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Sentenza — n. 24186/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 24186/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24186/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 15 febbraio 2021, il Tribunale del riesame di Roma aveva confermato l'ordinanza in data 11 gennaio 2021 con la quale il Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di Roma aveva applicato ad Antonio Reale la misura della custodia in carcere in relazione alle imputazioni provvisorie di partecipazione ad associazione mafiosa (per aver partecipato al sodalizio promosso da Antonio Antinozzi, organizzato da Decoroso Antinozzi e da Agostino Di Franco, che si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati relativi al traffico di stupefacenti, di estorsione, danneggiamento e minaccia, nel territori dei comuni di Santi Cosma e Damiana, Castelforte, Minturno e limitrofi (capo 1), di tentata estorsione pluriaggravata in danno di Enrico Giuliano (capo 17), di partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti (capo A) e di cessioni illecite di sostanze stupefacenti (capi da 4 a 7).

Regesto Legislator

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art. 416 bis cod. pen, art. 623 cod. proc. pen, art. 74 d.P.R. n. 309/1990, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 24186/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Antonio Reale, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 623 cod. proc. pen. Il giudice di rinvio non aveva ottemperato al dovere, imposto dalla sentenza rescindente, di motivare il giudizio sulla gravità indiziaria in ordine alla sussistenza del sodalizio mafioso e alla partecipazione associativa di Antonio Reale. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria in ordine alla sussistenza del sodalizio mafioso.

Parole chiave

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traffico grave di stupefacenti collaboratore della Securitate crimine organizzato riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo precedenti penali rilevanti partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis cod. pen
La Corte di cassazione, sezione quinta, adita con ricorso presentato dal difensore di Antonio Reale, con sentenza in data 8 luglio 2021 ha annullato l'ordinanza limitatamente al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
art. 623 cod. proc. pen
Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 623 cod. proc. pen.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REALE ANTONIO nato a MINTURNO il 12/09/1966 avverso l'ordinanza del 11/08/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 15 febbraio 2021, il Tribunale del riesame di Roma aveva confermato l'ordinanza in data 11 gennaio 2021 con la quale il Giudice delle indagini preliminari dei Tribunale di Roma aveva applicato ad Antonio Reale la misura della custodia in carcere in relazione alle imputazioni provvisorie di partecipazione ad associazione mafiosa (per aver partecipato al sodalizio promosso da Antonio Antinozzi, organizzato da Decoroso Antinozzi e da Agostino Di Franco, che si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati relativi al traffico di stupefacenti, di estorsione, danneggiamento e minaccia, nel territori dei comuni di Santi Cosma e Damiana, Castelforte, Minturno e limitrofi (capo 1), di tentata estorsione pluriaggravata in danno di Enrico Giuliano (capo 17), di partecipazione ad associazione dedita al traffico di stupefacenti (capo A) e di cessioni illecite di sostanze stupefacenti (capi da 4 a 7).

La Corte di cassazione, sezione quinta, adita con ricorso presentato dal difensore di Antonio Reale, con sentenza in data 8 luglio 2021 ha annullato l'ordinanza limitatamente al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. La sentenza rescindente, rilevato che il Tribunale aveva ritenuto l'imputazione relativa all'associazione dedita al traffico di stupefacenti (capo A) assorbita in quella afferente all'associazione di stampo mafioso (capo 1), ha osservato che la posizione di Antonio Reale era riferita, e solo con menzione nell'ultima pagina del provvedimento, all'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, senza che fosse delineato il compendio indiziario specifico a suo carico.

2. Con ordinanza in data 11 agosto - 10 settembre 2021 il Tribunale di Roma, quale giudice del rinvio, ha respinto la richiesta di riesame. Il Tribunale, richiamata e riportata per estesa la motivazione dell'ordinanza genetica, ha rilevato che il compendio indiziario era significativo dell'operatività, con metodo mafioso, nell'ambito di un contesto territoriale limitato a parte della provincia di Latina, di una associazione, storicamente derivata da precedente compagine già oggetto di accertamento giudiziale, facente capo ad Antonio Antinozzi e collegata al sodalizio denominato clan dei casalesi.

Il gruppo era principalmente dedito al traffico di stupefacenti, attività rispetto alla quale, dato il contenuto numero dei sodali, non era individuabile la sussistenza di un nucleo organizzativo, idoneo a dar luogo ad autonomo sodalizio. La condotta associativa di Antonio Reale veniva desunta dal rapporto fiduciario con Antonio Antinozzi, dalla partecipazione ad atti intimidatori, dal ruolo svolto, in talune occasioni, di latore di richieste estorsive, dal coinvolgimento nel traffico di stupefacenti. In particolare, Reale svolgeva, nella fase di acquisto delle forniture, il ruolo infungibile di assaggiatore e tagliatore di cocaina, ed era anche attivo nello spaccio, come desumibile dalle vicende che riguardano le imputazioni elevate nel procedimento.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Antonio Reale, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 623 cod. proc. pen. Il giudice di rinvio non aveva ottemperato al dovere, imposto dalla sentenza rescindente, di motivare il giudizio sulla gravità indiziaria in ordine alla sussistenza del sodalizio mafioso e alla partecipazione associativa di Antonio Reale. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio sulla gravità indiziaria in ordine alla sussistenza del sodalizio mafioso.

Il Tribunale aveva ritenuto che il sodalizio fosse operativo sia nel campo delle estorsioni sia nel settore del traffico di stupefacenti. Peraltro, ha escluso che la organizzazione del traffico di stupefacenti fosse elemento sintomatico di un'autonoma compagine associativa ed ha ritenuto che il scidalizio mafioso fosse caratterizzato da interscambiabilità di ruoli. La motivazione era dunque contraddittoria, laddove aveva ritenuto che nel traffico di stupefacenti i sodali operassero con suddivisione di ruoli, mentre il sodalizio mafioso fosse in realtà privo di una rigida divisione di ruoli.

Il Tribunale non aveva motivato la gravità indiziaria in relazione alla partecipazione associativa di Reale, e non aveva specificato se e quali ruoli avesse, la stabilità e il profilo soggettivo.

4. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso ha contenuto generico e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. I motivi di ricorso, che denunciano, da una parte, l'inosservanza delle ragioni che avevano determinato l'annullamento e, dall'altra, il difetto di motivazione in ordine alla gravità indiziaria sulla sussistenza dell'associazione di stampo mafioso e alla partecipazione ad essa di Antonio Reale, sono collegati, essendo stato l'annullamento disposto per difetto di motivazione, e vanno esaminati congiuntamente.

La censura motivazione, come indicato, riguarda il giudizio sulla gravità indiziaria inerente alla sussistenza del sodalizio mafioso di cui al capo 1 e alla condotta di partecipe ascritta al ricorrente Reale. Il ricorso, peraltro, non si confronta con la motivazione dell'ordinanza del Tribunale, che ha condiviso e riportato ampi passaggi dell'ordinanza genetica, e, in particolare, non deduce che il Tribunale, motivando principalmente per relationem, avrebbe pretermesso di considerare specifiche doglianze proposte con la richiesta di riesame ovvero con memoria tempestivamente depositata nel relativo giudizio.

Con riguardo alla sussistenza dell'associazione di stampo mafioso, la difesa si limita ad argomentare in relazione all'assunto, fatto proprio dal Tribunale, secondo il quale l'attività di spaccio di stupefacenti sarebbe stata svolta senza alcuna struttura organizzativa, accertamento dal quale, secondo la difesa, doveva conseguire il giudizio di insussistenza di qualsiasi struttura associativa. Sul punto, si deve rilevare che si tratta di argomento di merito che non tiene conto che, quando il traffico di stupefacenti sia oggetto dell'attività associativa e rappresenti una branca di tale attività, il concorso formale tra associazione "generica" o di stampo mafioso e l'associazione delineata dall'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 presuppone, in fatto, che il traffico di stupefacenti sia gestito da un'associazione finalizzata al traffico stesso, appositamente costituita e diretta dai componenti dell'associazione mafiosa, laddove, invece, al traffico di stupefacenti non sia preposta una struttura organizzativa specifica non ricorre concorso di reati ( Sez.

U, n. 1149 del 25/09/2008, Magistris, Rv. 241883). L'assunto del Tribunale, relativo all'assorbimento del reato associativo speciale in quello mafioso, che dovrà essere sottoposto a vaglio nella fase di cognizione, non risulta, nella presente fase cautelare, incompatibile, ed è anzi sorretto da argomentazioni logico-giuridiche corrette, con il giudizio in ordine alla gravità indiziaria della fattispecie di associazione di stampo mafioso.Con riguardo all'accertamento della partecipazione di Antonio Reale all'associazione di stampo mafioso, il ricorso deduce che l'ordinanza "non ha indicato gli elementi indiziari dai quali abbia desunto la partecipazione del reale Antonio alla riferita astratta associazione, né, quindi, i suoi eventuali compito, ruolo, funzione all'interno della stessa, né la stabilità e l'essenzialità della sua partecipazione, anche sotto il profilo psicologico della finalità della condotta del singolo a a migliorare e a rafforzare e a potenziare la capacità intimidatoria dell'associazione sul territorio di riferimento".

Viene completamente pretermesso il confronto con la motivazione data dai giudici del merito cautelare, che hanno ritenuto, innanzitutto, Antonio Reale soggetto che aveva il compito di sottoporre a controllo di qualità lo stupefacente da acquistare e, quindi, di tagliare e confezionare le dosi destinate al mercato; inoltre, l'indagato risulta coinvolto sia nell'attività di spaccio al minuto sia in condotte estorsive. La partecipazione a reati fine del sodalizio viene, poi, letta unitamente al dato relativo al rapporto personale e fiduciario esistente tra l'indagato e il capo Antonio Antinozzi, giungendo così a formulare, con motivazione che la difesa non considera, il giudizio sulla gravità indiziaria specifica alla posizione di Antonio Reale.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

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