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Sentenza — n. 24209/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24209/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24209/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rosa Leo ricorre avverso l'ordinanza del 12 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Taranto, che ha revocato a far data del 7 aprile 2021 la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, precedentemente concessa con provvedimento del 23 ottobre 2019, con riferimento alla pena di anni dodici, mesi otto e giorni quindici di reclusione di cui alla sentenza di condanna per i reati di truffa, violenza privata, falso in scrittura privata, falso in titoli di credito, ricettazione e inosservanza dell'ordine di pagamento di cauzione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24209/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47, undicesimo comma, Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe revocato la misura alternativa alla detenzione, nonostante non vi fosse prova che Leo aveva posto in essere tale condotta antigiuridica ai danni di Padalino. Nel ricorso, invece, si evidenzia che la condotta contestata a Leo Rosa, anche nel caso in cui fosse accertata, sarebbe stata provocata dal comportamento illecito della presunta vittima.

Parole chiave

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procedura di rivendicazione nel pignoramento testimonianza della vittima allontanamento nonostante motivi di salute accuse di abuso chiusura della procedura di assistenza giudiziaria revoca dell'aiuto d'emergenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEO ROSA nato a FRANCAVILLA FONTANA il 01/06/1957 avverso l'ordinanza del 12/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/3e~-le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Lucia Odello, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Rosa Leo ricorre avverso l'ordinanza del 12 maggio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Taranto, che ha revocato a far data del 7 aprile 2021 la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, precedentemente concessa con provvedimento del 23 ottobre 2019, con riferimento alla pena di anni dodici, mesi otto e giorni quindici di reclusione di cui alla sentenza di condanna per i reati di truffa, violenza privata, falso in scrittura privata, falso in titoli di credito, ricettazione e inosservanza dell'ordine di pagamento di cauzione.

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il 7 aprile 2021 la condannata aveva partecipato ad un'aggressione fisica e verbale nei confronti di Ignazio Padalino, il quale aveva accidentalmente investito la figlia, Gaetana Sergi, con il proprio furgone, strattonandolo e colpendolo con schiaffi e pugni insieme ai suoi parenti e ad altre persone presenti sul posto. Tale condotta, quindi, è stata considerata dal giudice come sintomatica di una spiccata pericolosità sociale della condannata, anche in considerazione del fatto che la stessa non aveva manifestato alcun segno di resipiscenza, avendo negato di aver posto in essere tali condotte.

La misura, quindi, doveva essere revocata e la pena doveva considerarsi validamente espiata sino al giorno prima di quello nel quale furono commesse le citate condotte.

2. La ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47, undicesimo comma, Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe revocato la misura alternativa alla detenzione, nonostante non vi fosse prova che Leo aveva posto in essere tale condotta antigiuridica ai danni di Padalino. Nel ricorso, invece, si evidenzia che la condotta contestata a Leo Rosa, anche nel caso in cui fosse accertata, sarebbe stata provocata dal comportamento illecito della presunta vittima.

Inoltre, le versioni fornite da Padalino e dalla madre di quest'ultimo, sentita in merito alla presunta aggressione, erano diverse, considerando che erano state fornite due descrizioni di Leo discordanti tra loro. Il giudice di merito, inoltre, non si sarebbe confrontato con le dichiarazioni testimoniali rilasciate da Jessica Valentino e da Salvatore Mattia allegate alla denuncia depositata da Gaetana Sergi nei confronti di Padalino. In sintesi, il Tribunale di sorveglianza, omettendo di considerare la relazione delle Forze dell'ordine e la relazione comportamentale, entrambe positive, non avrebbe spiegato perché ha ritenuto che le presunte condotte che Leo avrebbe posto in essere il 7 aprile 2021 costituivano un fatto incompatibile con la prosecuzione della misura. 2.2.

Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza non aveva provveduto in ordine alla richiesta subordinata di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, comma 1-ter, Ord. pen., nonostante non vi fosse alcuna preclusione di cui all'art. 58 quater Ord. pen. e, al contrario, vi fosse prova - come già accertato in precedenza dal Tribunale di sorveglianza di Lecce - dell'incompatibilità della situazione di salute di Leo Rosa con il regime carcerario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato. 1.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del Giudice di Sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di accertamento, perciò discrezionale), sui risultati del trattamento individualizzato del condannato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità e sui fatti di reato commessi, sicché la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno, infine, giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, sent. n. 1285 dell'8/5/1989, Martina, Rv. 181397;

Sez. 1, sent. n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; nello stesso senso, Sez. I, 18 maggio 1992 n. 2214, Libera, non massimata). Sul punto, è consolidato l'orientamento secondo il quale, al fine di determinare la decorrenza della revoca della misura alternativa, va considerata la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma unitamente alla condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474).Con la sentenza n. 343/87 la Corte Costituzionale ha affidato al Tribunale di Sorveglianza un ampio potere discrezionale, nel senso che ha stabilito con una pronuncia additiva che, dopo la revoca, detto giudice, per determinare il periodo della residua pena detentiva da espiare, dovrà tener conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento soggettivo e oggettivo, durante il corso dell'esperimento.

L'intervento del Giudice delle leggi è seguito agli opposti orientamenti giurisprudenziali dell'epoca: quello prevalente, riteneva che la revoca operasse retroattivamente, col ripristino dell'originario rapporto punitivo dal suo inizio; quello minoritario sosteneva doversi scomputare il periodo trascorso in affidamento prima del provvedimento di revoca ovvero (almeno) quello precedente al fatto causativo. Orbene, la Corte Costituzionale non ha preso posizione indicando la ragionevolezza di un automatismo di espansione di un periodo minimo da calcolarsi espiato, ma ha rilevato che si tratta di situazioni discrezionalmente rimesse alla valutazione del giudice di sorveglianza, che può spaziare senza limiti purché la decisione sia sorretta da congrua e coerente argomentazione.

Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto buon governo dei suddetti principi, atteso che la sopravvenuta denuncia di Padalino Ignazio del 10.4.2021, per la commissione di un ulteriore delitto contro la incolumità personale costituisce un elemento di sicuro rilievo che in modo ineccepibile ha permesso di formulare una prognosi negativa; sicché, dopo una valutazione complessiva, il giudice ha legittimamente ritenuto l'inesistenza ab initio di un effettivo processo rieducativo, tale da giustificare la revoca ex tunc della misura alternativa alla detenzione.

Nello stesso senso, si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Sez. 1 n. 35781 del 27/11/2020 Rv. 280095). 1.2. La motivazione del provvedimento è inoltre assorbente del secondo motivo, circa l'omessa pronuncia sulla detenzione domiciliare richiesta all'udienza del 12.5.2021, in via subordinata alla richiesta principale di rigetto della revoca dell'affidamento in prova ai servizi sociali, attesa la pregnanza delle argomentazioni svolte dal giudice circa la palese e grave violazione delle prescrizioni avvenuta con la partecipazione alla violenta aggressione perpetrata dalla ricorrente.

Infatti il Tribunale ha evidenziato che la Leo, dopo l'ammissione alla misura alternativa, aveva posto in essere «condotte violente e intimidatorie denotanti spiccata pericolosità sociale rispetto alle quali non ha manifestato nessun segno di resipiscenza, negando oggi di aver assunto quei comportamenti», sicché è evidente che il giudice ha implicitamente ritenuto non accoglibile nemmeno la richiesta subordinata di detenzione domiciliare, avendo motivato in modo ampio sulla negativa personalità e comportamento della Leo in relazione al percorso di risocializzazione intrapreso.

Le doglianze trascurate, pertanto, non hanno carattere decisivo, essendo state disattese in via logica dal complesso delle argomentazioni svolte. In tal modo, infatti, il Tribunale si è uniformato al principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 41796 del 9/09/2021, Acri, Rv. 282153) in vicende sovrapponibili, per il quale "in tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittima la revoca della misura alternativa, giustificata sulla scorta di comportamenti minacciosi tenuti dal detenuto nei confronti della moglie, ritenendo irrilevante che per essi non sia stata proposta querela)" - Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Rv. 256066.

2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P