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Sentenza — n. 23921/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to specify prosecution request details.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23921/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground cited was a generic violation of Article 168(2) of the Penal Code without specific justification. The applicant argued a discrepancy between the prosecution's request and the court's decision regarding the revocation of conditional sentence suspension. The court rejected this as insufficient, noting the revocation was legally sound based on a new conviction exceeding the statutory limit, and ordered the applicant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 168 n. 2 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the exact request of the public prosecutor alleged to have been misinterpreted by the executing judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds conditional sentence penal code violation public prosecutor request court costs executing judge revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168 n. 2 cod. pen.
Con l'unico motivo viene denunciata violazione dell'art. 168 n. 2 cod. pen. avendo il giudice dell'esecuzione provveduto in termini diversi dall'istanza del pubblico ministero.
Art. 163 cod. pen.
pen., essendo sopravvenuta, nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio, condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che supera il limite previsto dall'art. 163 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
art. 163 cod. pen
pen., essendo sopravvenuta, nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio, condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che supera il limite previsto dall'art. 163 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRI CATERINA ALESSANDRA nato a MILANO il 12/07/1954 avverso l'ordinanza del 03/06/2021 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; lette le conclusioni del PG dott. Felicetta Marinelli che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 6 agosto 2021 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Caterina Alessandra Ferri con sentenza in data 8 novembre 2019, irrevocabile il 26 maggio 2020, del Tribunale di Milano. Nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza era sopravvenuta condanna, pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 9 luglio 2018 e irrevocabile il 9 dicembre 2020, a pena superiore al biennio per delitto anteriormente commesso.

2. Il difensore di Caterina Alessandra Ferri ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata violazione dell'art. 168 n. 2 cod. pen. avendo il giudice dell'esecuzione provveduto in termini diversi dall'istanza del pubblico ministero.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è generico e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità. Il provvedimento di revoca del beneficio è stato fondato sulla sussistenza del caso di revoca previsto dall'art. 168, comma primo n. 2, cod. pen., essendo sopravvenuta, nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio, condanna, per delitto anteriormente commesso, a pena che supera il limite previsto dall'art. 163 cod. pen. L'unico motivo di ricorso ha denunciato la violazione della norma indicata e la "discrepanza" tra la richiesta del pubblico ministero e la decisione, senza in realtà spiegare le ragioni della denunciata violazione né indicare l'oggetto della richiesta del pubblico ministero che il Tribunale avrebbe equivocato.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de