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Sentenza — n. 23599/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment without remittal due to defendant's death after appeal filing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23599/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's judgment without remitting the case for retrial. Although the defense argued the lower court erred in refusing to translate the defendant from prison custody, the defendant had died on November 18, 2021, after the appeal was filed. The court held that death extinguishes the crime, making any substantive acquittal impossible and requiring immediate annulment.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 2 c.p.p.; Art. 560, comma 1, n. 1 c.p.p.: The death of the accused occurring after the filing of the cassation appeal mandates annulment without remittal, as the crime is extinguished and no substantive acquittal can be pronounced.

Parole chiave

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extinction of crime by death annulment without remittal post-filing death of accused criminal procedure termination impossibility of acquittal assenza ingiustificata alibi procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 2, c.p.p.
Art. 560, comma 1, n. 1, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010
pen." - Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Rv.
Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016
247790; v., anche, Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARTIN ALEXANDRU nato a ONESTI( ROMANIA) il 17/11/1988 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS, intervenuto per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per estinzione per morte del reo.

Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara nella parte in cui ha affermato la responsabilità di Alexandru Martin per il reato di cui all'art. 75 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per aver violato le prescrizioni impostegli con la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, specificamente nella parte in cui gli si faceva obbligo di rincasare entro le ore 20,00 e di non andar via di casa prima delle ore 7,00, fatto commesso in Montesilvano 1'11 ottobre 2015 quando, ad un controllo, non fu trovato in casa.

Ha invece riformato la predetta sentenza in punto di pena, ritenendo eccessivo l'aumento per continuazione cd. esterna: fissato questo nella misura di mesi tre di reclusione, ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione in luogo di quella di mesi otto di reclusione irrogata dal giudice di primo grado.

2. La Corte ha preliminarmente rigettato l'eccezione di nullità che sarebbe stata consumata nel giudizio di primo grado quando si tenne una udienza pur con l'assenza dell'imputato, agli arresti domiciliari per altra causa, e non fu accolta la richiesta di rinvio. Ha osservato la Corte che, per giurisprudenza assolutamente prevalente, lo stato di detenzione domiciliare non obbliga il giudice a disporre la traduzione in quanto è onere dell'imputato fare tempestiva richiesta al giudice che ha disposto la misura restrittiva di autorizzazione alla presenza in udienza.

3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato che ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello ha errato anche perché non ha considerato che, al momento della richiesta di rinvio dell'udienza, l'imputato era in stato di custodia in carcere, per altra causa, in forza di un provvedimento di ripristino della più afflittiva misura coercitiva. La Corte avrebbe dovuto rilevare la sussistenza di un legittimo impedimento perché il giudice, in qualunque modo venga a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche senza una richiesta dell'imputato deve d'ufficio rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato.

4. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per morte dell'imputato. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuto decesso dell'imputato. Questi è deceduto, come da certificato in atti, il 18 novembre 2021, successivamente alla proposizione del ricorso. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen." - Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Rv. 247790; v., anche, Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Rv. 267384 -.

2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, per estinzione del reato conseguente alla morte dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso, il 10 giugno 2022. Il Cons glier estensore Il Presidente Giusep e Sant ucia Renato Giuseppe Bricchetti DEPOS