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Sentenza — n. 24208/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24208/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24208/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Emanuele Capuano ricorre avverso l'ordinanza del 23 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Taranto, che ha revocato ex tunc la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, precedentemente concessa con ordinanza del 13 gennaio 2021, relativamente alla pena inflitta per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 25 maggio 2018. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il G.i.p. del Tribunale di Lecce, con ordinanza del 30 aprile 2021, aveva sottoposto Capuano alla misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, commesso sino a novembre 2018 nell'ambito di un contesto criminale di livello elevato e organizzato (posto che ad alcuni coindagati erano stati contestati i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24208/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale indennizzo per carcerazione preventiva pericolo di reiterazione misure sostitutive della carcerazione assistenza riabilitativa procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPUANO EMANUELE nato a TARANTO il 02/03/1981 avverso l'ordinanza del 23/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/te-I:4'11.e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Paola Mastroberardino, chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Emanuele Capuano ricorre avverso l'ordinanza del 23 giugno 2021 del Tribunale di sorveglianza di Taranto, che ha revocato ex tunc la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, precedentemente concessa con ordinanza del 13 gennaio 2021, relativamente alla pena inflitta per il reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 25 maggio 2018. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il G.i.p. del Tribunale di Lecce, con ordinanza del 30 aprile 2021, aveva sottoposto Capuano alla misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato del reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, commesso sino a novembre 2018 nell'ambito di un contesto criminale di livello elevato e organizzato (posto che ad alcuni coindagati erano stati contestati i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso).

Secondo il giudice di merito, pertanto, il precedente Tribunale di sorveglianza, qualora fosse stato a conoscenza delle ulteriori condotte poste in essere dal condannato, non avrebbe applicato alcuna misura alternativa alla detenzione, ritenendo sussistente il pericolo di recidiva. Preso atto, quindi, di tale ulteriore contestazione, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto non validamente espiata la pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale sin dalla data della sua applicazione.

2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47, comma 11, Ord. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, omettendo di considerare che Capuano, a far data dalla concessione della misura alternativa, aveva tenuto un comportamento corretto e sintomatico di una sua resipiscenza, avrebbe in maniera errata revocato ex tunc la misura, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. Il giudice di merito, inoltre, ha affermato in maniera apodittica che il precedente Tribunale di sorveglianza non avrebbe concesso la misura nel caso in cui fosse stato a conoscenza degli ulteriori fatti contestati a Capuano nel novembre 2018 (che, contrariamente a quanto evidenziato nel provvedimento impugnato, erano circoscritti al reato ex artt. 73 T.U. stup. e a quello di detenzione di armi).

Nel ricorso, quindi, si evidenzia che il Tribunale di sorveglianza non avrebbe spiegato perché tale ulteriore contestazione di fatti avvenuti prima della concessione della misura alternativa possa essere sintomatica dell'inesistenza dell'adesione al processo rieducativo di Capuano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato. 1.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, data l'ampia discrezionalità che caratterizza la valutazione del Giudice di Sorveglianza in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, al medesimo incombe il dovere di fondare la propria statuizione, espressione di un giudizio prognostico (e non di accertamento, perciò discrezionale), sui risultati del trattamento individualizzato del condannato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità e sui fatti di reato commessi, sicché la relativa motivazione deve dimostrare, con preciso riferimento alla fattispecie concreta, l'avvenuta considerazione di tutti gli elementi previsti dalla legge, che hanno, infine, giustificato l'accoglimento o il rigetto dell'istanza (Sez. 1, sent. n. 1285 dell'8/5/1989, Martina, Rv. 181397;

Sez. 1, sent. n. 2207 del 18/5/1992, Caltagirone, Rv. 190628; nello stesso senso, Sez. I, 18 maggio 1992 n. 2214, Libera, non massimata). Sul punto, è consolidato l'orientamento secondo il quale, al fine di determinare la decorrenza della revoca della misura alternativa, va considerata la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma unitamente alla condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474).

Con la sentenza n. 343/1987, la Corte Costituzionale ha affidato al Tribunale di Sorveglianza un ampio potere discrezionale, nel senso che ha stabilito con una pronuncia additiva che, dopo la revoca, detto giudice, per determinare il periodo della residua pena detentiva da espiare, dovrà tener conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento soggettivo e oggettivo, durante il corso dell'esperimento. L'intervento del Giudice delle leggi è seguito agli opposti orientamenti giurisprudenziali dell'epoca: quello prevalente, riteneva che la revoca operasse retroattivamente, col ripristino dell'originario rapporto punitivo dal suo inizio; quello minoritario sosteneva doversi scomputare il periodo trascorso in affidamento prima del provvedimento di revoca ovvero (almeno) quello precedente al fatto causativo.Orbene, la Corte Costituzionale non ha preso posizione indicando la ragionevolezza di un automatismo di espansione di un periodo minimo da calcolarsi espiato, ma ha rilevato che si tratta di situazioni discrezionalmente rimesse alla valutazione del giudice di sorveglianza, che può spaziare senza limiti purché la decisione sia sorretta da congrua e coerente argomentazione. 1.2.

Nel caso di specie, il Tribunale ha fatto buon governo dei suddetti principi, atteso che la sopravvenuta adozione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, per la commissione di un ulteriore delitto in materia di stupefacenti nel novembre 2018, costituisce una nuova vicenda valutata in modo logico e plausibile in senso negativo, come un grave ed ulteriore fatto che, se fosse stato conosciuto in precedenza, avrebbe indotto il giudice nel precedente provvedimento del 13.1.2021 a rigettare la richiesta di ammissione all'affidamento in prova, con la conseguenza che è immune dai vizi denunciati la motivazione del Tribunale di revocare ex tunc l'affidamento in prova ai servizi sociali che era stato precedentemente concesso, quando il Tribunale non conosceva ancora il coinvolgimento del condannato nella commissione di un ulteriore reato successivamente scoperto, atteso che nel provvedimento impugnato il giudice ha specificamente argomentato sull'allarmante contesto di criminalità organizzata che emerge da detta nuova ordinanza custodiale per il numero elevato (25) dei soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti, alcuni dei quali indagati per il più grave delitto di cui all'art. 74 T.U. stup., sicché dopo una valutazione complessiva, il giudice ha legittimamente ritenuto l'inesistenza ab initio di un effettivo processo rieducativo, tale da giustificare la revoca ex tunc della misura alternativa alla detenzione; in tal senso, si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Sez. 1 n. 35781 del 27/11/2020 Rv. 280095).

2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricors