Sentenza — n. 23983/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASNI JAMAL nato il 11/03/1980 avverso l'ordinanza del 19/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; I ette/serrate le conclusioni del PG i< • t Q.),)-0."-A-k- c-ak- t‘ —o pt.“ IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 19 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata proposto nell'interesse di Asni Jamal (diniego relativo ai semestri intercorsi tra luglio 2005 e luglio 2006). In motivazione si evidenzia che Asni ha commesso una ulteriore condotta illecita (spaccio di stupefacenti) fino al 12 luglio del 2007, oggetto di accertamento definitivo. Si tratta di una condotta di consistente gravità, tale da denotare la adesione solo apparente al percorso di risocializzazione, pure in assenza di rilievi durante la detenzione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23983/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta, pertanto, di valutazione in fatto non implausibile e sorretta in modo coerente dal percorso motivazionale, il che comporta la inammissibilità del ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASNI JAMAL nato il 11/03/1980 avverso l'ordinanza del 19/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI; I ette/serrate le conclusioni del PG i< • t Q.),)-0."-A-k- c-ak- t‘ —o pt.“ IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 19 gennaio 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata proposto nell'interesse di Asni Jamal (diniego relativo ai semestri intercorsi tra luglio 2005 e luglio 2006). In motivazione si evidenzia che Asni ha commesso una ulteriore condotta illecita (spaccio di stupefacenti) fino al 12 luglio del 2007, oggetto di accertamento definitivo. Si tratta di una condotta di consistente gravità, tale da denotare la adesione solo apparente al percorso di risocializzazione, pure in assenza di rilievi durante la detenzione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - Asni Jamal, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Il ricorrente evidenzia il buon comportamento tenuto durante il periodo detentivo e reputa non congruamente apprezzata la gravità della condotta posteriore, in ragione del principio della 'semestralizzazione' delle valutazioni da operarsi per l'ammissione al (247 beneficio. Si sostiene, in altre parole, che la condotta posteriore può rappresentare elemento negativo di valutazione solo se risulti di particolare gravità.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Secondo il preferibile insegnamento di questa Corte (ex multis Sez. I n.11597 del 28.2.2013, rv 255406) il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche sulla valutazione dei semestri anteriori. Occorre però che si tratti di una condotta di consistente gravità, tanto da lasciar ragionevolmente dedurre una mancata (meramente apparente) partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche nei periodi antecedenti a quello cui la condotta si riferisce.
Tale giudizio esige una puntuale motivazione in ordine ai connotati di gravità concretamente ravvisati nei fatti ai quali viene attribuita valenza negativa retroattiva.L'insegnamento di cui sopra spiega i suoi effetti lì dove la condotta negativa - successiva alla maturazione dei diversi semestri - sia rappresentata da un fatto costituente reato, fermo restando il divieto - nel settore in parola - di ogni automatismo teso a rapportare la cancellazione di benefici penitenziari (in essere o maturati) alla commissione di un fatto di reato (c.Cost. n. 186 del 23.5.1995).
E' pertanto evidente che la realizzazione di un reato, espressione di comportamento antisociale, può disvelare anche con portata retroattiva la mancata adesione all'opera risocializzante e tale apprezzamento - specie in situazioni ove è dato cogliere l'esistenza di un apprezzabile intervallo temporale tra la condotta illecita e la detenzione pregressa - va effettuato sempre in concreto, attraverso la verifica dell'entità del reato, del suo contesto di produzione e la comparazione di tali dati con la condotta tenuta durante i semestri di detenzione. 3.2 Ora, nel caso in esame il Tribunale di Sorveglianza ha concretamente apprezzato la gravità del reato commesso, tale da rendere - con valutazione in fatto - meramente apparente l'adesione all'opera di risocializzazione nel precedente periodo detentivo.
Si tratta, pertanto, di valutazione in fatto non implausibile e sorretta in modo coerente dal percorso motivazionale, il che comporta la inammissibilità del ricorso. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 22 febbraio 2022 Il Con