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Sentenza — n. 24187/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24187/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24187/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 28 - 30 luglio 2021 il Tribunale di Napoli, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame, presentata da Salvatore Colombini, avverso l'ordinanza in data 10 luglio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del medesimo, indagato per il reato di tentato omicidio, commesso 1'8 luglio 2021. Le persone offese - Anna Marino e la di lei madre Luisa Milone - avevano riferito di essersi trovate, in auto, di fronte all'abitazione del Colombini, il quale, uscito sul balcone, dopo un breve battibecco relativo a precedenti contrasti, aveva esploso alcuni colpi di pistola, che avevano attinto l'auto. Tratto in arresto, il Colombini aveva ammesso il fatto, negando di aver voluto uccidere le donne, ma solo di spaventarle per farle allontanare.

Regesto Legislator

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art. 309 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24187/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

Parole chiave

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tentato omicidio assassinio luogo del reato omicidio colposo sabotaggio indagine per omicidio

Disposizioni normative citate

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art. 309 cod. proc. pen
Con ordinanza in data 28 - 30 luglio 2021 il Tribunale di Napoli, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLOMBINI SALVATORE nato a NAPOLI il 05/12/1999 avverso l'ordinanza del 28/07/2021 del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. )Ah

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 28 - 30 luglio 2021 il Tribunale di Napoli, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha respinto la richiesta di riesame, presentata da Salvatore Colombini, avverso l'ordinanza in data 10 luglio 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nord che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del medesimo, indagato per il reato di tentato omicidio, commesso 1'8 luglio 2021. Le persone offese - Anna Marino e la di lei madre Luisa Milone - avevano riferito di essersi trovate, in auto, di fronte all'abitazione del Colombini, il quale, uscito sul balcone, dopo un breve battibecco relativo a precedenti contrasti, aveva esploso alcuni colpi di pistola, che avevano attinto l'auto. Tratto in arresto, il Colombini aveva ammesso il fatto, negando di aver voluto uccidere le donne, ma solo di spaventarle per farle allontanare.

2. Il difensore di Salvatore Colombini ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria. La difesa aveva prodotto fotografie dei luoghi, dalle quali si poteva avere contezza della notevole distanza tra l'imputato e le signore Marino e Milone e della sua posizione sovra elevata, il che rendeva inevitabile che un colpo di pistola, diretto verso l'asfalto, andasse a colpire l'autovettura delle donne. Inoltre, le riprese video avevano documentato che al momento degli spari solo la Milone era scesa dall'auto, diversamente da quanto affermato dalle testi. Con il secondo motivo si denuncia difetto di motivazione della scelta della misura cautelare, avendo il Tribunale non considerato la possibilità di concedere gli arresti domiciliari presso l'abitazione del padre dell'imputato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso propone motivi con contenuto di merito e manifestamente infondati, e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. Quanto alla gravità indiziaria, pacifica la ricostruzione del fatto e l'addebitabilità all'indagato, viene proposta censura motivazionale in relazione al giudizio sulla volontà omicidiaria e quindi sulla qualificazione giuridica del fatto.Sul punto, peraltro, la difesa propone una lettura alternativa dei dati disponibili, dove quanto riferito dall'indagato - di aver esploso i colpi in direzione della sede stradale - è ritenuto verosimile in ragione dello stato dei luoghi, documentato con fotografie, che, per la difesa, rendeva "inevitabile che un colpo andasse ad attingere la macchina".

Si tratta di argomentazione che attiene al merito e sollecita il collegio ad una rivalutazione del fatto, prospettiva che non consentita nel giudizio di legittimità. Con riguardo alla scelta della misura, il secondo motivo si duole dell'omessa valutazione della adeguatezza degli arresti domiciliari presso l'abitazione del padre del l'indagato. Il motivo è manifestamente infondato, avendo il Tribunale espressamente valutato la misura custodiale meno afflittiva, ritenendola non adeguata ad assicurare l'esigenza cautelare in relazione al profilo soggettivo dell'indagato, privo di adeguata capacità di auto controllo.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro