12 c.p.p. con reato comune più grave di competenza del giudice ordinario. Per gli stessi fatti, stando alla richiesta di rinvio a giudizio allegata dalle parti, pende procedimento penale n. 252/2021 dinanzi al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale militare di Verona.

In tale sede i medesimi difensori avevano, in data 12 ottobre 2021, denunciato conflitto positivo di giurisdizione, poiché un giudice ordinario e un giudice speciale avevano preso contemporaneamente cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, rimarcando l'irrilevanza della diversa fase in cui i due procedimenti si trovavano.

2. L'Avvocato generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona, limitatamente ai reati di cui ai capi 41 e 41 del decreto di giudizio immediato del 20 ottobre 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del conflitto, in quanto un giudice ordinario e un giudice speciale quale quello militare, hanno contemporaneamente preso cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte.

2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza a procedere del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Verona, limitatamente ai reati di cui ai capi 41 e 41 del decreto di giudizio immediato del 20 ottobre 2020. 2.1. È noto che, anche per effetto della previsione contenuta nell'art. 103 Cost., comma 3, qualsiasi violazione della legge penale militare, integrante reato, offensiva di interessi dell'amministrazione militare e commessa da soggetto ad essa appartenente, appartiene alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria militare.

Tuttavia, tale principio generale va coordinato con la disposizione di cui all'art. 13, comma 2, cod. proc. pen. e con l'art. 103, comma 3, Cost. Ne discende che il riparto di potestà decisoria tra giudice ordinario e giudice militare attiene più propriamente alla giurisdizione e non alla competenza, con l'ulteriore conseguenza che, in caso di connessione di reati, la potestas iudicandi spetta al giudice ordinario anche per il reato militare, ma soltanto a condizione che il reato comune sia da considerarsi di maggiore gravità alla stregua dei criteri di cui all'art. 16, comma 3, cod. proc. pen.

In tal senso si è espresso l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U, n. 18621 del 23/06/2016, dep. 2017, confl. giur. in proc. Zimarmani, Rv. 269585 Sez. 1 nr. 5680 del 15/10/2014, D'Ambrosio, Rv. 262461; Sez. 1, n. 44514 del 28/09/2012, Nacca e altro, Rv. 253825; Sez. 1, n. 1110 del 01/12/2009, Turano, Rv. 245942; Sez. 1, n. 36418 del 21/05/2002, Vito, Rv. 222526). In modo del tutto condivisibile si è affermato che «L'attrazione nella giurisdizione del giudice ordinario dei procedimenti per reati concorrenti, comuni e militari, opera solo se il reato comune è più grave di quello militare, mentre negli altri casi le sfere di giurisdizione, ordinaria e militare, rimangono separate, con la conseguenza che al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni. (Nella specie, relativa a procedimento per truffa militare, diserzione e falsità in certificazione amministrativa, il tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del tribunale militare che aveva proposto, limitatamente al reato comune, conflitto, risolto dalla Corte con la dichiarazione della giurisdizione ordinaria per il delitto di falso). (Sez. 1, n. 50012 de101/12/2009, Confl., comp. in proc.

Mollicone, Rv. 245981). 2.2. Sotto alcun profilo, l'applicazione dell'art. 13 citato è subordinata a valutazioni opinabili di opportunità di uno dei giudici chiamati a conoscere dei procedimenti distinti per i reati connessi; né è richiesto, per rilevare l'operatività della connessione, che il rapporto processuale abbia raggiunto un determinato grado di sviluppo, oppure una fase specifica. Al contrario, la ratio sottesa alla connessione, ossia la concentrazione in capo ad un solo giudice della cognizione di più reati tra loro legati da un vincolo qualificante e richiedente il loro accertamento unitario e simultaneo, tale da evitare dispendio inutile di attività processuale e possibili contrasti decisori, opera in modo analogo, sia per la fase delle indagini preliminari, che per il giudizio, senza lasciare spazio a considerazioni di convenienza, non previste per legge, nell'individuazione del giudice naturale, secondo la previsione dell'art. 25 Cost.

L'unica condizione richiesta è che, da un lato i reati siano contestati in procedimenti pendenti, quindi non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, dall'altro che durante le indagini preliminari non sia sopraggiunto un provvedimento di archiviazione relativamente al reato ordinario, che rende operante la connessione: in tale situazione non può intervenire il principio della perpetuati° jurisdictionis per sostenere in relazione a tutti gli illeciti il permanere del potere cognitivo del giudice inizialmente individuato sulla base della connessione (Sez. 1, n. 1399 del 15/12/1999, P.M. in proc.

Moccia, Rv. 215228; Sez. 5, n. 736 del 12/02/1999, Rubino ed altri, Rv. 212879; Sez. 1, n. 6442 del 17/11/1997, confl.comp. in proc. Caligioni ed altri, Rv. 208946). 2.3. Va, infine, ricordato che, per la risoluzione del conflitto di giurisdizione, la Corte di cassazione, accertato il vincolo di connessione tra i reati contestati nelle diverse sedi processuali, è chiamata anche a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto storico nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale, attribuita dall'uno o dall'altro giudice.

Inoltre, la verifica della maggiore gravità del reato va condotta in relazione alla contestazione formulata dal pubblico ministero, tranne che non siano riconoscibili errori macroscopici e immediatamente percepibili, dei quali è conseguente non tenere conto.

3. Alla luce dei richiamati principi si osserva che, nel caso di specie, le condotte contestate ad Angelo Esposito sono descritte in modo uniforme nella loro dimensione storico-naturalistica, sia nell'imputazione del giudizio militare sia nell'imputazione del giudizio ordinario e si tratta di fatti previsti dall'art. 234 cod. pen. mil. di pace. Inoltre, in relazione ai fatti contestati ai capi 41 e 42 del decreto di giudizio immediato del 20 ottobre 2020, non emergono ipotesi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen. con un reato comune, più grave, di competenza del giudice ordinario.

Infine, non sussistono i presupposti per modificare, allo stato, la qualificazione giuridica dei fatti. A ragione, dunque, dell'art. 103, comma 3, Cost. e della non operatività, con riferimento ai reati di cui ai capi 41 e 42 del menzionato decreto di giudizio immediato, dell'art. 13, comma 2, cod. proc. pen., va dichiarata la giurisdizione del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale militare di Verona in relazione ai capi di imputazione nn. 41 e 42 del decreto di giudizio immediato del 20.10.2020.

P.Q.M.

decidendo sul conflitto, dichiara la giurisdizione del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale militare di Verona in relazione ai capi di imputazione nn. 41 e 42 del decreto di giudizio immediato del 20.10.2020, per il quale è pendente giudizio anche dinanzi al Tribunale di Piacenza