Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 23307/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23307/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23307/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Salvatore Immacolata, nata a Torre Annunziata il 13/09/1980; Avverso l'ordinanza emessa il 13/01/2022 dal Tribunale del riesame di Napoli; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; )1 )

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 416-bis cod. pen, art. 309 cod. proc. pen, art. 292 cod. proc. pen, art. 546 cod. proc. pen; Sentenza — n. 23307/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, Rv. 208254-01). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione normativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito.

Parole chiave

Generato dall'IA
prova del DNA sottrazione alla prova del sangue verosimiglianza della persecuzione diritto di conoscere i propri ascendenti mancata prova di parzialità circonvenzione illecita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 416-bis cod. pen
Si accertava, in tale ambito, che il clan Gionta e il clan Gallo-Cavalieri, storicamente presenti nell'area di Torre Annunziata, operavano secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod.
art. 309 cod. proc. pen
Si deduceva, al contempo, che il Tribunale del riesame di Napoli non si era confrontato con le doglianze prospettate nell'interesse di Immacolata Salvatore ex art. 309 cod.
art. 292 cod. proc. pen
La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen.
art. 546 cod. proc. pen
Ne consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata ai parametri indicati dalla stessa disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall'art. 546 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da:

1) Salvatore Immacolata, nata a Torre Annunziata il 13/09/1980; Avverso l'ordinanza emessa il 13/01/2022 dal Tribunale del riesame di Napoli; Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; )1 )

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 13 gennaio 2022 il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di Immacolata Salvatore il 14 novembre 2011, per le ipotesi di reato ascrittegli ai capi A, G e M della rubrica. Occorre premettere che il provvedimento cautelare genetico veniva adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nel contesto di una più ampia attività d'indagine, che riguardava la sfera di operatività dei gruppi camorristici denominati clan Gionta e clan Gallo-Cavalieri, che si contrapponevano tra loro per il controllo criminale del territorio di Torre Annunziata.

Si accertava, in tale ambito, che il clan Gionta e il clan Gallo-Cavalieri, storicamente presenti nell'area di Torre Annunziata, operavano secondo il modello tipizzato dall'art. 416-bis cod. pen., risultando dimostrati il metodo mafioso, la forza intimidatrice e il vincolo di omertà, attraverso cui, nel corso degli anni, si erano imposti sul territorio nel quale erano radicati. Sulla sfera di operatività di questi sodalizi camorristici nel provvedimento cautelare genetico impugnato si richiamavano anche gli esiti di altri procedimenti penali, che confermavano l'ipotesi accusatoria relativa all'immutata presenza criminale nell'area campana dei due sodalizi, chiarendo, tra l'altro, gli scenari nei quali operavano le consorterie e la loro contrapposizione nel territorio torrese, che costituiscono l'oggetto del presente procedimento cautelare.

In questa cornice, al capo A, si contestava a Immacolata Salvatore la partecipazione al clan Gionta - che, come detto, risulta storicamente operante nell'area di Torre Annunziata -, all'interno del quale si occupava del racket delle estorsioni, divulgando le direttive impartite agli affiliati dai vertici consortili, con cui si raccordava abitualmente. Si contestavano, inoltre, a Immacolata Salvatore, ai capi G e M, due reati satellite, dei quali non si controverte in questa sede processuale, che riguardavano il porto e la detenzione di un'arma comune da sparo e l'estorsione commessa in danno di Agostino Fraschetta, che risultavano collegati alla sfera di operatività del clan Gionta di Torre Annunziata, nell'interesse del quale la ricorrente operava.

Secondo il Tribunale del riesame di Napoli, il coinvolgimento di Immacolata Salvatore nelle ipotesi delittuose che le venivano contestate ai capi A, G e M della rubrica si riteneva corroborato dalle attività di captazione svolte nel corso delle indagini preliminari, che venivano passate in rassegna nelle pagine 4-10 dell'ordinanza impugnata, da cui si evinceva l'inserimento stabile nell'indagata nella consorteria camorristica in esame. Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimento del regime detentivo patito da Immacolata Salvatore, rilevanti ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per effetto dell'elevato disvalore delle condotte delittuose commesse dalla ricorrente e della loro riconducibilità a un più vasto ambito criminale, collegato al clan Gionta di Torre Annunziata, nel cui contesto camorristico si concretizzavano gli episodi delittuosi contestati all'indagata ai capi A, G e M, che apparivano collegati alla sua affiliazione al sodalizio in esame.

Sulla scorta di questi elementi indiziari, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento cautelare genetico.

3. Avverso questa ordinanza l'indagata Immacolata Salvatore, a mezzo dell'avvocato Antonio De Martino, ricorreva per cassazione, articolava un'unica censura difensiva. Con questa doglianza, in particolare, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto a Immacolata Salvatore al capo A, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari - tra il ruolo attribuito alla ricorrente all'interno del sodalizio camorristico oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito dall'indagata al clan Gionta di Torre Annunziata sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato.

Si deduceva, al contempo, che il Tribunale del riesame di Napoli non si era confrontato con le doglianze prospettate nell'interesse di Immacolata Salvatore ex art. 309 cod. proc. pen., determinando l'elusione dei temi censori introdotti dalla difesa dell'indagata, sotto il profilo del giudizio di gravità indiziarla formulato per il reato di cui al capo A della rubrica, reso evidente dal richiamo pedissequo delle conclusioni poste a fondamento del provvedimento cautelare genetico e dal percorso argomentativo seguito per confermarlo, che non teneva conto del fatto che nessun collaboratore di giustizia aveva fornito indicazioni utili ad affermare l'affiliazione della ricorrente nella consorteria camorristica oggetto di vaglio cautelare.Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Immacolata Salvatore è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. In via preliminare, deve evidenziarsi che le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che la richiesta di riesame, proposta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., è un mezzo di impugnazione atipico, che impone al giudice di confrontarsi con il compendio indiziario acquisito, tenendo presenti i parametri enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen., conformemente al seguente principio di diritto: «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). La richiesta di riesame, dunque, ha la funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare genetica, con riguardo ai requisiti formali enucleati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Ne consegue che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata ai parametri indicati dalla stessa disposizione, a sua volta ispirata al modello processuale prefigurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti necessitati dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento di una qualificata probabilità di colpevolezza dell'indagato, così come affermato dalle Sezioni Unite in un risalente e insuperato arresto chiarificatore (Sez.

U, n. 11 dell'08/07/1994, Buffa, Rv. 198212-01-01). Questo orientamento ermeneutico consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, ha trovato ulteriore conforto in alcune pronunzie più recenti di questa Corte, i cui principi devono essere ulteriormente ribaditi (Sez. 6, n. 44963 del 4 t 22/09/2016, Caparrotta, Rv. 268128-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). A questi principi ci si dovrà conformare nella verifica della posizione cautelare di Immacolata Salvatore, con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui al capo A della rubrica, censurata con il ricorso in esame.

3. In questa cornice, deve rilevarsi l'inammissibilità della censura difensiva articolata nell'interesse di Immacolata Salvatore, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 416-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio indiziario acquisito, necessario alla configurazione del reato associativo ascritto alla ricorrente al capo 1, rispetto alla quale si evidenziava una discrasia motivazionale - analizzata alla luce delle intercettazioni acquisite nel corso delle indagini preliminari - tra il ruolo attribuito all'indagata all'interno del sodalizio camorristico oggetto di contestazione e le emergenze probatorie, che apparivano prive di univocità, sia sotto il profilo del contributo causale fornito al clan Gionta di Torre Annunziata sia sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato.

Osserva il Collegio che il nucleo probatorio essenziale su cui il Tribunale del riesame di Napoli fondava la conferma del giudizio di gravità indiziaria espresso nei confronti di Immacolata Salvatore nel provvedimento cautelare genetico, relativamente all'ipotesi delittuosa di cui al capo A, è costituito dagli esiti delle attività di intercettazione svolte nel corso delle indagini preliminari, passate in rassegna nelle pagine 4-10 dell'ordinanza impugnata, mediante pertinenti richiami testuali. Tra queste captazioni si ritiene opportuno richiamare per la loro peculiare rilevanza probatoria, seguendo l'ordine di esposizione contenuto nel provvedimento cautelare censurato, l'intercettazione registrata il 7 luglio 2020 tra Immacolata Salvatore e Maria Rubino, che veniva citata nelle pagine 4 e 5; l'intercettazione registrata il 14 agosto 2021 tra Immacolata Salvatore e Valentino Gionta, che veniva citata a pagina 6; l'intercettazione registrata il 14 agosto 2021 tra Immacolata Salvatore e Anna Romito, che veniva citata nelle pagine 6-8; l'intercettazione registrata il 26 giugno 2020 tra Immacolata Salvatore e Alfredo Della Grotta, che veniva citata nelle pagine 8 e 9; l'intercettazione registrata il 30 luglio 2020 tra Immacolata Salvatore e Anna Romito, che veniva citata nelle pagine 9 e 10. 5 t Gli esiti indiziari di queste attività di captazione facevano emergere il ruolo svolto, in prima persona, da Immacolata Salvatore nella gestione delle attività illecite riconducibili al clan Gionta, nelle quali era coinvolto per effetto del suo rapporto privilegiato con i vertici del sodalizio torrese.

Tale coinvolgimento imponeva di ribadire la stabilità dei rapporti esistenti tra la ricorrente e i responsabili della consorteria camorristica di cui al capo A della rubrica, attestata dagli elementi indiziari che si sono richiamati, da cui si evinceva la consapevolezza dell'indagata di contribuire al perseguimento delle strategie criminali del sodalizio torrese, che veniva affermata dal Tribunale del riesame di Napoli nel rispetto della giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez. 6, n. 24379 del 04/02/2015, Bilacaj, Rv. 264177-01; Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890-01;

Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D'Aloja, Rv. 261379-01). Di questi elementi probatori il Tribunale del riesame di Napoli forniva un'interpretazione ineccepibile, inserendoli in un compendio indiziario che consentiva di ritenere dimostrato il coinvolgimento di Immacolata Salvatore - forte dei suoi rapporti personali con i vertici del clan Gionta - nelle attività di pianificazione criminosa e di controllo illecito della vasta area di Torre Annunziata svolte dal sodalizio in esame, del quale la ricorrente era uno degli esponenti di spicco. L'importanza di queste conversazioni, del resto, è attestata dal fatto che in una parte significativa di tali colloqui la ricorrente e i suoi interlocutori discutevano dei conflitti armati che si erano sviluppati con alcune fazioni camorristiche contrapposte - come il clan Gallo-Cavalieri, attualmente egemonizzato da Domenico Balzano, Pasquale Cherillo e Luca Cherillo rendendo evidente che l'indagata era pienamente consapevole delle dinamiche associative interne alla consorteria torrese.

Né è possibile confinare le captazioni registrate nel corso delle indagini preliminari nel contesto di conversazioni prive di rilievo penale, dovendosi, in proposito, richiamare il passaggio motivazionale dell'ordinanza impugnata, esplicitato a pagina 9, in cui si evidenziava non illogicamente, con particolare riferimento ai colloqui registrati tra l'indagata e Anna Romito, che da «tali captazioni, svalutate dalla difesa come semplici chiacchiere tra mogli di camorristi, emerge poi chiaramente come l'interesse della Salvatore per la situazione di forte conflittualità in atto non fosse un semplice riflesso del rapporto di coniugio con uno dei maggiori esponenti del clan Gionta, ma rispecchiasse un personale coinvolgimento nelle dinamiche del sodalizio, al quale la donna affermava ripetutamente di appartenere».

Le conclusioni del Tribunale del riesame di Napoli, dunque, appaiono rispettose del compendio indiziario acquisito nei confronti di Immacolata Salvatore e conformi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui il partecipe di un'organizzazione mafiosa deve essere definito, in senso dinamico e funzionale, come «colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della [...] stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima» (Sez.

U, n. 33478 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01). Non si può, pertanto, non ribadire che, sul ruolo associativo svolto da Immacolata Salvatore all'interno del clan Gionta di Torre Annunziata, che le veniva contestato al capo A, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Napoli è ineccepibile e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, da ultimo ribadita dalle Sezioni Unite, secondo cui: «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-02). 3.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche o ambientali, gli indizi raccolti in tale ambito possono costituire fonte probatoria diretta e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, fermo restando che l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle captazioni che si sono richiamate nel paragrafo precedente, nelle quali Immacolata Salvatore risultava convolta, sia direttamente sia indirettamente, costituisce una quaestio facti, rimessa alla valutazione del giudice cautelare, che si sottrae al sindacato di legittimità, se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza, alla verifica dei quali questo Collegio si deve attenere scrupolosamente (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01;

Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 25816401; Sez. 6, n. 15396 dell'11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636- 01). Ne discende che non è possibile operare una reinterpretazione complessiva del contenuto di tali conversazioni in sede di legittimità, sulla scorta di quanto, pur pregevolmente, prospettato dalla difesa di Immacolata Salvatore nell'atto di impugnazione in esame, essendo una tale operazione di ermeneutica processuale preclusa a questo Collegio, conformemente al seguente principio di diritto: «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01;

Sez. 1, n. 3643 del 26/05/1997, Scotto, Rv. 208254-01). In questo contesto, occorre ribadire il consolidato principio di diritto secondo cui, a seguito della riformulazione normativa dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di travisamento della prova, non è consentito dedurre il vizio di travisamento del fatto, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella che è stata compiuta nei giudizi di merito.

Se così non fosse, si domanderebbe a questa Corte il compimento di un'operazione estranea al giudizio di legittimità, come quella della reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623-01; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215-01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01). Discorso, questo, che vale anche con riferimento alla lettura del contenuto delle conversazioni e delle comunicazioni captate durante le indagini preliminari, rispetto alle quali è stato tratteggiato, nel ricorso in esame, un problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle intercettazioni, che costituisce una questione esclusivamente fattuale, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se e nella misura in cui le valutazioni effettuate dai giudici di merito risultano logiche e coerenti in rapporto alle massime di esperienza utilizzate per l'interpretazione di tali captazioni.

Sul punto, allo scopo di circoscrivere con maggiore puntualità gli ambiti di intervento del giudice di legittimità in relazione all'operazione di ermeneutica processuale compiuta dai Giudici cautelari napoletani sui risultati delle intercettazioni, si ritiene utile richiamare il seguente principio di diritto: «In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione» (Sez. 6, n. 29530 del 03/05/2006, Rispoli, Rv. 235088-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01;

Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, Acampa, Rv. 278611-01). Questa posizione ermeneutica, pur consolidata negli anni, da ultimo, veniva ribadita dalle Sezioni Unite, che hanno affermato il principio di diritto, che occorre ulteriormente richiamare in questa sede, secondo cui: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez.

U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). 3.2. Analoghe considerazioni valgono a proposito della correlata censura difensiva, secondo cui il Tribunale del riesame di Napoli non si era confrontato con le doglianze prospettate nell'interesse di Salvatore Immacolata ex art. 309 cod. proc. pen., determinando l'elusione dei temi censori introdotti dalla difesa dell'indagata, sotto il profilo del giudizio di gravità indiziaria formulato per il reato di cui al capo A, resa evidente dal richiamo pedissequo delle conclusioni poste a fondamento del provvedimento cautelare genetico e dal percorso argonnentativo seguito per confermarlo, che non teneva conto del fatto che nessun collaboratore di giustizia aveva fornito indicazioni utili ad affermare l'affiliazione della ricorrente nella consorteria camorristica torrese.

Osserva il Collegio che la doglianza relativa all'omessa valutazione delle doglianze relative al giudizio di gravità indiziaria inerente il reato di cui al capo A si limita a riproporre - sia pure nel contesto di un'articolata esposizione - i temi censori che erano stati introdotti con la doglianza principale, senza enucleare le ulteriori ragioni per cui le asserite elusioni motivazionali del Tribunale del riesame di Napoli influivano sulla congruità e sulla correttezza del percorso argomentativo posto a fondamento del provvedimento impugnato.

Ci si trova, pertanto, di fronte a censure difensive sostanzialmente reiterative dei temi censori introdotti con la doglianza sull'incongruità del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di Immacolata Salvatore, per le quali ci si deve limitare a richiamare le considerazioni che si sono espresse nei paragrafi 3 e 3.1, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che impongono di ritenere destituite di fondamento tali doglianze e ineccepibile la conferma del provvedimento cautelare genetico, pronunciata dal Tribunale del riesame di Napoli nei confronti di Immacolata Salvatore per il reato di cui al capo A della rubrica.4.

Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere il ricorso proposto da Immacolata Salvatore inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove la ricorrente si trova ristretta, a norma dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. pro