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Sentenza — n. 24022/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against early release denial due to serious disciplinary infraction indicating lack of reintegration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24022/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Salvatore Mancuso's appeal against the denial of early release, upholding the lower tribunal's decision based on a serious disciplinary violation. Mancuso argued that the tribunal failed to consider his overall positive conduct and properly motivated the rejection by focusing solely on a single incident. The court ruled that the gravity of the disciplinary offense, involving refusal to move rooms and opposition to administrative decisions, validly demonstrated a lack of genuine participation in the reintegration process.

Regesto Legislator

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Art. 176 c.p.p.; ai fini della liberazione anticipata, le infrazioni disciplinari gravi devono essere valutate nel loro complesso come indici di mancata adesione all'opera risocializzante, non potendo un singolo illecito annullare comportamenti positivi continuativi.

Parole chiave

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early release denial disciplinary infraction reintegration process prison conduct evaluation Cassation appeal dismissal revoca della sospensione condizionale liberazione condizionale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 176 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Rv. 277497
Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Rv. 271595
277497; v., anche, Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Rv. 271595;
Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Rv. 250311
Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Rv. 250311 -.
Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, Rv. 279745
Sez. 1, n. 758 del 22/10/2013, dep. 2014, Rv. 258396
Sez. 1, n. 758 del 22/10/2013, dep. 2014, Rv. 258396 -.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANCUSO SALVATORE nato a LIMBADI il 23/06/1967 avverso l'ordinanza del 09/11/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere GIMSEPPE SANTALUCIAb L !ette/te le conclusioni del PG cLJÀ.;.t&) Fkki (41114 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato il reclamo di Salvatore Mancuso avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza ha rigettato la richiesta di liberazione anticipata per il semestre dal 30 aprile al 29 ottobre 2019. Il 5 luglio 2019 il detenuto ha tenuto una condotta irregolare, oggetto di rapporto disciplinare, essendosi opposto allo spostamento di camera disposto per ragioni di opportunità penitenziaria, con conseguente irrogazione della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune per quindici giorni. La gravità dell'episodio, compiutamente accertato, è indice di mancata partecipazione al percorso rieducativo.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso Salvatore Mancuso, al quale è stata notificata il 15 novembre 2021 facendo dichiarazione di impugnazione il successivo 20 novembre con contestuale nomina del difensore, avv.to A. Sola per la redazione dei motivi. L'avv.to Sola ha proposto atto di impugnazione depositato al Tribunale di sorveglianza il 3 dicembre successivo. Il difensore ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Tribunale ha omesso di considerare il comportamento tenuto nel semestre di riferimento oltre che il comportamento complessivo nel lunghissimo periodo di carcerazione e si è focalizzato su un episodio.

Salvatore Mancuso invero ha dimostrato adesione alle proposte di attività trattamentali e ha pure ottenuto la remissione del debito. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione perché il Tribunale non ha spiegato le ragioni del giudizio negativo soffermandosi sulla considerazione di un episodio, il rifiuto di trasferirsi di camera e il rifiuto di presentarsi dinnanzi al Consiglio di disciplina. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale di sorveglianza ha compiutamente argomentato in ordine alla infrazione disciplinare occorsa nel semestre di riferimento, che ha comportato, in ragione della gravità dell'addebito, la sanzione della esclusione dalle attività in comune per quindici giorni. 1 A Ha in particolare apprezzato, con logica e congrua motivazione, la sussistenza delle ragioni per le quali quella infrazione disciplinare si atteggia ad indice di mancata partecipazione al percorso rieducativo, seppure non abbia espressamente menzionato altri aspetti del comportamento tenuto dall'interessato nel semestre per il quale ha negato il beneficio.

3. Non è ora in dubbio la validità del principio di diritto per il quale "ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera risocializzante, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto" - Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Rv. 277497; v., anche, Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Rv. 271595;

Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Rv. 250311 -. Quel che però va congiuntamente affermato è che, a fronte di un illecito disciplinare di una consistente gravità, compiutamente accertato e riesaminato nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi per coglierne indici rilevanti ai fini del diverso giudizio in punto di liberazione anticipata, le valutazioni del Tribunale in termini di "apprezzabile gravità del comportamento" - fl. 2 dell'ordinanza - sono inequivocamente espressive di una lettura complessiva della condotta dell'interessato nell'ambito del semestre di riferimento, connotato dalla consumazione dell'illecito.

In quest'ambito ricostruttivo non è superfluo rammentare il principio di diritto per il quale "ai fini della concessione della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce una sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, la quale va, invece, desunta da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati" - Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, Rv. 279745;

Sez. 1, n. 758 del 22/10/2013, dep. 2014, Rv. 258396 -.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorre