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Sentenza — n. 24943/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls criminal judgment for procedural violation regarding service of process on an untraceable defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24943/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction of Stefan Peliuc due to a fundamental procedural defect in the service of process. The defendant was tried in absentia after his appointed lawyer refused to accept domicile, yet the trial proceeded without verifying if the defendant had voluntarily withdrawn from the proceedings. The court ruled that the mere election of domicile with an uncooperative lawyer does not establish the necessary certainty of knowledge or voluntary withdrawal required to justify a trial in absentia.

Regesto Legislator

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Art. 420-bis, comma 2; Art. 484 cod. proc. pen.: A trial in absentia is only permissible after certifying the defendant's knowledge of the proceedings or voluntary withdrawal, which cannot be presumed solely from an unaccepted domicile election with the defense counsel.

Parole chiave

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service of process trial in absentia voluntary withdrawal defense counsel domicile procedural annulment criminal procedure code untraceable defendant notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.
281198-01), e tuttavia - ferma la rituale instaurazione del contraddittorio sotto il profilo formale - il processo sì sarebbe potuto celebrare in assenza solo al riscontro delle condizioni di cui all'art. 420- bis, comma 2, cod.
Art. 484, cod. proc. pen.
(richiamato, per il dibattimento, dal successivo art. 484), e quindi soltanto dopo l'acquisita certezza dell'intervenuta conoscenza del procedimento da parte dell'interessato o della volontaria sua sottrazione alla possibilità di conoscenza.
Art. 159, cod. proc. pen.
Non essendo intervenuta nuova e diversa elezione di domicilio, correttamente si è provveduto a citare a giudizio l'imputato, non ulteriormente rintracciabile, nelle forme previste dall'art. 159 cod.
Art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen.
Art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La sentenza impugnata, processualmente viziata, deve essere annullata senza rinvio.Gli atti debbono essere trasmessi per la rinnovata celebrazione del giudizio al Giudice di pace di Cremona, in diversa persona fisica in applicazione analogica dell'art. 623, comma primo, lett.
Art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv.
art. 159 cod. proc. pen
Non essendo intervenuta nuova e diversa elezione di domicilio, correttamente si è provveduto a citare a giudizio l'imputato, non ulteriormente rintracciabile, nelle forme previste dall'art. 159 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021, Joseph Austin
(Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021, Joseph Austin, Rv.
Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Peliuc Stefan, nato in Moldavia il 24/09/1997 avverso la sentenza del 16/12/2020 del Giudice di pace di Cremona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Cremona dichiarava Stefan Peliuc colpevole della contravvenzione all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm,), per avere l'imputato fatto ingresso nel territorio dello Stato in violazione della vigente normativa in materia di immigrazione.

2. Ricorre per cassazione il difensore di ufficio, avvocato Alessio Romanelli, denunciando vizio di natura processuale. Peliuc è stato processato in assenza, senza che, secondo il ricorrente, ne sussistessero le condizioni. L'imputato, dopo che il difensore di ufficio aveva rifiutato la domiciliazione, era stato infatti citato secondo il rito degli irreperibili e non avrebbe pertanto avuto conoscenza effettiva del procedimento, né si sarebbe ad essa volontariamente sottratto.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

4. Il ricorso è fondato. Dagli atti, che il Collegio è legittimato a compulsare in relazione alla natura processuale della censura, risulta effettivamente che l'avvocato Romanelli, difensore di ufficio presso il cui studio Peliuc aveva eletto domicilio in fase di avvio delle indagini, ricusò immediatamente la domiciliazione, a norma dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. Non essendo intervenuta nuova e diversa elezione di domicilio, correttamente si è provveduto a citare a giudizio l'imputato, non ulteriormente rintracciabile, nelle forme previste dall'art. 159 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021, Joseph Austin, Rv. 281198-01), e tuttavia - ferma la rituale instaurazione del contraddittorio sotto il profilo formale - il processo sì sarebbe potuto celebrare in assenza solo al riscontro delle condizioni di cui all'art. 420- bis, comma 2, cod. proc. pen. (richiamato, per il dibattimento, dal successivo art. 484), e quindi soltanto dopo l'acquisita certezza dell'intervenuta conoscenza del procedimento da parte dell'interessato o della volontaria sua sottrazione alla possibilità di conoscenza.

La sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, in fase di indagini, non era idonea a fornire tale certezza (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01), e non lo era a maggior ragione in quanto il difensore non aveva neppure accettato la domiciliazione. Il giudice a quo, in un caso del genere, avrebbe dovuto verificare gli eventuali altri elementi da cui desumere che vi fosse stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e il suo assistito, tale da far ritenere che questi avesse avuto conoscenza del procedimento, ovvero si fosse volontariamente sottratto alla stessa; altrimenti, avrebbe dovuto procedere a norma dell'art. 420-quater (e 484) cod. proc. pen.

5. La sentenza impugnata, processualmente viziata, deve essere annullata senza rinvio.Gli atti debbono essere trasmessi per la rinnovata celebrazione del giudizio al Giudice di pace di Cremona, in diversa persona fisica in applicazione analogica dell'art. 623, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Cremona, in divers