Italian Supreme Court dismisses appeal as late, citing procedural time limits exceeded by five days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a procedural delay of five days beyond the statutory deadline. The appellant challenged a six-month prison sentence and fine for a specific offense, arguing violations regarding the institution of oblazione and excessive severity. The court ruled that the appeal was filed after the expiration of the 45-day period, which had been calculated from the resumption of time limits following a legislative suspension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585, comma 1, lett. a) and comma 2, lett. c) of the Code of Criminal Procedure; Art. 544, comma 3 of the Code of Criminal Procedure; Law n. 742/1969: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, even by a few days.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LORETI JACOPO nato a BOLOGNA il 17/10/1995 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni inviate per iscritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. nnod., dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Jacopo LORETI, per il tramite del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione di condanna alla pena di sei mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda emessa in data 21 giugno 2018 dal Tribunale di Forlì in relazione al reato di cui all'art. 4 I. n. 110/75. Il ricorso si fonda su quattro motivi, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento:
a) alla mancata applicazione dell'istituto dell'oblazione (primo motivo);
b) alla mancata restituzione degli atti al Pubblico ministero in seguito al rigetto dell'istanza di oblazione (secondo motivo);
c) alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato in contestazione (terzo motivo);
d) alla eccessiva severità della pena inflitta (quarto motivo).
2. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile, perché tardivo. Si rileva che la decisione impugnata è stata pronunciata in data 11 giugno 2021, con riserva del termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., fattispecie in relazione alla quale l'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. prevede un termine per l'impugnazione di 45 giorni. I sessanta giorni per il deposito della sentenza sarebbero scaduti in data 10 agosto 2021, in periodo di sospensione dei termini processuali ex lege 7 ottobre 1969, n. 742.
Tenuto conto di ciò, il termine di 45 giorni per proporre il ricorso per cassazione, decorrente dal 10 settembre 2021 secondo quanto previsto dall'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. (e dalla citata legge n. 742/69), sarebbe spirato in data 15 ottobre 2021. Risulta da formale attestazione, apposta dalla cancelleria in calce alla dichiarazione di irrevocabilità della sentenza in esame, che il ricorso per cassazione è stato proposto dall'avv. Umberto CALZOLARI solo in data 20 ottobre 2021, con cinque giorni di ritardo sulla scadenza del termine di legge.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento in favore della Cassa delle ammende di un'ulteriore somma, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presi