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Sentenza — n. 23927/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against provisional home detention order by surveillance magistrate as interim measure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23927/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Svetlana Todorovic's appeal inadmissible regarding a provisional home detention order issued by the Florence surveillance magistrate. The appellant argued the magistrate lacked authority to impose this measure, reserving that power solely for the Tribunal of Surveillance. The court ruled that while the Tribunal has final authority, the surveillance magistrate can issue a provisional order under specific circumstances, which is an interim act not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 47 ter, comma 1-ter e 1-quater Ord. pen.; Art. 684, comma 2 cod. proc. pen.: The surveillance magistrate may issue a provisional order for home detention when detention causes grave prejudice, but such interim measures are not appealable to the Court of Cassation, which reviews only final decisions by the Tribunal of Surveillance.

Parole chiave

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provisional home detention surveillance magistrate authority interim measure appeal Tribunal of Surveillance procedural inadmissibility scarcerazione differimento dell'esecuzione della pena carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

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Art. 47 ter, comma 1-ter Ord. pen.
pen., ne ha disposto la scarcerazione, con applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1, legge 16 luglio 1975, n.
Art. 47 ter, comma 1-quater Ord. pen.
pen., ne ha disposto la scarcerazione, con applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1, legge 16 luglio 1975, n.
Art. 684, comma 2 cod. proc. pen.
Esso ha natura interinale e pertanto, a somiglianza dell'analogo provvedimento previsto, in materia di differimento dell'esecuzione della pena, dall'art. 684, comma 2, cod.
Art. 146 cod. pen.
Svetlana Todorovìc ricorre avverso l'ordinanza del 14 luglio 2021 del Magistrato di sorveglianza di Firenze che, ritenuti sussistenti nei suoi confronti i presupposti per il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 146 cod.
Art. 147 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 146 cod. pen
Svetlana Todorovìc ricorre avverso l'ordinanza del 14 luglio 2021 del Magistrato di sorveglianza di Firenze che, ritenuti sussistenti nei suoi confronti i presupposti per il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 146 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 23261 del 02/04/2001, Bellia
pen., non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del Tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l'applicazione della suddetta misura alternativa (Sez. 1, n. 23261 del 02/04/2001, Bellia, Rv.
Sez. 1 n. 23363 del 11/05/2018, Pillai
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TODOROVIC SVETLANA nato a AVERSA il 14/03/1987 avverso l'ordinanza del 14/07/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/teAk-k-e le conclusioni del PG . P Il Procuratore generale, Francesca Costantini, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Svetlana Todorovìc ricorre avverso l'ordinanza del 14 luglio 2021 del Magistrato di sorveglianza di Firenze che, ritenuti sussistenti nei suoi confronti i presupposti per il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 146 cod. pen., ne ha disposto la scarcerazione, con applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1, legge 16 luglio 1975, n. 354.

2. La ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 47 ter, comma 1 -ter, Ord. pen., perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe in maniera errata applicato la misura alternativa della detenzione domiciliare, nonostante non avesse tale potere, che il legislatore ha concesso solo al Tribunale di sorveglianza a seguito di udienza camerale in contraddittorio tra le partì.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1, Il ricorso è inammissibile. L'art. 47 ter, comma 1-ter, Ord. pen. prevede che, quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen., il Tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite dì cui al comma 1 del medesimo articolo, può disporre l'applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, che può essere successivamente prorogato. Il successivo comma 1 -quater, inoltre, prevede che, nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai commi 01, 1, 1-bis e 1 -ter deve essere rivolta al Magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura; in tal caso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, Ord. pen.

Nel caso di specie, pertanto, il Magistrato di sorveglianza, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, risulta aver provveduto in maniera corretta e in conformità alla predetta disciplina, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per quanto di competenza.Il provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza sulla richiesta di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter, comma 1-quater, Ord. pen., non è, tuttavia impugnabile. Esso ha natura interinale e pertanto, a somiglianza dell'analogo provvedimento previsto, in materia di differimento dell'esecuzione della pena, dall'art. 684, comma 2, cod. proc. pen., non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo questo proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del Tribunale di sorveglianza, con il quale venga disposta o negata l'applicazione della suddetta misura alternativa (Sez. 1, n. 23261 del 02/04/2001, Bellia, Rv. 219175;

Sez. 1 n. 23363 del 11/05/2018 Pillai, Rv. 273145).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa