Cassation court dismisses appeal against conviction for attempted murder under anomalous joint offense due to lack of procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for attempted murder under anomalous joint offense. The appellant argued against the severity of the penalty and the classification of the crime, but the court found no logical flaws in the appellate court's reasoning regarding the use of a deadly weapon and the victim's actions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 cod. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning regarding the nature of the joint offense and the application of the penalty is logically sound and free from manifest errors, even if the appellant disputes the factual characterization or sentencing disparity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: THAQI ARTON nato il 22/10/1986 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per iscritto ai sensi della normativa emergenziale conse uent Ila pandemia da Covid-19, chiedendo f lOq) oà4 rIvef.-4 ksiv\A Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Trieste, dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ad alcuni addebiti - di concorso nelle lesioni personali ai danni di Emanuele Fabris, di lesioni personali ai danni di Armando Verzin e di Luca Valentinuzzi, oltre che di danneggiamento degli arredi e suppellettili del pubblico esercizio "Conte di Montecristo" - , ha condannato Arton Taqi alla pena di anni sette di reclusione per il fatto di cui al capo b), qualificato come concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. e non concorso ordinario nel tentativo di omicidio aggravato dai futili motivi e dall'approfittamento di condizioni di minorata difesa - insieme a Petra Hermankova e Adriatik Kalemaj - di Daniele Meroi, accorso per soccorrere Emanuele Fabris aggredito da Kalemaj, che venne raggiunto da due colpi di accetta all'altezza della testa, evento mortale non verificatosi per la reazione della vittima che istintivamente alzò a protezione della testa il braccio destro nonché per intervento degli gestore del locale "Conte di Montecristo" in cui avvennero i fatti, di un buttafuori e di un cliente che disarmarono Kalemaj, fatto commesso in Buttrio il 31 marzo 2012.
2. La notte del 31 marzo 2012 Kalemaj, la sua compagna Hermankova e Thaqi, insieme ad altra persona a nome Progri, si recarono nel night-club "Conte di Montecristo", ordinarono da bere e, quando fu chiesto loro di pagare, iniziarono a lanciare bottiglie e a colpire indistintamente le persone che si trovavano nel locale, ciò anche per l'approccio che un avventore aveva tentato nei confronti della Hermankova provocando la gelosia di Kalemaj. Nella generale confusione, Meroi, che stava per allontanarsi dal locale, andò in soccorso di Fabris, che era stato colpito con delle bottiglie in testa, spintonò il ragazzo che stava aggredendo Fabris, e cioè Taqi, e, percependo che si stava avvicinando un'altra persona, Kalemaj, alzò istintivamente il braccio a protezione del capo, sentendo così una forte botta al gomito. Meroi fu infatti colpito con un'accetta, poi sequestrata, che Hermankova aveva passato a Kalemaj, con due colpi diretti alla testa, e ciò mentre Taqi urlava contro Meroi e Fabris "voi non sapete con che gente avere a che fare".
3. Kalemaj è stato condannato, con sentenza ormai definitiva, per il tentato omicidio ai danni di Meroi. Il tentativo di omicidio è stato configurato in ragione dell'uso di un'arma potenzialmente micidiale, della forza inferta, della pluralità e della direzione dei colpi. La deposizione della vittima è pienamente attendibile, non rilevando che ebbe a "sentire" uno solo dei due colpi inferiti. L'avere posto il braccio a protezione della testa, a fronte della percezione del pericolo incombente rappresentato da Kalemaj che si avvicinava, fu un naturale gesto istintivo di protezione.
4. La Corte di appello ha preso atto dell'assenza di elementi per affermare che Taqi sapesse sin da subito della introduzione nel locale dell'accetta, ma ha ritenuto che fosse prevedibile che l'accordo inziale, mirante a cagionare indiscriminate lesioni personali ai soggetti presenti nel locale, potesse evolvere verso il più grave delitto realizzato da Kalemaj. Ha poi escluso che il ruolo svolto da Taqi, ridimensionato nella forma del cd. concorso anomalo, possa dirsi di minima importanza, atteso che fu il più "scatenato" sul teatro dell'aggressione, sino a tentare di impedire l'intervento volto a disarmare il correo che aveva colpito Meroi con l'accetta.
5. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di Arton Thaqi, che ha articolato più motivi. 5.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. I giudici di merito hanno ricostruito l'aggressione fondandosi soltanto sulle dichiarazioni della persona offesa Meroj, che però divergono, quanto alla direzione dei colpi, dalle risultanze della consulenza tecnica. Non ha compiutamente considerato che fu colpito l'avambraccio destro della persona offesa, che invece disse che l'aggressore proveniva da sinistra, e non si sa quale fosse la distanza tra aggredito ed aggressore e neppure se il braccio della persona offesa fosse, al momento del colpo, piegato o proteso in avanti o lateralmente.
Non hanno quindi fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova per determinare l'idoneità e l'inequivocità degli atti. 5.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di affermazione del cd. concorso anomalo. L'uso di un'accetta ad opera del coimputato Kelemaj non fu fatto prevedibile. Il ricorrente non avrebbe in alcun modo prevedere il fatto più grave, non potette rappresentarselo come sviluppo logicamente prevedibile dell'azione, perché il ricorso all'accetta di un evento atipico, eccezionale ed imprevedibile. 5.3.
Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. È arbitraria l'affermazione che Taqi abbia cercato di impedire il disarmo di Kelemaj ed è pertanto irragionevole aver utilizzato tale argomento per escludere l'attenuante del contributo di minima importanza. 5.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di determinazione della pena in raffronto con il trattamento sanzionatorio riservato alla coimputata Hermankova.6. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
7. Successivamente il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha ricostruito la vicenda in termini chiari e le deduzioni del ricorrente non ne inficiano in alcun modo la tenuta logica. Daniele Meroi, accorso in aiuto di Fabris, si avvide che una persona si stava avvicinando a lui con fare aggressivo, alzò istintivamente il braccio con l'intento di parare i colpi che lo avrebbero raggiunto. La distanza con l'aggressore fu, di certo, brevissima, perché questi gli si avvicinò per aggredirlo fisicamente e il fatto che Daniele Meroi fu colpito al braccio destro seppure dichiarò che l'aggressore provenisse dalla sua sinistra non è dato che faccia venir meno la tenuta logica della motivazione.
Che poi non si sappia quale fosse la posizione del braccio della vittima al momento dell'aggressione non è una lacuna capace di determinare una frattura logica nella sequenza ricostruttiva dell'aggressione. I dati indiscussi sono costituiti dall'oggetto materiale con cui Daniele Meroi fu colpito, dalla rilevante potenzialità offensiva, dalla distanza ravvicinata tra aggressore e aggredito, dalla direzione dei colpi, perché quale che fu il braccio con cui la vittima cercò di proteggersi, non è in dubbio che la parte del corpo da proteggere e che fu bersaglio dei colpi fu la testa, dalla forza inferta ai colpi e dal loro numero.
Sulla base di questi elementi la Corte di appello ha logicamente argomentato in ordine alla sussistenza del tentativo. 2.1. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha dato adeguatamente conto della sussistenza del concorso anomalo, e le doglianze di ricorso non mettono in evidenza lacune o illogicità della motivazione, proponendo soltanto una diversa lettura dei dati informativi. La Corte di appello ha ritenuto di cogliere gli indici di prevedibilità della evoluzione verso il più grave delitto di tentato omicidio dell'accordo che tra gli imputati vi fu per commettere plurimi atti di lesioni personali dal fatto che il ricorrente, ben dopo che Meroi era stato colpito, pronunciò la frase "voi non sapete con che gente avere a che fare", a dimostrazione di una condivisione di stili di vita illeciti che ben può condurre a trarre la logica conclusione che la presenza di un'accetta non possa esser visto come fatto del tutto imprevedibile da parte dell'imputato.
Rispetto a questa logica e adeguatamente argomentata ricostruzione il ricorso si limita a confutare le conclusioni ma non descrive alcuna illogicità, meno che mai manifesta, o altro difetto del percorso giustificativo. 2.2. Il terzo motivo è pur esso manifestamente infondato. Non è per nulla arbitraria l'affermazione di cui la Corte di appello ha fatto uso per escludere la ricorrenza delle condizioni del contributo concorsuale di minima importanza. Nel ricordare che Taqi colpì Valentinuzzi con una bottiglia sbattuta contro la testa la Corte null'altro ha fatto che riferirsi a quanto descritto al capo d) della rubrica, ove a Taqi si imputa proprio quella condotta. 2.3.
Il quarto motivo è manifestamente infondato. È pur vero che la quantità di pena irrogata all'imputato, se comparata con quella inflitta alla coimputata Hermankova, non sembra frutto di una scelta ben ponderata, perché Hermankova è stata condannata per concorso ordinario e non per concorso cd. anomalo nel tentativo di omicidio, come invece il ricorrente. E però dalla comparazione delle statuizioni in punto di pena non si arguisce per ciò solo un difetto di motivazione in ordine alla scelta sanzionatoria di cui ora il ricorrente si duole. È stato infatti più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità che "il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali" - Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839 -.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del