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Sentenza — n. 24224/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal for non-compliance due to lack of prior jurisdictional review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24224/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prisoner attempted to enforce an order regarding a new prison facility without first obtaining a jurisdictional ruling for that specific location. The prisoner argued that the lower court erred by refusing to address the issue in the new facility where he was transferred. The court ruled that the enforcement procedure only applies after a jurisdictional claim has been filed and rejected for the new site, making the current request legally improper.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 5, ord. pen.; Art. 69, ord. pen.: The enforcement procedure for a surveillance judge's order cannot be initiated for a situation in a different territorial facility unless a prior jurisdictional claim has been filed and rejected for that specific location.

Parole chiave

Generato dall'IA
prisoner appeal enforcement procedure jurisdictional review prison transfer legal representation access diritti del detenuto consegna di carcerati ammutinamento di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-bis, comma 5, ord. pen.
Si tratta di valutazione non solo aderente alla reale situazione di fatto, ma corretta anche sul piano giuridico avendo questa Corte chiarito che il procedimento di cui all'art. 35-bis, comma 5, ord.
Art. 69, ord. pen.
35-bis, comma 1, in relazione all'art. 69, Ord. pen. per prospettare le eventuali violazioni dei suoi diritti verificatesi nella nuova sede detentiva.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 677, cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Pintus, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26071 del 11/12/2017, Guarino
Sez. 1, n. 55040 del 23/05/2017, Attanasio
Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco
Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv.
Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, Píccinno
Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, Píccinno, Rv.
Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso
254887 - 01; Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 08/11/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha dichiarato non luogo a provvedersi sulla richiesta, proposta da Alessio Attanasio, detenuto nella Casa circondariale di Novara in regime differenziato, concernente l'esatta ottemperanza dell'ordinanza, in data 11 gennaio 2019, con cui era stata disposta la rimozione delle intelaiature presenti nella sala colloqui coi difensori della Casa circondariale di Cuneo.

2. Ricorre Attanasio, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Maria Teresa A. Pintus, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 568, comma 5, 666, comma 2, 677 cod. proc. pen. Il Magistrato di sorveglianza- sostiene il ricorrente - si è ritenuto incompetente sul presupposto dell'avvenuto trasferimento del detenuto in altra casa Circondariale. Tale evento sopravvenuto e, più in generale, l'attinenza del provvedimento di cui era stata chiesta l'ottemperanza ad un problema concretamente emerso in un istituto penitenziario diverso da quello dove si trovava il detenuto al momento del reclamo, non incide, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata, sulle attribuzioni del Magistrato di sorveglianza, che, in ogni caso, avrebbe dovuto trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria ritenuta competente.

Le ordinanze del magistrato di sorveglianza non possono essere private dei loro effetti pratici sol perché il detenuto interessato sia stato nelle more trasferito, specie se, come nel caso in esame, anche nel nuovo istituto si ripresenta l'identica situazione lesiva. Attanasio aveva, infatti, evidenziato che nelle sale colloqui del carcere di Novara, dove era stato successivamente trasferito, erano presenti le medesime intelaiature che ostacolavano i colloqui con il difensore. Lamenta, infine, che il provvedimento impugnato sia stato adottato de plano in assenza di contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

1. Il Magistrato di sorveglianza di Cuneo ha dichiarato il non luogo a provvedere rilevando che la situazione di fatto che aveva giustificato l'ordinanza di cui era chiesta l'ottemperanza, ossia la presenza di un'intelaiatura metallica sulla scrivania della sala colloqui tra difensore e detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen., era stata positivamente accertata presso la Casa circondariale di Cuneo, ma non presso l'istituto, la Casa circondariale di Novara, dove il detenuto, nel frattempo trasferito, sollecitava la sua attuazione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.

Si tratta di valutazione non solo aderente alla reale situazione di fatto, ma corretta anche sul piano giuridico avendo questa Corte chiarito che il procedimento di cui all'art. 35-bis, comma 5, ord. pen. non può avere ad oggetto la richiesta volta ad ottenere dall'Amministrazione l'ottemperanza di un provvedimento che, pur reso dal medesimo Giudice di sorveglianza, si riferisce a situazioni territorialmente distinte, anche se in fatto sovrapponibili (Sez. 1, n. 26071 del 11/12/2017, dep. 2018, Guarino, Rv. 273120 - 01).In altri termini, Attanasio, con la richiesta oggetto della declaratoria di non luogo a provvedere, non ha proposto un reclamo in ottemperanza bensì, in considerazione della diversità dell'oggetto e della situazione territoriale dedotti, una nuova istanza rispetto alla quale è ineludibile l'esigenza di proporre il reclamo giurisdizionale di natura cognitiva al competente Magistrato di sorveglianza ex art. 35-bis, comma 1, in relazione all'art. 69, Ord. pen. per prospettare le eventuali violazioni dei suoi diritti verificatesi nella nuova sede detentiva.

D'altra parte, il procedimento di ottemperanza regolato dall'art. 35 -bis, commi 5 e ss., Ord. pen. (facente parte delle innovazioni introdotte con il d.l. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 12014, sull'abbrivio delle sollecitazioni provenienti dalla giurisprudenza convenzionale e costituzionale a conformare la disciplina l'esecuzione della pena la sollecitazione contenuta a canoni pienamente realizzativi di un contesto di effettiva tutela giurisdizionale: v. Corte Cost. n. 279 del 2013) presuppone la mancata esecuzione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, del provvedimento del magistrato di sorveglianza di accoglimento del reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto e costituisce una prosecuzione funzionale del giudizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domande aventi carattere di novità e non può essere rivalutato il contenuto delle statuizioni emesse (Sez. 1, n. 55040 del 23/05/2017, Attanasio, n. m.;

Sez. 1, n. 39142 del 13/04/2017, Basco, Rv. 270996).

2. In relazione al contenuto della valutazione non implicante né accertamenti di tipo cognitivo né apprezzamenti discrezionali, ma la semplice constatazione che il detenuto aveva promosso uno strumento non previsto dalla legge, pretendendo l'ottemperanza in assenza del preventivo giudizio di cognizione, correttamente il magistrato di sorveglianza ha provveduto "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1, n. 6558 del 10/01/2013, Píccinno, Rv. 254887 - 01; Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01) 3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere il ricorso proposto da Alessio Attanasio inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament spese processuali e della somma di euro tremila in favore