Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 24232/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24232/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24232/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con provvedimento in data 1°/12/2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ivrea ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto da Amedeo Urso volto ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordinanza di revoca del beneficio ex art. 163 cod. proc. pen. del 31/1/2018 per non essere stata personalmente notificata all'interessato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 163 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24232/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 163 cod. proc. pen. del 31/1/2018 per non essere stata personalmente notificata all'interessato.

Parole chiave

Generato dall'IA
effetti di una sentenza di annullamento nullità procedurale revoca dell'esecutore testamentario nullità assoluta del giudizio ricorso straordinario per nullità revoca della decisione amministrativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 163 cod. proc. pen
Con provvedimento in data 1°/12/2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ivrea ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto da Amedeo Urso volto ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordinanza di revoca del beneficio ex art. 163 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: URSO AMEDEO, nato a TORINO il 10/04/1980 avverso il decreto del 01/12/2021 del TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI; lette le conclusioni del Procuratore generale, ELISABETTA CENICCOLA, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato decreto.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con provvedimento in data 1°/12/2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ivrea ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto da Amedeo Urso volto ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordinanza di revoca del beneficio ex art. 163 cod. proc. pen. del 31/1/2018 per non essere stata personalmente notificata all'interessato.

2. Avverso detto decreto di inammissibilità propone ricorso per cassa- zione il difensore dell'imputato, avv. Mario Gebbia, deducendo con unico motivo violazione di legge per totale assenza della motivazione, nonché l'assunzione del decreto senza il previo parere del Pubblico ministero, richiesto dalla legge. Il ricorrente evidenzia che l'assenza di motivazione non consente di intendere a quale causa di inammissibilità si sia riferito il giudice dell'esecu- zione, senza considerare affatto le doglianze che si erano avanzate in ordine alla mancata conoscenza del procedimento esecutivo da parte dell'Urso, e senza la previa interlocuzione con il Pubblico ministero.

3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta in cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento.

4. Il ricorso è fondato. Invero, si è al cospetto di un caso di mancanza totale di motivazione, che impedisce di comprendere la ragione della dichiarata inammissibilità, anche alla stregua del riferimento normativo contenuto entro le parentesi, che sembra richiamare l'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., norma eccentrica rispetto al tema. Da tale struttura del provvedimento, è poi impossibile comprendere se sia stato sentito il Pubblico ministero. Va dunque rilevata la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. che richiede che le cause di inammissibilità dell'incidente di esecuzione siano pronunciate con decreto motivato, sentito il Pubblico ministero.

5. Pertanto, l'impugnato provvedimento deve essere annullato, con rinvio al giudice dell'esecuzione affinché proceda nel rispetto delle forme di legge. C

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ivrea. Così deciso il giorno 19 maggio 2022 Il Consigliere estensor