Italian court dismisses appeal against prison sentence reduction revocation due to new serious crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Salvatore Macrì against the revocation of his early release periods. The defense argued that the lower court relied on an invalid automatic deduction from an appellate judgment regarding his membership in the 'Ndrangheta, ignoring specific behavioral evidence. The court held that the revocation was justified by Macrì's commission of severe mafia and drug trafficking crimes during his sentence, which objectively undermined his reintegration progress.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168 c.p.s.; Art. 170 c.p.s.: The revocation of early release is legally sound when the prisoner commits serious crimes during execution, as such conduct objectively negates the reintegration benefits without requiring explicit analysis of all favorable indicators.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MACRI SALVATORE nato a CROTONE il 24/07/1972 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA• Ive_ti ..tep/z ek te le co clusioni del G/ ).1 41" , N , Itt zi d, , 1«,,,,,A l,'o u N isrPro . Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato vari periodi di liberazione anticipata concessi con provvedimenti assunti dal 1994 al 2005 a Salvatore Macrì, in quanto questi è stato condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso e di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, commessi dal 1990 al 7 giugno 2011 e dunque nel corso dell'esecuzione e in un periodo successivo ai provvedimenti di concessione dei giorni di liberazione anticipata.
Pur dopo la concessione delle riduzioni di pena, Salvatore Macrì ha continuato a commettere delitti gravi e a rimanere stabilmente inserito nell'associazione 'ndrangheta, dimostrando una significativa inversione di tendenza nell'adesione all'opera rieducativa, sconfessata proprio dalla sua condotta.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Salvatore Macrì, che ha dedotto vizio di violazione di legge. L'ordinanza impugnata si è avvalsa di inammissibili automatismi perché la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 3 aprile 2012, richiamata nel provvedimento di revoca, non autorizza le conclusioni a cui il Tribunale è giunto. Essa, infatti, non indica il tempo di adesione di Salvatore Macrì all'associazione criminosa e pertanto, in assenza di fondate certezze, non può meccanicamente dedursi che questi sia stato coinvolto sin dall'inizio nella compagine associativa e che abbia preso parte alla stessa ininterrottamente, sino alla cessazione dell'accertato reato associativo.
Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto piuttosto valutare la complessiva condotta, l'evoluzione della personalità, l'adesione al trattamento penitenziario e i risultati conseguiti in relazione al programma di rieducazione. Non sono invece state acquisite, e quindi non sono state valutate, la relazione sull'osservazione della personalità, la documentazione relativa alla condotta tenuta nel corso della fruizione dei benefici penitenziari e delle attività lavorative all'interno del carcere.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.2. Il Tribunale non si è affidato, come invece denunciato dal ricorrente, ad alcun inaccettabile automatismo ma ha preso atto della condanna di Salvatore Macrì per reati di spiccata gravità, commessi nel corso dell'esecuzione e successivamente ai provvedimenti di concessione dei giorni di liberazione anticipata. Salvatore Macrì è stato condannato per reati associativi, specificamente per associazione di tipo mafioso e per associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, per fatti commessi sin dal 1990 e con permanenza cassata alla data della pronuncia della sentenza di primo grado, intervenuta il 7 giugno 2011.
Il Tribunale, del resto, non ha omesso di analizzare, con il necessario approfondimento, l'arco temporale di commissione dei fatti associativi, al di là del dato formale della cessazione della permanenza con la pronuncia della sentenza di primo grado, e ha evidenziato che la partecipazione associativa si è sicuramente concretizzata almeno sino al 2007 in riferimento ai traffici di sostanze stupefacenti "con sequestro di sostanze nell'agosto 2006 e per le dichiarazioni di collaboratori..." (fl. 2 dell'ordinanza impugnata). I rilievi sul punto mossi dal ricorrente sono, per questa parte, generici, perché non si confrontano con le specifiche deduzioni dell'ordinanza, che ha dato atto di aver esaminato, secondo gli accertamenti compiuti in sede penale, il profilo della permanenza del vincolo associativo nel periodo interessato dai giorni di liberazione anticipata poi revocata.
3. I fatti criminosi accertati sono di spiccata gravità e questo dato oggettivo ben spiega le ragioni che hanno indotto alla decisione di revoca, la cui motivazione non può dunque dirsi né carente né illogica o contraddittoria. È deduzione del tutto congruente alle premesse che la commissione di fatti criminosi così gravi abbia avuto una significativa incidenza sull'opera di rieducazione e abbia fortemente ridimensionato, se non annullato, il grado di recupero fino a quel momento manifestato - cfr., Sez. 1, n. 16784 del 07/04/2010, Rv. 246946; Sez. 1, n. 45342 del 10/09/2019, Rv. 277789 -, senza che sia necessario, ai fini della completezza della motivazione, che si dia espressamente conto della recessività di eventuali altri indici, invece favorevoli all'interessato, desumibili dai semestri detentivi di riferimento.
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 24 magg