Cassation appeal dismissed due to lack of interest after sentence completion and release.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had already completed her sentence and been released before the judgment. The appellant argued that the surveillance tribunal erred in revoking her home detention without considering less severe alternatives. The court ruled that since the legal interest in challenging the measure vanished upon release, the appeal lacked standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When a convicted person is released after completing their sentence prior to the cassation appeal, the appeal becomes inadmissible due to the subsequent lack of legal interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RONCHI ERMINIA nata a VENEZIA il 25/02/1950 avverso l'ordinanza del 06/10/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo; lette le conclusioni del PG, Domenico Angelo Raffaele Seccia, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare nei confronti della condannata Erminia Ronchi, in quanto la stessa era stata raggiunta medio tempore da richiesta di rinvio a giudizio per un nuovo reato, della stessa indole di quello per cui era in espiazione (detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente), e, per di più, commesso nel corso dell'espiazione stessa.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite dei difensore, con i seguenti motivi. (f2_, Con il primo motivo deduce che il magistrato di sorveglianza, nel disporre la provvisoria sospensione della misura, ha esercitato un potere discrezionale d'urgenza, di cui non sussistevano nel caso in esame i presupposti. Con il secondo motivo deduce che il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la revoca della misura, non avrebbe valutato le ulteriori alternative previste dalla norma, quale la possibilità di trasformare la misura alternativa in altra più afflittiva di quella in essere, ma comunque non carceraria.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Domenico Angelo Raffaele Seccia, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Negli atti del fascicolo trasmesso dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato risulta, infatti, che la ricorrente ha terminato l'espiazione della pena il 11 novembre 2021,e,risulta anche che la stessa in pari data è stata rimessa in libertà. La giurisprudenza di legittimità ha già affermato che in situazioni, quale quella in esame, in cui, dopo la presentazione del gravame e prima del giudizio di legittimità, il condannato sia stato rimesso in libertà per l'avvenuta espiazione della pena, il ricorso per cassazione incardinato dal condannato diventa inammissibile, per carenza d'interesse (Sez. 5, Sentenza n. 2552 del 11/12/2020, dep. 2021, Leonardi, Rv. 280171).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna della ricorrente alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 1, Sentenza n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma,