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Ordinanza — n. 23924/2022 — snpen Generato dall'IA

Court reclassifies prisoner's appeal as a complaint under Art. 69bis Penal Ordinance, remitting case to supervision court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23924/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation reclassified the prisoner's appeal from a cassation petition to a complaint under Article 69bis of the Penal Ordinance. The applicant argued that the supervision judge ignored a new residence address and positive personality assessment results. The court ruled that the special procedure for early release excludes the contested hearing, making the initial inadmissibility decision appealable only via complaint, not cassation.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 5 legge 26 novembre 2010 n. 199; Art. 69 bis Ord. pen.: The special procedure for early release excludes the contested hearing, rendering a de plano inadmissibility decision appealable only via complaint under Art. 69bis, not cassation.

Parole chiave

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early release procedure penal supervision court complaint qualification cassation jurisdiction contradictory hearing exclusion domicilio anteriore domanda di revisione dell'asilo rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 5 della legge 26 novembre 2010, n. 199
Salvatore Genna impugna l'ordinanza del 31 agosto 2021 del Magistrato di sorveglianza di Agrigento, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta con la quale era stata richiesta ai sensi dell'art. 1 legge 26 novembre 2010, n.
Art. 69 bis Ord. pen.
il reclamo ex art. 69 bis Ord. pen. proposto da Genna come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti.
Art. 668 cod. proc. pen.
Art. 678 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 36235 del 25/01/2017, Santin
69 bis, comma terzo, Ord, pen., e non mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 36235 del 25/01/2017, Santin, Rv.
Sez. 1, n. 19307 del 9/06/2020, Bul Manuel
270717; Sez. 1, n. 19307 del 9/06/2020, Bul Manuel, Rv, 279317).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENNA SALVATORE nato a ERICE il 29/06/1994 avverso l'ordinanza del 31/08/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; lette/sgAtite le conclusioni del PG Il Procuratore generale, Stefano Tocci, chiede la riqualificazione del ricorso in reclamo ex art. 69 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, con restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza quale giudice competente.

RITENUTO IN FATTO

1. Salvatore Genna impugna l'ordinanza del 31 agosto 2021 del Magistrato di sorveglianza di Agrigento, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta con la quale era stata richiesta ai sensi dell'art. 1 legge 26 novembre 2010, n. 199 l'esecuzione domiciliare della pena di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani. Il Magistrato di sorveglianza ha evidenziato che una medesima richiesta era stata già rigettata con provvedimento del 5 luglio 2021 e che l'interessato non aveva allegato alcun nuovo motivo.

2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, nella nuova istanza, era stato indicato un domicilio diverso da quello indicato nella precedente richiesta. Il giudice di merito, inoltre, non avrebbe tenuto conto dei nuovi risultati positivi scaturiti a seguito dell'osservazione e della valutazione della personalità del condannato nel periodo di detenzione, alla luce della sua resipiscenza.

3. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo, con provvedimento dell'Il novembre 2021 ha riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. il reclamo ex art. 69 bis Ord. pen. proposto da Genna come ricorso per cassazione, evidenziando che la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale ha trasmesso gli atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Assumono rilievo preliminare le questioni, strettamente connesse, della qualificazione giuridica della impugnazione proposta dal condannato e della competenza del giudice ad quem.

2. La Corte ritiene che la qualificazione giuridica del proposto reclamo effettuata dal Tribunale di sorveglianza non è condivisibile, posto che, così come già è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di liberazione anticipata, non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., che governa il procedimento di sorveglianza in generale e che impone l'attivazione del contraddittorio tra le parti e la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, per dare modo alle stesse parti di partecipare e di interloquire.

Tale disciplina, inoltre, impone che, nel caso in cui l'istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia manifestamente infondata, per difetto delle condizioni di legge, il relativo decreto di inammissibilità adottato de plano dal Magistrato di sorveglianza sia impugnabile solo per mezzo di ricorso per cassazione. Nel caso in esame, invece, trova applicazione la norma speciale di cui all'art. 69 bis Ord. pen., in forza del richiamo operato dall'art. 1, comma 5, della legge 26 novembre 2010, n. 199 che prevede che sia escluso il rito della camera di consiglio partecipata, poiché il contraddittorio è solo eventuale e differito, essendone contemplata l'instaurazione solo in caso di impugnazione mediante reclamo.

Di conseguenza, il provvedimento di inammissibilità pronunciato de plano dal Magistrato di sorveglianza è impugnabile con reclamo al Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 69 bis, comma terzo, Ord, pen., e non mediante ricorso per cassazione (Sez. 1, n. 36235 del 25/01/2017, Santin, Rv. 270717; Sez. 1, n. 19307 del 9/06/2020, Bul Manuel, Rv, 279317).

3. In forza di quanto sopra, la Corte qualifica l'impugnazione di Genna come reclamo ex art. 69 bis Ord. pen. e trasmette gli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorvegli