Italian Court dismisses appeal against revocation of suspended sentence due to lack of evidence for missing person status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The appellant argued that the trial court failed to search his birthplace in Germany, violating procedural rules regarding missing persons. The court rejected this claim, ruling that the obligation to search is conditional on the practical feasibility of such investigations and that no concrete evidence suggested the appellant was available in Germany.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 159 c.p.p.: The obligation to conduct searches for a missing person is conditioned on the objective feasibility of the investigation, and a generic complaint without concrete evidence of availability does not justify nullity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HEPTER DIETER BERNHARD nato il 10/06/1965 avverso l'ordinanza del 04/10/2021 del TRIBUNALE di IMPERIAudita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; lette le conclusioni del P.G., dott. Simone Perelli, che ha chiesto che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 ottobre 2021, il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di Hepter Dieter Bernhard la sospensione condizionale della pena concessa al predetto con sentenza del medesimo Tribunale in data 12.11.2020, irrevocabile dal 26.2.2021, subordinatamente al pagamento, entro la data del passaggio in giudicato della decisione, della somma liquidata a titolo di provvisionale, in favore della parte civile Hepter Paolo, "non emergendo dagli atti utilizzabili né essendo stato dedotto dall'obbligato, alcun stato di impossibilità ad adempiere idoneo a giustificare il mancato rispetto della prestazione risarcitoria".
2. Avverso detta pronuncia, il difensore del condannato, avv. Claudia Rodini, ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "violazione di legge ex art. 606 lett.
c) cod. proc. pen.; nullità del decreto di irreperibilità emesso dal Tribunale di Imperia in data 30.7.2021 in relazione alla violazione delle disposizioni indicate nell'art. 159 cod. proc. pen.; omessa ricerca nel luogo di nascita del condannato". Ha, in proposito, evidenziato che le ricerche del condannato erano state effettuate unicamente presso l'ultima residenza dello stesso e presso l'Amministrazione Penitenziaria e che l'indicazione contenuta nel relativo verbale - secondo cui l'Hepter si era allontanato dal territorio dello Stato - non sarebbe stata suffragata da elementi documentali o temporali certi; e ha sostenuto che l'omessa ricerca del condannato presso il suo luogo di nascita avrebbe comportato la nullità del decreto di irreperibilità e, quindi, dell'ordinanza impugnata. 2.2.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "contraddittorietà e illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett, e) cod. proc. pen." e ha sostenuto che il condannato, non essendo venuto a conoscenza del procedimento in parola, non sarebbe stato messo nelle condizioni di fornire alcuna giustificazione in merito all'inadempimento e che anche il difensore di ufficio non avrebbe potuto provvedere in tal senso, non avendo mai avuto alcun rapporto con il proprio assistito.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Simone Perelli, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.E in vero, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "in tema di notificazioni di atti all'imputato, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma primo, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il decreto di irreperibilità emesso sulla base del verbale di vane ricerche dell'imputato, cittadino straniero, presso l'ultima residenza anagrafica rilevando che:
a) nel corso di tale accertamento, nessuno era stato in grado di riferire notizie sul luogo ove si era trasferito;
b) lo stesso imputato ricorrente aveva omesso di indicare l'attività lavorativa svolta in precedenza;
c) non vi erano notizie circa il suo eventuale rientro nel paese di origine;
d) non sussiste l'obbligo di disporre ricerche all'estero dell'imputato ivi residente, del quale si ignori l'esatto recapito)" [ Cass. Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Rv. 268304 - 01; cfr. anche, Cass. Sez. 1, n. 19822 del 08/03/2019, Rv. 276310 - 01, che ha affermato che "è legittimo il decreto di irreperibilità emesso a seguito dell'esito negativo della notificazione effettuata all'indirizzo presso il quale l'imputato, residente all'estero, risulta iscritto all'AIRE, non sussistendo alcun obbligo di disporre ulteriori ricerche allorché si ignori il suo esatto recapito".
2. Ebbene, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del superiore principio in quanto l'obbligo di effettuare ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti. A fronte di ciò, come osservato anche dal Procuratore generale nella sua requisitoria, il ricorrente si limita a lamentare, in maniera del tutto generica, l'omissione di ricerche nel Paese di origine del condannato (Germania) prima dell'emissione del decreto di irreperibilità, senza, tuttavia, indicare alcun concreto elemento offerto al giudice dell'esecuzione da cui potesse desumersi che l'Hepter avesse fatto rientro in quel Paese e fosse lì reperibile.
3. Per le medesime ragioni, inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso, logicamente connesso alla prima censura e da essa assolutamente dipendente.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, iI5 apri