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Sentenza — n. 23919/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution order for suspended sentence revocation due to improper service violating defense rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23919/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order revoking Boris Debeljak's suspended sentence because the execution notice was served at an incorrect address. Debeljak argued he resided in Slovenia and was never properly notified, violating his right to defense under procedural codes. The Court ruled that executing judges must follow strict notification rules, and failure to cite the defendant where they reside renders the decision void.

Regesto Legislator

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Art. 666, 674 c.p.p.; Art. 178 lett. c), 179 c.p.p.: In proceedings for the revocation of conditional sentence suspension, failure to notify the convicted person at their place of residence constitutes absolute nullity requiring annulment.

Parole chiave

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conditional sentence revocation execution proceedings nullity improper service of notice right to defense violation absolute nullity rule trasferimento Dublino verso la Croazia rinvio del dibattimento revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 666 c.p.p.
pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 stesso codice.
Art. 674 c.p.p.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod.
Art. 178 lett. c) c.p.p.
Art. 179 c.p.p.
art. 674 cod. proc. pen
La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art.
art. 666 cod. proc. pen
pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 stesso codice.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni
pen., in quanto determinante l'omessa citazione del condannato ovvero l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, la quale nullità, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento della decisione impugnata (Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv.
Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti Sante
260524 e Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti Sante, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DEBELAK BORIS nato il 28/07/1976 avverso l'ordinanza del 04/06/2021 del TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; lette/-3~ le conclusioni del PG t Letta la requisitoria del dott. Pasquale Fimiani , Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica, quale giudice dell'esecuzione, su richiesta del P.m. presso lo stesso Tribunale, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Boris Debeljak con tre sentenze dello stesso Tribunale.

2. Avverso detto provvedimento Boris Debeljak, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 127, commi 1, 3 e 4 cod. pen., 169, 143, 178 lett. c), 171 cod. proc. pen. Lamenta la difesa che il decreto di fissazione dell'udienza di esecuzione è stato notificato per due volte a Debeljak, senza essere stato tradotto in lingua slovena, al seguente indirizzo, via Vodopivca 103/A, Gorizia. Rileva che il suo assistito non risiede a Gorizia, ma è residente da oltre dieci anni in Slovenia, a Nova Goriza, Rozna Dolina, Vipavska Cesta 144, come da carta di identità che allega, e che, pertanto, allo stesso doveva essere inviata raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 169, comma 1, cod. proc. pen. nel luogo di residenza. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, non essendo stato messo Debeljak in condizioni di partecipare al procedimento esecutivo, con lesione del suo diritto di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza consolidata di questa Corte è nel senso che nel procedimento per la revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, disciplinato dall'art. 674 cod. proc. pen., si debba osservare quanto stabilito dall'art. 666 stesso codice. Tale norma, inserita tra le disposizioni generali sulla esecuzione, ha infatti la precipua funzione di regolare la forma di tutti i procedimenti (eh davanti a quel giudice. E prevede la procedura de plano solo nel caso di manifesta infondatezza "per difetto delle condizioni di legge" ovvero di "mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi".

Ne consegue che il provvedimento che il giudice dell'esecuzione assume, con violazione del contraddittorio di cui ai commi 3 e 4 del suddetto articolo fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge (oltre a quelli sopra evidenziati previsti dallo stesso art. 666 cod. proc. pen., anche quelli in cui è autorizzato a provvedere "senza formalità" a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.), è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, ex artt. 178, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto determinante l'omessa citazione del condannato ovvero l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, la quale nullità, se accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento della decisione impugnata (Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 e Sez. 1, n. 54869 del 05/06/2018, Cusinatti Sante, Rv. 274556).

Orbene, nel caso in esame, la notifica a Debeljak, come da censura difensiva riscontrata dalla verifica degli atti cui ha provveduto il Collegio, risulta essere stata effettuata in un luogo in cui il suddetto non risiede né ha eletto domicilio. Si impone, conseguentemente, l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, al Tribunale di Gorizia. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia