Sentenza — n. 23910/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe, la Corte di Assise di appello di Napoli confermava la decisione del 26 ottobre 2011, con la quale la Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere aveva condannato Francesco SCHIAVONE alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di un anno e alle pene accessorie di legge per ì delitti di omicidio pluriaggravati, unificati dalla continuazione, commessi in danno dei due cittadini ghanesi QUAYE ANANG George e AFOTEY ODAI Emmanuel il 4 dicembre 1986 in Castelvolturno. A fondamento dell'affermazione di responsabilità venivano poste, nelle sentenze di merito, essenzialmente le dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 23910/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCHIAVONE FRANCESCO nato a CASAL DI PRINCIPE il 03/03/1954 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; lette le conclusioni inviate per iscritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Assise di appello di Napoli confermava la decisione del 26 ottobre 2011, con la quale la Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere aveva condannato Francesco SCHIAVONE alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno di un anno e alle pene accessorie di legge per ì delitti di omicidio pluriaggravati, unificati dalla continuazione, commessi in danno dei due cittadini ghanesi QUAYE ANANG George e AFOTEY ODAI Emmanuel il 4 dicembre 1986 in Castelvolturno. A fondamento dell'affermazione di responsabilità venivano poste, nelle sentenze di merito, essenzialmente le dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
La Corte dì Assise di appello, rispetto alla impostazione seguita dai primi giudici, selezionava solamente quelle rese dai collaboranti Augusto LA TORRE, Giuseppe VALENTE e Giuseppe PAGANO, limitando la valenza di quelle formulate da Giuseppe QUADRANO e Girolamo ROZZERA ad elementi di riscontro del contesto criminale in cui avvennero i fatti, incentrato sulla strategia dei "casalesi" volta a neutralizzare il traffico di droga e lo sfruttamento della prostituzione gestiti da cittadini africani in una zona sottoposta al controllo del loro clan.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, "manifesta mancanza di prova in riferimento alla contestazione mossa allo SCHIAVONE" e "motivazione assolutamente carente ed illogica". Il rìcorso circoscrive le proprie censure al tema dell'attendibilità estrinseca delle propalazioni accusatorie, ponendo in dubbio la pertinenza delle medesime al duplice omicidio oggetto del processo. La Corte di merito si sarebbe "accontentata" del riferimento, operato dai dichiaranti, a "un delitto avvenuto in epoca del tutto imprecisata nella zona di Castelvolturno nei pressi del ristorante Scalzone", senza rendersi conto che le stesse fonti avevano parlato anche di ulteriori analoghi episodi determinati, come quelli in contestazione, dalla strategia attuata dal clan dei "casalesi" nel corso degli anni.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
2. In primo luogo, va rilevato che l'atto impugnatorio non rispetta il canone dell'autosufficienza, poiché richiama atti processuali a contenuto probatorio (dichiarazioni rese dai collaboranti LA TORRE, PAGANO, VALENTE, QUADRANO e ROZZERA, dichiarazioni rese da un neppure identificato "Ufficiale di P.G. escusso") senza allegarli, né incorporarli (quanto meno nella parte d'interesse difensivo). In secondo luogo, il ricorso pecca di genericità nel confutare la capacità di riscontro attribuita dalla sentenza impugnata alle dichiarazioni rese da VALENTE e PAGANO rispetto al nucleo centrale della narrazione oggetto delle dichiarazioni rese da LA TORRE sul mandato a uccidere conferitogli dallo SCHIAVONE (mandato che, poi, verrà all'improvviso affidato ad altri esecutori nello stesso giorno dell'originario conferimento), poiché si limita a contestare, in modo assertivo e aspecifico (in quanto non correlato alla ratio decidendi), che le propalazioni dei primi due descrivessero circostanze effettivamente riferibili proprio ai due omicidi ascritti all'odierno ricorrente.
Infine, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato nella sua censura principale, con la quale viene - come già detto - eccepita carenza di motivazione sulla riferibilità del narrato del chiamante in correità ai delitti indicati nel capo d'accusa. Dalla lettura integrata delle due sentenze emerge che LA TORRE collocò i due omicidi tra il 1986 e il 1990, arco temporale che, per la sua ampiezza, secondo la difesa difficilmente avrebbe potuto definirsi "pertinente e probante i fatti di cui è processo". Tuttavia, tale considerazione trascura di analizzare più stringenti indicatori temporali desumibili dalle decisioni, quali, in particolare: l'utilizzo, da parte del LA TORRE, dell'autovettura "Y 10" targata CE 499393 (intestata alla moglie Annamaria GIARRA), di cui ebbe la disponibilità solo negli anni 1986 e 1987 (pag. 34 sentenza di primo grado), per recarsi, in compagnia dell'autista VALENTE, presso l'abitazione sita in Casal di Principe dove ricevette dallo SCHIAVONE il mandato omicidiario nello stesso giorno in cui, poi, vennero eseguiti gli omicidi; la conferma della circostanza da parte del VALENTE (pag. 24 sentenza di primo grado); la collocazione, da parte del VALENTE e del PAGANO, dei delitti in contestazione, nell'inverno 1986/87 (pagg. 24 e 30 sent. cit.); l'avere lo stesso SCHIAVONE confidato al PAGANO, il giorno successivo ai fatti, di aver ucciso, con il "fucile a pompa" che il collaborante aveva chiesto in restituzione, due 'marocchini' nella zona della strada statale domìtìana (pag. 30 sent. cit.); l'essere trascorso "molto tempo", secondo quanto dichiarato dal LA TORRE, tra i due delitti in questione e la c.d. "strage di Pescopagano", consumatasi il 24 aprile 1990; l'avere il VALENTE distinto i due delitti in parola da altre azioni criminali riconducibili alla medesima strategia casalese della "lotta alla droga" sul litorale domitio (pag. 25 sent. cit.).
Non è dato, quindi, ravvisare, nel complessivo argomentare delle sentenze di merito, lacune motivazionali dì sorta sul tema introdotto dalla difesa, posto che risultano convenientemente estrapolati, dal narrato dei collaboranti, riferimenti temporali atti ad escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli episodi oggetto di dichiarazione potessero essere diversi da quelli contestati.D'altro canto, neppure la difesa del ricorrente è capace di spiegare con quali altri specifici omicidi (e di due persone di nazionalità africana) i collaboranti avrebbero potuto confondersi.
Né alcuna influenza poteva esercitare sulla decisione di condanna - come correttamente riconosciuto dai giudici di merito - l'incidente cautelare favorevole allo SCHIAVONE, poiché nel corso di esso le dichiarazioni rese dal PAGANO non furono analizzate nel loro contenuto.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento in favore della Cassa delle ammende di un'ulteriore somma, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma