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Sentenza — n. 23982/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals by co-defendants for procedural delays and generic arguments regarding sentencing and necessity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23982/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment against two defendants while declaring the third defendant's appeal inadmissible. The court ruled that appeals filed by Farid Shalaby Ahmed and Abnibrahim Ashraf were untimely due to a procedural delay in filing, whereas Ezet Mahammed Al Jeraz Mahammed's appeal was rejected for lacking specific factual allegations regarding necessity and generic complaints about sentencing. Consequently, the first-instance conviction stands for the first two defendants, and the third defendant is ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; Art. 54 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals must be filed within strict statutory deadlines, and defenses regarding necessity require specific factual allegations rather than generic assertions, while sentencing discretion based on individual culpability is not subject to re-examination on appeal.

Parole chiave

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procedural delay statute of limitations state of necessity generic defenses sentencing discretion inadmissible appeal joint liability diritto di traduzione

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
Art. 12 cod. pen.
Ha, in proposito, sostenuto che le aggravanti previste dai commi 3 e 3- bis dell'art. 12 d.lgs.
Art. 54 cod. pen.
pen., con riferimento all'omessa concessione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.".
Art. 133 cod. pen.
d.lgs. n. 286 del 1998
b), d.lgs. n. 286 del 1998, loro ascritto al capo 2 della rubrica, esclusa la ricorrenza della circostanza aggravante dell'avere commesso il fatto con l'uso delle armi, e, conseguentemente, li condannava alla pena di anni otto di reclusione ed C.
artt. 110 cod. pen
Con sentenza del 24 luglio 2020, la Corte di Assise di Agrigento dichiarava Farid Shalaby Ahmed, Abnibrahim Ashraf ed Ezet Mahammed Al Jeraz Mahammed responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
art. 512-bis cod. proc. pen
Quanto alla posizione di Ezet Mahammed Al .Jeraz Mahammed, le due sentenze di merito ritenevano che plurimi fossero gli elementi probatori a sostegno dalla sua responsabilità, emergenti dalle attendibili dichiarazioni rese da alcuni migranti, acquisite ai sensi dell'art. 512-bis cod.
art. 143 cod. proc. pen
art. 192 cod. proc. pen
pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; travisamento delle prove dichiarative e documentali rilevanti e decisive ai fini della sentenza; violazione dell'art.
art. 533 cod. proc. pen
pen.; travisamento delle prove dichiarative e documentali rilevanti e decisive ai fini della sentenza; violazione dell'art. 533 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609
Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790
3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass.
Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889
4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560).
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FARID SHALABY AHMED(N.01/05/1995) nato il 10/01/1995 ABNIBRAHIM ASHRAF nato il 02/08/1979 EZET MAHAMMED AL JEZAR MAHAMMED nato il 15/02/1995 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; l'avvocato AVERSA ANNA del foro di MESSINA in difesa di ABNIBRAHIM ASHRAF e EZET MAHAMMED AL JEZAR MAHAMMED, anche quale sostituto processuale, giusta nomina inviata a mezzo pec, degli avvocati PECORARO ANTONIO del foro di AGRIGENTO in difesa di FARID SHALABY AHMED(N.01/05/1995) e PECORARO CINZIA del foro di AGRIGENTO in difesa di FARID SHALABY AHMED(N.01/05/1995) e ABNIBRAHIM ASHRAF, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 luglio 2020, la Corte di Assise di Agrigento dichiarava Farid Shalaby Ahmed, Abnibrahim Ashraf ed Ezet Mahammed Al Jeraz Mahammed responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, commi 3 lett. a), b), c) e d), 3-bis e 3 -ter, lett. b), d.lgs. n. 286 del 1998, loro ascritto al capo 2 della rubrica, esclusa la ricorrenza della circostanza aggravante dell'avere commesso il fatto con l'uso delle armi, e, conseguentemente, li condannava alla pena di anni otto di reclusione ed C. 4.650.000,00 di multa, ciascuno, oltre che alle pene accessorie di legge; ordinava, altresì, l'espulsione di predetti dal territorio dello Stato dopo l'espiazione della pena.

2. Con pronuncia resa il 30 giugno 2021, la Corte di Assise di appello di Palermo, dichiarava inammissibili gli appelli proposti nell'interesse di Farid Shalaby Ahmed e Abnibrahim Ashraf e, per l'effetto, ordinava l'esecuzione della decisione di primo grado nei confronti dei predetti; confermava la decisione impugnata nei confronti di Ezet Mahammed Al .Jeraz Mahammed. A ragione della decisione assunta nei confronti dei primi due imputati, la Corte di Assise di appello riteneva che gli atti di appello proposti nell'interesse dei predetti fossero tardivi perché depositati il 4.1.2021 (il termine di quarantacinque giorni per il deposito dell'impugnazione, decorrente dal giorno di scadenza di quello disposto con la sentenza per il deposito della motivazione di primo grado, era, infatti, scaduto il precedente 6 dicembre 2020).

Aggiungeva che doveva trovare applicazione il principio di diritto fissato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere l'imputato in termini"; e che dalla consultazione degli atti, non risultava che gli imputati (o i loro difensori) avessero chiesto la traduzione della sentenza nella lingua a loro nota e neppure che il giudice di primo grado avesse mai disposto al riguardo.

Quanto alla posizione di Ezet Mahammed Al .Jeraz Mahammed, le due sentenze di merito ritenevano che plurimi fossero gli elementi probatori a sostegno dalla sua responsabilità, emergenti dalle attendibili dichiarazioni rese da alcuni migranti, acquisite ai sensi dell'art. 512-bis cod. proc. pen., dalle dichiarazioni testimoniali degli agenti di polizia giudiziaria, dagli esiti degli accertamenti tecnici eseguiti sul telefono cellulare in uso all'imputato, che avevano consentito l'estrapolazione di alcuni messaggi di significativo contenuto accusatorio, dalle dichiarazioni dell'imputato Mohamed Shahalom, che aveva accusato gli altri tre prevenuti di avere condotto il barcone durante la traversata, dalla circostanza che l'imputato fosse stato trovato in possesso di una somma di denaro, dovendosi, al contrario, reputarsi non credibili le giustificazioni offerte dal prevenuto circa il possesso del citato telefono cellulare.

3. Avverso la sentenza della Corte territoriale, hanno proposto ricorso per cassazione, con distinti atti di impugnazione, i difensori di fiducia di Farid Shalaby Ahmed, Abnibrahim Ashraf ed Ezet Mahammed Al Jeraz Mahammed.

4. L'avv. Antonio Pecoraro, in difesa di Farid Shalaby Ahmed, e l'avv. Cinzia Pecoraro, in difesa di Abnibrahim Ashraf, hanno censurato la sentenza impugnata per "violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento agli artt. 143 e 178 lett.

c) cod. proc. pen., nonché dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen.". Secondo la difesa degli imputati, la sentenza sarebbe viziata da nullità insanabile dovendo la pronuncia di primo grado essere tradotta nella lingua nota ai propri assistiti, che, peraltro, avevano partecipato al processo affiancati da un interprete; posto che il diritto alla traduzione degli atti nella propria lingua, previsto dall'art. 143 cod. proc. pen., è uno degli ineludibili portati processuali dei principi sovrannazionali e costituzionali, che richiedono leale evocazione e consapevole partecipazione dell'accusato al processo, nonché dello stesso diritto di difesa, non sarebbe condivisibile l'affermazione della Corte di Assise di appello secondo cui si procede alla traduzione della sentenza solo se l'imputato o il difensore ne facciano richiesta; inoltre, nel caso di specie, la violazione di legge sarebbe ancora più macroscopica atteso che la traduzione era stata disposta (in data 20.12.2020 era stato, infatti, conferito incarico in tal senso a un traduttore) e la notifica della sentenza tradotta (depositata il 31.3.2021) era stata effettuata ai due citati imputati 1'1.4.2021, sicché da quest'ultima data andava calcolato il termine per proporre l'impugnazione; conseguentemente, allorché erano stati depositati gli appelli, detto termine non era ancora spirato.

5. L'avv. Anna Aversa, in difesa di Ezet Mahammed Al Jeraz Mahammed, nell'atto di ricorso a sua firma, ha formulato quattro distinti motivi di impugnazione. 5.1. Con il primo motivo, ha dedotto violazione di legge e carenza di motivazione ex art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; travisamento delle prove dichiarative e documentali rilevanti e decisive ai fini della sentenza; violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. in tema di affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.Secondo la difesa, la sentenza impugnata non avrebbe affrontato le specifiche censure proposte con l'atto di appello, con le quali era stato evidenziato che nessuno dei dichiaranti avesse mai riferito che aver visto l'imputato alla guida dell'imbarcazione, nemmeno coloro che erano collocati nella parte superiore dell'imbarcazione, vicino alla cabina di pilotaggio; la citata pronuncia avrebbe "reiterato il travisamento delle dichiarazioni" indicate nella sentenza di primo grado, "alterando, al pari dei giudici di prime cure, il significato letterale delle deposizioni" (Arega Hmra, pur riferendo di non avere avuto modo di vedere chi fosse alla guida dell'imbarcazione, aveva, poi, dichiarato di riconoscere l'imputato nelle fotografie come soggetto non seduto tra i migranti e neppure presente nella capanna dove la dichiarante aveva alloggiato prima dell'imbarco; secondo la Corte la predetta avrebbe, invece,, riconosciuto l'imputato come uno dei soggetti alla guida dell'imbarcazione; le dichiarazioni di Tewelrabdar non sarebbero coincidenti, come affermato nell'impugnata sentenza, con quelle di Kidan e Merawi Dawit;

Kidane aveva riferito di non avere visto chi materialmente guidasse l'imbarcazione, riferendo che a condurre l'imbarcazione c'era un egiziano, lo stesso che aveva gettato la bussola a mare in occasione del primo soccorso; aveva qualificato l'imputato come un amico del comandante, identificato nel coimputato Abnibrahim). Sempre secondo la difesa, il ragionamento svolto dalla Corte territoriale con riguardo alle c.d. prove documentali (rinvenimento sulla persona del prevenuto di un telefono cellulare e di cinque banconote da 20 euro) sarebbe errato e viziato tanto da contraddire persino più parti della stessa sentenza; la circostanza che l'imputato avesse effettuato altri viaggi in Italia sarebbe del tutto ipotetica; la Corte, inoltre, avrebbe omesso di argomentare in merito a un grave e clamoroso equivoco in cui erano incorsi i primi giudici che avevano qualificato "Almadar" come un trafficante contattato dall'imputato durante la traversata in mare, mentre si trattava del gestore telefonico libico; "apodittica e approssimativa" sarebbe la motivazione con riguardo alla somma ritrovata in possesso del ricorrente, troppo esigua per essere qualificata come profitto della condotta criminosa. 5.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge, carenza e, in parte, illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., con riferimento all'omessa concessione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.". Secondo la difesa, la motivazione con la quale è stata esclusa la ricorrenza dall'invocato stato di necessità sarebbe illogica oltre che fondata su mere congetture; gli stessi giudici di merito, infatti, avevano assolto l'imputato dal reato associativo contestatogli al capo 1 della rubrica, ritenendo, dunque, che la sua condotta di "scafista" fosse stata del tutto estemporanea; inoltre, sarebbe "verosimile che, in condizioni di pericolo per la vita, per il rischio di affondamento e ribaltamento del natante, coadiuvare il comandante nella gestione e guida dell'imbarcazione, attraverso la risoluzione, unitamente agli altri passeggeri, di problematiche insorte durante la navigazione, è stata una scelta assolutamente necessitata". 5.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 606 lett. b); erroneità e illogicità della motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche". Ha, in proposito, sostenuto che le aggravanti previste dai commi 3 e 3- bis dell'art. 12 d.lgs. n. 286 del 1998 non avrebbero potuto essere poste a carico dell'imputato in quanto riguardavano "condizioni interamente create, predeterminate dagli organizzatori del trasporto, conosciute e conoscibili dai viaggiatori solo dopo il completamento delle operazioni di imbarco (come per esempii il numero finale dei passeggeri) e durante la navigazione (come la scarsezza dei presidi di salvataggio, la scarsezza delle scorte d'acqua)".

Ha, altresì, censurato la decisione impugnata evidenziando che le circostanze generiche sarebbero state negate sulla base di una presunzione (l'avere l'imputato altre volte svolto il ruolo di scafista, essendo inverosimile che tale mansione fosse stata svolta a titolo gratuito) e omettendo di considerare il buon comportamento processuale dell'imputato, che aveva fornito importanti informazioni rispetto agli organizzatori della traversata. 5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., con riferimento all'eccessività della pena inflittagli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti nell'interesse di Farid Shalaby Ahmed e Abnibrahim Ashraf meritano accoglimento per le ragioni che seguono. Risulta dalla consultazione della documentazione allegata agli atti di ricorso di Farid Shalaby Ahmed e Abnibrahim Ashraf che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, la Corte di assise di Agrigento aveva in data 20.12.2020 conferito incarico per procedere alla traduzione della motivazione della decisione di primo grado nella lingua nota agli imputati. Da ciò consegue che, in applicazione del principio di diritto richiamato nella stessa decisione impugnata - secondo cui "la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere l'imputato in termini" (Cass.

Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Rv. 277775 -01) - il termine per proporre appello avverso la stessa sarebbe iniziato a decorrere dall'1.4.2021, data in cui la motivazione della decisione nella lingua nota ai predetti imputati era stata messa a loro disposizione. Conseguentemente, poiché secondo il disposto dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo, quest'ultimo non era scaduto alla data in cui erano stati depositati gli appelli da parte dei rispettivi difensori degli imputati (4.1.2021).

La sentenza impugnata va, quindi, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Palermo, che dovrà procedere a nuovo giudizio.

2. Inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di Ezet Mahammed Al Jeraz Mahammed per quanto di seguito illustrato. Con il primo motivo, il ricorrente - lungi dal denunciare lacune e incongruenze effettivamente esistenti nel percorso argomentativo sviluppato nell'impugnata sentenza - si limita a riproporre, senza prospettare alcun rilevante elemento di novità, questioni già esaminate e decise, con motivazione immune da vizi logici e giuridici. La decisione impugnata ha, infatti, effettuato una particolareggiata disamina delle testimonianze rese dai migranti, dando adeguata risposta alle deduzioni difensive (cfr. pagg. 16 - 18 dell'impugnata decisione), evidenziando, altresì, come le stesse, ritenute assolutamente credibili, in ragione della loro genuinità e coerenza, avessero trovato riscontro in quelle rese dal coimputato Mohammod Shahalom e nella rilevazione nel telefono cellulare, rinvenuto nella disponibilità del ricorrente, di una serie di messaggi dal contenuto inequivoco e dimostrativo del fatto che egli fosse aduso a ricoprire il ruolo di "scafista" (cfr. pagg. 19 - 22), non essendo verosimile la versione resa dall'imputato al fine di giustificare il possesso del citato apparecchio telefonico.

Tale valutazione, assolutamente aderente ai dati procedimentali, resiste alle doglianze difensive con le quali, in buona sostanza, si richiede a questa Corte una diversa "lettura" delle risultanze, non consentita nel presente scrutinio di legittimità, sia in merito alla valutazione delle dichiarazioni dei migranti, sia con riguardo alle altre emergenze investigative. Va, infatti, ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in uno dei difetti enunciati dalla lett.

e) dell'art. 606 cod. proc. pen. e perciò non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente in tesi più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, potendo e dovendo, invece, la Corte accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto a emettere il provvedimento. Anche il denunciato vizio di "travisamento delle prove dichiarative e documentali", da intendersi più propriamente come censura di tipo logico al ragionamento giustificativo del giudice sul punto, è manifestamente infondato atteso che le osservazioni del ricorrente svolgono nella sostanza considerazioni in fatto, tendenti a sostituire la logica motivazione dei giudici di merito con argomentazioni di tipo diverso.

3. Parimenti, inammissibile è il secondo motivo di ricorso, con il quale la decisione impugnata è stata censurata per non avere ritenuto che la condotta dell'imputato fosse da reputarsi scriminata ai sensi dell'art. 54 cod. pen.. Anche tale doglianza è, a giudizio del Collegio, non solo riproduttiva di un profilo di censura già vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con corretti argomenti logico - giuridici (cfr. pagg. 22 - 23 della decisione impugnata), con i quali la difesa non si confronta in maniera puntuale e specifica, ma, altresì, prospetta questioni di merito non consentite nel presente scrutinio di legittimità.

La Corte territoriale ha, inoltre, esattamente interpretato la norma di cui all'art. 54 cod. pen. alla luce della giurisprudenza di questa Corte, sicché non ricorre il denunciato vizio della violazione di legger né sotto il profilo della inosservanza (per non avere il giudice a quo applicato una determinata norma in relazione all'operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della disposizione, ovvero per averla applicata sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie), né sotto il profilo della erronea applicazione.

E' stato, infatti, correttamente evidenziato che, secondo i principi di diritto più volte affermati in sede di legittimità, in tema di stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., "l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente"; ed è stato osservato che, nel caso di specie, le allegazioni difensive sul punto fossero caratterizzate da assoluta genericità e ipoteticità.

4. Quanto al terzo motivo di ricorso, assolutamente generiche sono da ritenersi le doglianze relative alla contestata ricorrenza delle ritenute aggravanti. Quanto, poi, alle censure relative alla mancata concessione in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche, occorre osservare che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, infatti, "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'articolo 133 cod. pen., che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse" (Cass.

Sez. sez. 2, 18 gennaio 2011, n. 3609, RV 249163; conformi: Cass. Sez. 2, 16 gennaio 1996, n. 4790, RV 204768; Cass. Sez. 2, 27 febbraio 1997, n. 2889, RV 207560). Nel caso di specie, la concedibilità all'imputato delle invocate circostanze attenuanti generiche è stata esclusa dai giudici di merito in considerazione dell'entità della condotta posta in essere dal predetto di pari rilevanza ed efficacia causale rispetto a quella fornita dai coimputati, determinata dal fine di lucro, nonché della capacità a delinquere del medesimo, il quale in passato aveva tenuto comportamenti del tipo di quello in contestazione.

Trattasi di motivazione assolutamente sufficiente e congrua, che le censure difensive non sono idonee a disarticolare.

5. Inammissibile è, infine, il quarto motivo di ricorso, perché afferente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in questa sede riproposte senza la necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione assunta dai giudici di merito.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di Ezet Mahammed Al Jeraz Mahammed consegue la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali, nonché — non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Farid Shalaby Ahmed e Abnibrahim Ashraf con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Assise di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso di Ezet Mahammed Al .