Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific procedural vices identified.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition failed to clearly identify the specific legal vices of the lower court's decision. The applicant argued procedural violations regarding the absence of the defense and the nature of the challenged order, but the court found the grounds too generic and the target document missing. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 666 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the exact legal vices of the contested decision, rendering the subject matter of the appeal indeterminate.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSENZA BERARDINO nato a TAURANO il 16/05/1953 avverso il decreto del 18/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato nel preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dichiarato inammissibile l'stanza con cui Berardino Cosenza aveva chiesto riformarsi il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Avellino del 22 settembre 2021. Osserva che avverso la decisione "non è prevista né impugnazione né opposizione" 2. Ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Annibale Schettino, l'interessato. Evidenzia in premessa che tutti i provvedimenti lesivi di diritti riconosciuti ai detenuti ed internati sono reclamabili. Deduce violazione di legge, penale e processuale, in relazione agli artt. 41- bis, 35-bis, 51-ter Ord. pen. in riferimento agli artt. 678, comma 1, 666, comma 4, cod. proc. pen. e 111, comma 7, Cost.Lamenta che il provvedimento impugnato sia stato emesso con la sola partecipazione del Procuratore generale della Corte di appello inaudita altera parte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il contenuto dell'atto di impugnazione non consente di comprendere né l'oggetto del provvedimento impugnato né, conseguentemente, i vizi denunziati. Si legge, in particolare, che il condannato, con l'istanza dichiarata inammissibile dal Tribunale di sorveglianza, aveva proposto opposizione "al decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Avellino in data 22.09.221 con cui era stata provvisoriamente revocata "l'autorizzazione al lavoro concessa dal Giudice del dibattimento ... imponendo la restrizione domiciliare chiedendo a revoca della misura alternativa con traduzione in vinculis carcerari".
Considerato che l'organo che ha emesso il provvedimento, così arcanamente descritto, è il magistrato di sorveglianza potrebbe ipotizzarsi, come fatto dal Procuratore generale di questa Corte nelle conclusioni, che esso abbia ad oggetto l'approvazione della revoca dell'ammissione al lavoro all'esterno, ma, le espressioni, approssimative ed involute, utilizzate non consentono di sciogliere ragionevolmente il dubbio in questo senso, non avendo il ricorrente nemmeno allegato il reclamato decreto del Magistrato di sorveglianza di Avellino, non presente tra gli atti trasmessi a questa Corte.
Deve, pertanto, farsi applicazione del principio, più volte, affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale è inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione che, a causa della tecnica espositiva renda le ragioni dell'impugnazione incomprensibili e, comunque, difficoltosa l'individuazione delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo della impugnazione (Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Obambi, Rv. 274471 - 01, Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017, Longo, Rv. 271725 - 01; Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017, Lorusso, Rv. 269379 - 01).
2. La genericità del ricorso non rende nemmeno scrutinabile la dedotta violazione di carattere processuale ben potendo il decreto reclamato essere stato emesso legittimamente de plano ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., qualora, come succintamente affermato nel corpo della motivazione e non adeguatamente contrastato, l'inammissibilità fosse stata dichiarata per la non impugnabilità o opponibilità della decisione del Magistrato di sorveglianza. In siffatta ipotesi, Il Tribunale si sarebbe correttamente limitato da una mera presa d'atto del difetto di uno dei requisiti previsti dalla legge, senza procedere ad accertamenti di tipo cognitivo né a valutazioni discrezionali che postulano sempre il contraddittorio preventivo con le parti (Sez. 1,n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01).
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen